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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31035/2026

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l Tribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Catanzaro,in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminariche aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia incarcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, haescluso le aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74, confermando, nel resto, ilprovvedimento genetico.2.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori di2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.,in quanto la motivazione dell’ordinanza del Tribunale per il riesame è statadepositata tardivamente, ossia oltre i quarantacinque giorni fissati per il suodeposito nel dispositivo, con conseguente perdita di efficacia dell'ordinanzaapplicativa della misura.2.2.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 309,comma 5, 291, comma 1, 293, comma 3, e 268 cod. proc. pen., per la mancatatrasmissione integrale dei brogliacci relativi alle intercettazioni ambientali etelefoniche, che ha impedito alla difesa non solo di verificare la pertinenza e lafedeltà del materiale indiziario selezionato unilateralmente dal pubblico ministero,ma anche di individuare elementi sopravvenuti a favore del ricorrente e idonei aricostruire in senso diverso i rapporti tra i membri della famiglia.

Infatti,conversazioni attestanti conflitti interni avrebbero escluso l'esistenza di un pactumsceleris unitario e condiviso e avrebbero consentito una diversa ricostruzione deifatti.2.3.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273,commi 1 e 1-bis cod. proc. pen, e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per difetto di graviindizi del delitto di associazione dedita al traffico di stupefacenti (esistenza di ungruppo organizzato per il compimento di una serie indeterminata di reati in materiadi stupefacenti; ripartizione dei ruoli; cassa comune, che, nell’ordinanzaimpugnata, verrebbe confusa con la semplice rendicontazione del bilanciofamiliare).

I presunti associati sono membri gli un unico nucleo familiare e lecondotte di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA],fratello dello stesso, sarebbero occasionali e meramente sussidiarie, volte acoprire, aiutare o sostituire temporaneamente il figlio e il fratello e non il socio.Nessun ruolo operativo potrebbe, inoltre, essere attribuito al padre,ininterrottamente detenuto in carcere da marzo 2015.Mancherebbe anche una organizzazione, seppur rudimentale, di beni e mezziper il perseguimento del fine comune, in quanto l'abitazione è quella ove la famigliarisiede, i telefoni e le automobili utilizzate sono quelle personale.

La stessareazione al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] da parte della madre, che haminacciato di rivolgersi ai carabinieri, renderebbe evidente che questi, lungidall’essere al vertice di un'associazione familiare, operava da solo ed era espostoalle ritorsioni della criminalità organizzata.Sono, poi, riportate nel ricorso una serie di conversazioni intercettate ritenuterilevanti per dimostrare la personale insofferenza di [OSCURATO:PERSONA] verso leregole del “sistema” e la circostanza che egli agiva senza alcun accordo con ifamiliari.La difesa contesta, inoltre, l’interpretazione della conversazione con EttoreTorchiaro, di cui non è stata verificata l'attendibilità e che riferisce di fatti da altriappresi, senza che sia stata individuata la sua fonte.Viene evidenziato, infine, che vi è stato un unico sequestro di droga e che nonvi è alcun elemento a sostegno dell’esistenza dell'elemento soggettivo del reatoassociativo.2.4.

Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274,comma 1 lett. c), e 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.Si contesta, in particolare, la proporzionalità e adeguatezza della misuraapplicata, rilevando che la recidiva specifica deriva da una condanna per un reatoche, nel presente procedimento, è contestato al capo n. 36 a [OSCURATO:PERSONA] eGiovanna [OSCURATO:PERSONA] e per il quale il ricorrente ha definito la sua posizione conapplicazione della pena.

