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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 06913/2023

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27966-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] contributiva R.G.N. 27966/2018 Cron.

Rep.

Ud. 08/02/2023 [OSCURATO:PERSONA] Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrenti - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 173/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 830/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

R.G. 27966/2018 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adìto da [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato l’estinzione dei crediti oggetto di riscossione mediante ruolo esattoriale, relativi a tre delle quattro cartelle di pagamento notificate al contribuente a titolo di omessa contribuzione, per intervenuta prescrizione, non potendo desumersi dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio il tempo dell’avvenuta notifica delle predette cartelle.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di gravame da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], ha in parte riformato la prima pronuncia, affermando che il giudice del merito non può limitarsi ad applicare i principi dell’onere probatorio, essendo tenuto all’accertamento dell’avvenuta notifica della cartella non solo quando gli enti creditore e riscossore eccepiscano la regolarità della notifica del titolo – e, quindi, l’irretrattabilità del credito per proposizione della censura sul merito della pretesa oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui al d.lgs. n. 46 del 1991, bensì altresì quando dagli atti del processo emerga “…in qualche modo la precedente notifica di una cartella (anche attraverso gli estratti di ruolo o altri documenti che facciano emergere “significativi dati di indagine” sì da legittimare l’iniziativa giudiziale)” (p. 4 sent.).

Nel caso in esame la Corte territoriale ha osservato che nel costituirsi in primo grado l’INPS aveva indicato, per ciascuna cartella, sia la data di formazione del ruolo che la data della notifica avvalorate sia dall’estratto ESCOCAR sia dal contenuto del sollecito di pagamento prodotto da [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado nonché dagli estratti di ruolosempre prodotti dall’Agenzia della riscossione.

Ha ritenuto, pertanto, necessario svolgere l’accertamento relativamente ad ogni singola cartella al fine di verificare se il processo notificatorio risultasse essersi perfezionato.

A conclusione di tale articolato accertamento, svolto alle pag. 8 e 9 del provvedimento gravato, la Corte territoriale è giunta a conclusione che per una soltanto delle cartelle (annullate le rimanenti),sebbene la notifica, con riferimento ad ogni singolo atto, non si fosseperfezionata, l’ente della riscossione aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un sollecito di pagamento (primo atto di esazione) in data 24 febbraio 2012, con l’effetto di rime ttere in termini il contribuente in relazio ne alla eventuale promozione dell’azione giudiziaria (effetto recuperatorio) diretta a far valere l’insussistenza del debito sotteso al titolo (questa volta) regolarmente notificato mediante il quale egli era stato posto a conoscenza dell’iniziativa del concessionario per la riscossione.

In difetto di tempestiva impugnazione dell’atto da parte di Iannì ha dichiarato divenuto definitivo e non più impugnabile il credito contenuto nell’intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], considerando che l’avvio del giudizio ( 28 novem bre 2012 ) era intervenutoben oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.

La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

L’INPS ha depositato controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delle Entrate –Riscossione) è rimasta intimata.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente contesta“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 112, 342 e 346 c.p.c.”; sostiene essersi formato il giudicato sulla statuizione di intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie contenute nelle singole cartelle per mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, in quanto i l capo della sentenza del Tribunale che aveva affermato l’ammissibilità e proponibilità dell’azione e la qualificazione della stessa quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., rendendo inapplicabile il termine decadenziale di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999non era stata oggetto di alcuna impugnazione (incidentale).

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p..c, 615, e 24 comma 5 dlgs 46/1999”; il sollecito sarebbe intervenuto quando i crediti erano già estinti per prescrizione, così che la Corte d’appello avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità, la quale considera il termine di 40 giorni perentorio ed il credito irretrattabile una volta decorso inutilmente detto termine, ossia senza che il debitore abbia impugnato la ricorrenza dei presupposti impositivi del credito portato in cartella.Decidendo d’ufficio circa la presunta violazione dell’art. 24, riguardo a crediti da considerarsi ormai irretrattabili per intervenuta prescrizione, la Corte d’appello si sarebbe pronunciata ultra petita.

Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cpc e dell’art. 24, comma 5 d.lgs. 46/99”; il motivo insiste sulla circostanza che i crediti si sarebbero già prescritti prima della comunicazione di sollecito in data 24.02.2012 (segnatamente si sarebbero estinti nel dicembre 2011).

Respinge la tesi del giudice dell’appello là dove questi ha attribuito al sollecito di pagamento funzione recuperatoria dell’azione entro il termine decadenziale di cui all’art. 24, poiché quest’ultima varrebbe soltanto nei casi in cui il ricorrente non contesti la validità del titolo ovvero il merito della pretesa.

Il primo motivo merita accoglimento.

Dalla lettura degli atti processuali –doverosa in considerazione della natura della violazione prospettata - risulta che effettivamente il primo giudice aveva qualificato l’azione quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., sicché erroneamente la Corte d’appello ha deciso il gravame ritenendo applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.

Infatti, non risultando esservi stata una specifica contestazione da parte dell’INPS controricorrente circa la qualificazione dell’azione, come correttamente afferma l’odierno ricorrente nel primo motivo, sulla questione deve ritenersi ormai intervenuto il giudicato.

L’accoglimento di questa censura rende superfluo l’esame delle altre, che rimangono assorbite.

In definitiva, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, il ricorso va accolto.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] diversa composizione, anche in merito alle spese del presente giudizio.

In considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] diversa composizione, la quale si pronuncerà anche in merito alle spese del presente giudizio.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27966-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] contributiva R.G.N. 27966/2018 Cron. Rep. Ud. 08/02/2023 [OSCURATO:PERSONA] Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrenti - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 173/2018 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 830/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 27966/2018 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adìto da [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato l’estinzione dei crediti oggetto di riscossione mediante ruolo esattoriale, relativi a tre delle quattro cartelle di pagamento notificate al contribuente a titolo di omessa contribuzione, per intervenuta prescrizione, non potendo desumersi dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio il tempo dell’avvenuta notifica delle predette cartelle. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di gravame da parte dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], ha in parte riformato la prima pronuncia, affermando che il giudice del merito non può limitarsi ad applicare i principi dell’onere probatorio, essendo tenuto all’accertamento dell’avvenuta notifica della cartella non solo quando gli enti creditore e riscossore eccepiscano la regolarità della notifica del titolo – e, quindi, l’irretrattabilità del credito per proposizione della censura sul merito della pretesa oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui al d.lgs. n. 46 del 1991, bensì altresì quando dagli atti del processo emerga “…in qualche modo la precedente notifica di una cartella (anche attraverso gli estratti di ruolo o altri documenti che facciano emergere “significativi dati di indagine” sì da legittimare l’iniziativa giudiziale)” (p. 4 sent.). Nel caso in esame la Corte territoriale ha osservato che nel costituirsi in primo grado l’INPS aveva indicato, per ciascuna cartella, sia la data di formazione del ruolo che la data della notifica avvalorate sia dall’estratto ESCOCAR sia dal contenuto del sollecito di pagamento prodotto da [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado nonché dagli estratti di ruolosempre prodotti dall’Agenzia della riscossione. Ha ritenuto, pertanto, necessario svolgere l’accertamento relativamente ad ogni singola cartella al fine di verificare se il processo notificatorio risultasse essersi perfezionato. A conclusione di tale articolato accertamento, svolto alle pag. 8 e 9 del provvedimento gravato, la Corte territoriale è giunta a conclusione che per una soltanto delle cartelle (annullate le rimanenti),sebbene la notifica, con riferimento ad ogni singolo atto, non si fosseperfezionata, l’ente della riscossione aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] un sollecito di pagamento (primo atto di esazione) in data 24 febbraio 2012, con l’effetto di rime ttere in termini il contribuente in relazio ne alla eventuale promozione dell’azione giudiziaria (effetto recuperatorio) diretta a far valere l’insussistenza del debito sotteso al titolo (questa volta) regolarmente notificato mediante il quale egli era stato posto a conoscenza dell’iniziativa del concessionario per la riscossione. In difetto di tempestiva impugnazione dell’atto da parte di Iannì ha dichiarato divenuto definitivo e non più impugnabile il credito contenuto nell’intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], considerando che l’avvio del giudizio ( 28 novem bre 2012 ) era intervenutoben oltre il termine di 40 giorni di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. L’INPS ha depositato controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. (ora Agenzia delle Entrate –Riscossione) è rimasta intimata. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente contesta“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 112, 342 e 346 c.p.c.”; sostiene essersi formato il giudicato sulla statuizione di intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie contenute nelle singole cartelle per mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, in quanto i l capo della sentenza del Tribunale che aveva affermato l’ammissibilità e proponibilità dell’azione e la qualificazione della stessa quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., rendendo inapplicabile il termine decadenziale di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999non era stata oggetto di alcuna impugnazione (incidentale). Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p..c, 615, e 24 comma 5 dlgs 46/1999”; il sollecito sarebbe intervenuto quando i crediti erano già estinti per prescrizione, così che la Corte d’appello avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità, la quale considera il termine di 40 giorni perentorio ed il credito irretrattabile una volta decorso inutilmente detto termine, ossia senza che il debitore abbia impugnato la ricorrenza dei presupposti impositivi del credito portato in cartella.Decidendo d’ufficio circa la presunta violazione dell’art. 24, riguardo a crediti da considerarsi ormai irretrattabili per intervenuta prescrizione, la Corte d’appello si sarebbe pronunciata ultra petita. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 615 cpc e dell’art. 24, comma 5 d.lgs. 46/99”; il motivo insiste sulla circostanza che i crediti si sarebbero già prescritti prima della comunicazione di sollecito in data 24.02.2012 (segnatamente si sarebbero estinti nel dicembre 2011). Respinge la tesi del giudice dell’appello là dove questi ha attribuito al sollecito di pagamento funzione recuperatoria dell’azione entro il termine decadenziale di cui all’art. 24, poiché quest’ultima varrebbe soltanto nei casi in cui il ricorrente non contesti la validità del titolo ovvero il merito della pretesa. Il primo motivo merita accoglimento. Dalla lettura degli atti processuali –doverosa in considerazione della natura della violazione prospettata - risulta che effettivamente il primo giudice aveva qualificato l’azione quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., sicché erroneamente la Corte d’appello ha deciso il gravame ritenendo applicabile il termine decadenziale di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. Infatti, non risultando esservi stata una specifica contestazione da parte dell’INPS controricorrente circa la qualificazione dell’azione, come correttamente afferma l’odierno ricorrente nel primo motivo, sulla questione deve ritenersi ormai intervenuto il giudicato. L’accoglimento di questa censura rende superfluo l’esame delle altre, che rimangono assorbite. In definitiva, accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] diversa composizione, anche in merito alle spese del presente giudizio. In considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] diversa composizione, la quale si pronuncerà anche in merito alle spese del presente giudizio. Così deciso
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