CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15345/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39737 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa d 11 Tribunale di Brescia, che ha confermato la condanna della ricorrente per il reato di minaccia; Ritenuto che, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvii perché, nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, la p.o. — a mezzo del difensore e procuratore speciale — ha rimesso la querela e l'imputata — a mezzo del suo difensore e procuratore speciale — ha accettato detta remissione. Considerato che il reato è procedibile a querela di parte e che non vi è sp !cifico accordo sulle spese, donde va applicata la regola generale di cui all'art. 340, u.c. cpp. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissic ne di querela. Pone le spese processuali a carico della querelata. C