Inesistenti, invece, sarebbero sia la condanna per truffain concorso che l’ulteriore precedente specifico, incomprensibilmente richiamatidal Tribunale per il riesame.Si aggiunge che i fatti sono risalenti (28/12/2023-07/12/2024) e che,dall’interruzione delle indagini, non sono emersi elementi nuovi, idonei a farritenere attuale e concreto il pericolo di commissione di delitti della stessa specie.Si sottolinea, infine, che il ricorrente ha poco più di vent'anni ed è da pocoinserito nel mercato del lavoro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,il termine entro cui deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza chedefinisce il procedimento di riesame, la cui inosservanza determina, ex art. 309,comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa dellamisura, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestatodalla cancelleria, e non dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio(Sez. 2, n. 38154 del 14/10/2025, Romeo, Rv. 288850 – 01; Sez. 5, n. 22351 del18/04/2025, Accarino, non mass.; Sez. 6, n. 42300 del 03/10/2024, Ghazi, nonmass.; Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018, D., Rv. 274177-01; Sez. 1, n. 26399 del28/02/2018, Barba, Rv. 273364-01), mentre risulta ormai concordementesuperato il contrario indirizzo, ancorato peraltro a situazioni specifiche del tuttopeculiari, affermato, da ultimo, da Sez. 5, n. 54261 del 17/10/2016, Giordano, Rv.268818-01.Nel caso in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve ritenersitempestivamente depositato, in quanto alla pubblicazione del dispositivo,avvenuta il 05/03/2026, ha fatto seguito, il successivo 18/04/2026, il depositodelle motivazioni, con conseguente rispetto del termine di quarantacinque giorniche il Tribunale aveva espressamente indicato nel dispositivo per la stesura dellamotivazione in virtù della sua complessità.3.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativodi identica censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal Tribunale per ilriesame, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delledoglianze difensive.In ogni caso esso è manifestamente infondato.Al Tribunale per il riesame devono essere depositati, ai sensi dell’art. 309,comma 5, cod. proc. pen., gli atti di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. chestabilisce che «le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, chepresenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi iverbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni econversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269,nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memoriedifensive già depositate», cioè tutti gli atti trasmessi dal pubblico ministero algiudice per le indagini preliminari e posti a fondamento della misura.Dunque, la parte non può chiedere il deposito di atti diversi rispetto a quelliposti a fondamento della misura cautelare, non potendo il suo esame estendersi asegmenti investigativi non utilizzati ai fini del provvedimento genetico.Il Tribunale per il riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi,rilevando, innanzitutto, che la parte che lamenta l'omessa trasmissione di atti nonpuò limitarsi, come accaduto nel caso di specie, ad allegazioni generiche ma hal'onere di indicare quali documenti sarebbero stati omessi, fornendo la provastorica o anche logica che l'atto non trasmesso contenesse elementi in séfavorevoli.Ha, infine, rilevato che è rimasta meramente dedotta l'effettiva esistenza diulteriori registrazioni, diverse da quelle depositate.4.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.4.1.

È opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi dicolpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dallapeculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia datoadeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni dellalogica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanzeprobatorie.

Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti laricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanzeesaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattuttoapprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quandomanifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del5/10/2021, Rv. 282337).4.2.

Va, altresì, precisato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto dicui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla fattispecie del concorso di personenel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nonsolo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di unaserie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincoloassociativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta larealizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018,Canale, Rv. 273008).In altri termini, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 74d.P.R. n. 309/1990 sono necessarie: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti delquale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serieindeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attivitàpersonali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, conl'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il pianopermanente criminoso.La partecipazione al sodalizio richiede, invece, un apporto individualeapprezzabile e non episodico, con cui il singolo concretamente contribuisce allafinalizzata al traffico di stupefacenti può risolversi anche in un contributotemporalmente limitato, purché concretamente apprezzabile e dimostrativodell'adesione all'associazione criminosa e, dunque, dell'affectio societatis.4.3.

Ciò premesso, sono inammissibili le doglianze relative all’interpretazionedelle intercettazioni, interpretazione che costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).Sono manifestamente infondate le doglianze relative ai gravi indizi dicolpevolezza.Nell’ordinanza impugnata si è dato conto in maniera esauriente, conmotivazione congrua, diffusa e priva di vizi logici, dei numerosi elementi chedimostrano in maniera inequivocabile l’esistenza di un vincolo associativo el’operatività, per l’intero anno 2024, di un gruppo criminale a base familiare.L'affectio societatis e la stabilità del vincolo associativo tra i vari sodali è statadesunta da plurime circostanze.Anzitutto, è stata evidenziata la disponibilità di una stabile base logistica,individuata nell'abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], luogo nel quale venivanoeffettuati gli approvvigionamenti della sostanza stupefacente, custodito lostupefacente destinato allo spaccio e realizzate le successive attività diconfezionamento e cessione.È stata, inoltre, ricostruita la precisa articolazione dei ruoli all'interno delgruppo.

In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato quale promotoree organizzatore dell'associazione, essendo a lui demandate le attività più rilevanticoncernenti l'approvvigionamento della droga e la successiva immissione sulmercato.

