CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 17901/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; l udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso, deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, consistita in un allontanamento di otto minuti; considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto - non sussistente nel caso in esame - configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. tra le tante, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 igl estensore