CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta il vizio di motivazione in relazione alla misura dell'aumento per i reati posti in continuazione e segnatamente anni uno e mesi dieci di reclusione ed C 1.000,00 di multa quanto al reato di cessione continuata ex art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e mesi otto di reclusione in relazione al reato di lesioni, è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo ermeneutico costante, ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Nell'ambito del potere discrezionale di commisurazione della pena, il giudice deve valutare, ai fini del corretto esercizio, gli elementi che attengono alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere e indicare tra questi quelli che ritiene 13:1 rilevanti ai fini della determinazione concreta della pena da infliggere di cui deve fornire congrua motivazione. Il giudice non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. L'imputato non può, in altri termini, dolersi della mancata e/o illogica motivazione in ordine alla determinazione della pena allorché - come nel caso di specie - il giudice abbia indicato gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti, nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui al citato art. 133 cod.pen. Analogo discorso, va fatto per l'aumento di pena per la "et, «km.0/t tt, tk ft. lur continuazione, stabilito nella specie in misura seigit~ essendo sufficiente l'uso, in sentenza, di espressioni sintetiche, come, nel caso concreto, "appare congruo (. . .) solo che si tenga conto del numero di fatti commessi (. .) della gravità di ciascuno di essi e della pena che sarebbe per ognuno applicabile se venisse autonomamenteovnImbmkrizi- Tutto ciò premesso, la decisione impugnata è congruamente e logicamente motivata avendo la Corte d'appello valutato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., la gravità dei fatti in ragione della reiterazione delle condotte di cessione di diverse sostanze per un significativo lasso temporale, e la gravità delle lesioni, ed ha applicato un aumento per i reati satelliti di entità media e rispettosi dei principi da ultimo affermati da Sezioni Unite Pizzone, dovendosi escludere l'applicazione del cumulo materiale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M