Accanto alla sua figura, l'ordinanza evidenzia il contributo stabile econsapevole prestato dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], e dal fratello, [OSCURATO:PERSONA] DeRango, entrambi partecipi delle decisioni strategiche del sodalizio e coinvolti nellegestione dei proventi dell'attività illecita e, in talune occasioni, anche nella direttacessione della sostanza agli acquirenti.Il Tribunale ha, altresì, dato rilievo alla continuità dell'attività criminale,nonostante il grave pestaggio subito da [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 2023 -episodio ricondotto alla scelta del gruppo familiare di operare mediante il sistemadel cosiddetto "sottobanco", ossia attraverso una gestione autonoma del trafficodi stupefacenti, svincolata dal controllo delle organizzazioni criminalitradizionalmente operanti sul territorio-.L'ordinanza ha sottolineato, inoltre, la capacità del sodalizio di assicurarsi uncostante canale di approvvigionamento attraverso il fornitore [OSCURATO:PERSONA],circostanza, questa, che consentiva la commercializzazione continuativa diconsistenti quantitativi di cocaina e hashish.

Le intercettazioni richiamate nelprovvedimento documentano, da un lato, la sistematicità dei rifornimenti e,dall'altro, gli ingenti profitti derivanti dall'attività di spaccio.

È stato, altresì,evidenziato che, successivamente all'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA], ilnucleo familiare, facendo leva su una rete di relazioni ormai consolidata, haproseguito l'attività di traffico di stupefacenti, sia secondo le ordinarie dinamichedel mercato illecito sia mediante il ricorso al sistema del "sottobanco",provvedendo autonomamente all'approvvigionamento e alla distribuzione dirilevanti quantitativi di droga, all'insaputa delle organizzazioni criminali dominanti.Il Tribunale per il riesame ha, infine, valorizzato l'esistenza di una cassacomune, alimentata con parte dei proventi derivanti dalle sistematiche cessioni didroga e destinata a costituire una riserva economica funzionale al finanziamentodelle successive operazioni di acquisto e distribuzione dello stupefacente.Secondo l’ordinanza impugnata, dunque, le risultanze investigative, costituitedalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle attività di videoripresa e dalsequestro di sostanza stupefacente eseguito nel corso delle indagini, delineanoun'organizzazione caratterizzata da stabilità, ripartizione di compiti e capacità diperseguire in modo continuativo il programma criminoso.Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, il richiamo operato dalla difesaai rapporti di parentela intercorrenti tra gli imputati, posto che tali legami, lungidall'offrire una diversa chiave di lettura delle condotte accertate, risultanopienamente compatibili con la configurazione di un'associazione per delinquere,quando, come nel caso di specie, si accompagnino a una stabile organizzazione,alla ripartizione dei ruoli e alla sistematica cooperazione nella realizzazione delprogramma criminoso.Parimenti irrilevante è la circostanza che nel corso delle indagini sia statoeseguito un solo sequestro di sostanza stupefacente, trattandosi di dato che nonè idoneo a scalfire il quadro indiziario complessivamente ricostruito attraverso lenumerose ulteriori emergenze investigative, le quali documentano in modounivoco la stabile operatività del sodalizio.5.

Il quarto motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, èmanifestamente infondato.In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta soloall'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anchela possibile commissione di reati costituenti espressione della medesimaprofessionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali checaratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazionecomplessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementirilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far riteneresuperata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Rv. 281293 –01).Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati, dando adeguatamente conto della concretezza e attualità delpericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

Il Tribunale per il riesame hadato rilievo alla pluralità delle condotte di acquisto e rivendita di stupefacenti,protrattesi per oltre un anno, all'ingente quantitativo di droga movimentato e allemodalità operative, stabili e collaudate, nell'ambito di un'organizzazione direttadal ricorrente, ritenendo, pertanto, irrilevante il non significativo lasso di tempotrascorso dall'ultimo episodio accertato.

