CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15469/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'assenza dell'atto dell'ufficio ex art. 337 cod. pen. da parte del pubblico ufficiale è riproduttivo di analoga censura, adeguatamente confutata dalla Corte territorialetche ha rilevato come competesse al personale della polizia giudiziaria, anche al fine di salvaguardare il diritto alla salute non solo del ricorrente, ma anche degli altri detenuti, la necessità che [OSCURATO:PERSONA] fosse Inviato presso l'infermeria del carcere a seguito di auto-inferte lesioni; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello evidenziato come la condotta del ricorrente fosse tesa ad ostacolare la doverosa attività posta in essere, evenienza che non consentiva di sussumere la condotta nella fattispecie di cui all'art.612 cod. pen. rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/