Ha, inoltre, congruamente esclusol'adeguatezza degli arresti domiciliari, evidenziando che l'attività illecita era gestitaproprio dall'abitazione mediante un collaudato sistema di contatti telefonici econsegne effettuate da terzi, sicché la sola custodia in carcere è stata ritenutaidonea a impedire la ripresa dei rapporti con il contesto criminale e la prosecuzionedell'attività associativa.6.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 30/06/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Tribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA],che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Catanzaro,in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminariche aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia incarcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, haescluso le aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74, confermando, nel resto, ilprovvedimento genetico.2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori di2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.,in quanto la motivazione dell’ordinanza del Tribunale per il riesame è statadepositata tardivamente, ossia oltre i quarantacinque giorni fissati per il suodeposito nel dispositivo, con conseguente perdita di efficacia dell'ordinanzaapplicativa della misura.2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 309,comma 5, 291, comma 1, 293, comma 3, e 268 cod. proc. pen., per la mancatatrasmissione integrale dei brogliacci relativi alle intercettazioni ambientali etelefoniche, che ha impedito alla difesa non solo di verificare la pertinenza e lafedeltà del materiale indiziario selezionato unilateralmente dal pubblico ministero,ma anche di individuare elementi sopravvenuti a favore del ricorrente e idonei aricostruire in senso diverso i rapporti tra i membri della famiglia. Infatti,conversazioni attestanti conflitti interni avrebbero escluso l'esistenza di un pactumsceleris unitario e condiviso e avrebbero consentito una diversa ricostruzione deifatti.2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 273,commi 1 e 1-bis cod. proc. pen, e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per difetto di graviindizi del delitto di associazione dedita al traffico di stupefacenti (esistenza di ungruppo organizzato per il compimento di una serie indeterminata di reati in materiadi stupefacenti; ripartizione dei ruoli; cassa comune, che, nell’ordinanzaimpugnata, verrebbe confusa con la semplice rendicontazione del bilanciofamiliare). I presunti associati sono membri gli un unico nucleo familiare e lecondotte di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA],fratello dello stesso, sarebbero occasionali e meramente sussidiarie, volte acoprire, aiutare o sostituire temporaneamente il figlio e il fratello e non il socio.Nessun ruolo operativo potrebbe, inoltre, essere attribuito al padre,ininterrottamente detenuto in carcere da marzo 2015.Mancherebbe anche una organizzazione, seppur rudimentale, di beni e mezziper il perseguimento del fine comune, in quanto l'abitazione è quella ove la famigliarisiede, i telefoni e le automobili utilizzate sono quelle personale. La stessareazione al pestaggio di [OSCURATO:PERSONA] da parte della madre, che haminacciato di rivolgersi ai carabinieri, renderebbe evidente che questi, lungidall’essere al vertice di un'associazione familiare, operava da solo ed era espostoalle ritorsioni della criminalità organizzata.Sono, poi, riportate nel ricorso una serie di conversazioni intercettate ritenuterilevanti per dimostrare la personale insofferenza di [OSCURATO:PERSONA] verso leregole del “sistema” e la circostanza che egli agiva senza alcun accordo con ifamiliari.La difesa contesta, inoltre, l’interpretazione della conversazione con EttoreTorchiaro, di cui non è stata verificata l'attendibilità e che riferisce di fatti da altriappresi, senza che sia stata individuata la sua fonte.Viene evidenziato, infine, che vi è stato un unico sequestro di droga e che nonvi è alcun elemento a sostegno dell’esistenza dell'elemento soggettivo del reatoassociativo.2.4. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274,comma 1 lett. c), e 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.Si contesta, in particolare, la proporzionalità e adeguatezza della misuraapplicata, rilevando che la recidiva specifica deriva da una condanna per un reatoche, nel presente procedimento, è contestato al capo n. 36 a [OSCURATO:PERSONA] eGiovanna [OSCURATO:PERSONA] e per il quale il ricorrente ha definito la sua posizione conapplicazione della pena. Inesistenti, invece, sarebbero sia la condanna per truffain concorso che l’ulteriore precedente specifico, incomprensibilmente richiamatidal Tribunale per il riesame.Si aggiunge che i fatti sono risalenti (28/12/2023-07/12/2024) e che,dall’interruzione delle indagini, non sono emersi elementi nuovi, idonei a farritenere attuale e concreto il pericolo di commissione di delitti della stessa specie.Si sottolinea, infine, che il ricorrente ha poco più di vent'anni ed è da pocoinserito nel mercato del lavoro.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,il termine entro cui deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza chedefinisce il procedimento di riesame, la cui inosservanza determina, ex art. 309,comma 10, cod. proc. pen., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa dellamisura, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestatodalla cancelleria, e non dalla data della sua deliberazione in camera di consiglio(Sez. 2, n. 38154 del 14/10/2025, Romeo, Rv. 288850 – 01; Sez. 5, n. 22351 del18/04/2025, Accarino, non mass.; Sez. 6, n. 42300 del 03/10/2024, Ghazi, nonmass.; Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018, D., Rv. 274177-01; Sez. 1, n. 26399 del28/02/2018, Barba, Rv. 273364-01), mentre risulta ormai concordementesuperato il contrario indirizzo, ancorato peraltro a situazioni specifiche del tuttopeculiari, affermato, da ultimo, da Sez. 5, n. 54261 del 17/10/2016, Giordano, Rv.268818-01.Nel caso in esame, dunque, il provvedimento impugnato deve ritenersitempestivamente depositato, in quanto alla pubblicazione del dispositivo,avvenuta il 05/03/2026, ha fatto seguito, il successivo 18/04/2026, il depositodelle motivazioni, con conseguente rispetto del termine di quarantacinque giorniche il Tribunale aveva espressamente indicato nel dispositivo per la stesura dellamotivazione in virtù della sua complessità.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativodi identica censura già adeguatamente vagliata e disattesa dal Tribunale per ilriesame, con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delledoglianze difensive.In ogni caso esso è manifestamente infondato.Al Tribunale per il riesame devono essere depositati, ai sensi dell’art. 309,comma 5, cod. proc. pen., gli atti di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. chestabilisce che «le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, chepresenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi iverbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni econversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269,nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memoriedifensive già depositate», cioè tutti gli atti trasmessi dal pubblico ministero algiudice per le indagini preliminari e posti a fondamento della misura.Dunque, la parte non può chiedere il deposito di atti diversi rispetto a quelliposti a fondamento della misura cautelare, non potendo il suo esame estendersi asegmenti investigativi non utilizzati ai fini del provvedimento genetico.Il Tribunale per il riesame ha fatto corretta applicazione di tali principi,rilevando, innanzitutto, che la parte che lamenta l'omessa trasmissione di atti nonpuò limitarsi, come accaduto nel caso di specie, ad allegazioni generiche ma hal'onere di indicare quali documenti sarebbero stati omessi, fornendo la provastorica o anche logica che l'atto non trasmesso contenesse elementi in séfavorevoli.Ha, infine, rilevato che è rimasta meramente dedotta l'effettiva esistenza diulteriori registrazioni, diverse da quelle depositate.4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.4.1. È opportuno premettere che, in tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi dicolpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dallapeculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia datoadeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni dellalogica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanzeprobatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti laricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanzeesaminate dal giudice di merito, come invece richiesto dal ricorrente, soprattuttoapprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non quandomanifestamente illogico ed irragionevole (tra le tante Sez. 3, n.44938 del5/10/2021, Rv. 282337).4.2. Va, altresì, precisato che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto dicui all'art. 74, d.P.R. n. 309/1990, rispetto alla fattispecie del concorso di personenel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nonsolo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di unaserie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincoloassociativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta larealizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del21/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550; Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018,Canale, Rv. 273008).In altri termini, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 74d.P.R. n. 309/1990 sono necessarie: a) l'esistenza di un gruppo, i componenti delquale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serieindeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attivitàpersonali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, conl'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il pianopermanente criminoso.La partecipazione al sodalizio richiede, invece, un apporto individualeapprezzabile e non episodico, con cui il singolo concretamente contribuisce allafinalizzata al traffico di stupefacenti può risolversi anche in un contributotemporalmente limitato, purché concretamente apprezzabile e dimostrativodell'adesione all'associazione criminosa e, dunque, dell'affectio societatis.4.3. Ciò premesso, sono inammissibili le doglianze relative all’interpretazionedelle intercettazioni, interpretazione che costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01).Sono manifestamente infondate le doglianze relative ai gravi indizi dicolpevolezza.Nell’ordinanza impugnata si è dato conto in maniera esauriente, conmotivazione congrua, diffusa e priva di vizi logici, dei numerosi elementi chedimostrano in maniera inequivocabile l’esistenza di un vincolo associativo el’operatività, per l’intero anno 2024, di un gruppo criminale a base familiare.L'affectio societatis e la stabilità del vincolo associativo tra i vari sodali è statadesunta da plurime circostanze.Anzitutto, è stata evidenziata la disponibilità di una stabile base logistica,individuata nell'abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], luogo nel quale venivanoeffettuati gli approvvigionamenti della sostanza stupefacente, custodito lostupefacente destinato allo spaccio e realizzate le successive attività diconfezionamento e cessione.È stata, inoltre, ricostruita la precisa articolazione dei ruoli all'interno delgruppo. In tale contesto, [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato quale promotoree organizzatore dell'associazione, essendo a lui demandate le attività più rilevanticoncernenti l'approvvigionamento della droga e la successiva immissione sulmercato. Accanto alla sua figura, l'ordinanza evidenzia il contributo stabile econsapevole prestato dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], e dal fratello, [OSCURATO:PERSONA] DeRango, entrambi partecipi delle decisioni strategiche del sodalizio e coinvolti nellegestione dei proventi dell'attività illecita e, in talune occasioni, anche nella direttacessione della sostanza agli acquirenti.Il Tribunale ha, altresì, dato rilievo alla continuità dell'attività criminale,nonostante il grave pestaggio subito da [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 2023 -episodio ricondotto alla scelta del gruppo familiare di operare mediante il sistemadel cosiddetto "sottobanco", ossia attraverso una gestione autonoma del trafficodi stupefacenti, svincolata dal controllo delle organizzazioni criminalitradizionalmente operanti sul territorio-.L'ordinanza ha sottolineato, inoltre, la capacità del sodalizio di assicurarsi uncostante canale di approvvigionamento attraverso il fornitore [OSCURATO:PERSONA],circostanza, questa, che consentiva la commercializzazione continuativa diconsistenti quantitativi di cocaina e hashish. Le intercettazioni richiamate nelprovvedimento documentano, da un lato, la sistematicità dei rifornimenti e,dall'altro, gli ingenti profitti derivanti dall'attività di spaccio. È stato, altresì,evidenziato che, successivamente all'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA], ilnucleo familiare, facendo leva su una rete di relazioni ormai consolidata, haproseguito l'attività di traffico di stupefacenti, sia secondo le ordinarie dinamichedel mercato illecito sia mediante il ricorso al sistema del "sottobanco",provvedendo autonomamente all'approvvigionamento e alla distribuzione dirilevanti quantitativi di droga, all'insaputa delle organizzazioni criminali dominanti.Il Tribunale per il riesame ha, infine, valorizzato l'esistenza di una cassacomune, alimentata con parte dei proventi derivanti dalle sistematiche cessioni didroga e destinata a costituire una riserva economica funzionale al finanziamentodelle successive operazioni di acquisto e distribuzione dello stupefacente.Secondo l’ordinanza impugnata, dunque, le risultanze investigative, costituitedalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle attività di videoripresa e dalsequestro di sostanza stupefacente eseguito nel corso delle indagini, delineanoun'organizzazione caratterizzata da stabilità, ripartizione di compiti e capacità diperseguire in modo continuativo il programma criminoso.Né assume rilievo decisivo, in senso contrario, il richiamo operato dalla difesaai rapporti di parentela intercorrenti tra gli imputati, posto che tali legami, lungidall'offrire una diversa chiave di lettura delle condotte accertate, risultanopienamente compatibili con la configurazione di un'associazione per delinquere,quando, come nel caso di specie, si accompagnino a una stabile organizzazione,alla ripartizione dei ruoli e alla sistematica cooperazione nella realizzazione delprogramma criminoso.Parimenti irrilevante è la circostanza che nel corso delle indagini sia statoeseguito un solo sequestro di sostanza stupefacente, trattandosi di dato che nonè idoneo a scalfire il quadro indiziario complessivamente ricostruito attraverso lenumerose ulteriori emergenze investigative, le quali documentano in modounivoco la stabile operatività del sodalizio.5. Il quarto motivo di ricorso, relativo alle esigenze cautelari, èmanifestamente infondato.In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata altraffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta soloall'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anchela possibile commissione di reati costituenti espressione della medesimaprofessionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali checaratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazionecomplessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementirilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far riteneresuperata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art.275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Rv. 281293 –01).Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati, dando adeguatamente conto della concretezza e attualità delpericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Il Tribunale per il riesame hadato rilievo alla pluralità delle condotte di acquisto e rivendita di stupefacenti,protrattesi per oltre un anno, all'ingente quantitativo di droga movimentato e allemodalità operative, stabili e collaudate, nell'ambito di un'organizzazione direttadal ricorrente, ritenendo, pertanto, irrilevante il non significativo lasso di tempotrascorso dall'ultimo episodio accertato. Ha, inoltre, congruamente esclusol'adeguatezza degli arresti domiciliari, evidenziando che l'attività illecita era gestitaproprio dall'abitazione mediante un collaudato sistema di contatti telefonici econsegne effettuate da terzi, sicché la sola custodia in carcere è stata ritenutaidonea a impedire la ripresa dei rapporti con il contesto criminale e la prosecuzionedell'attività associativa.6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 30/06/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31035/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris