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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22752/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 26474 - 2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lago di Lesina, n. 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor Luigi G. Saporito, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Carso, n. 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] (detta Marina) - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATE avverso la sentenza dei 11.6/29.9.2015 della Corte d'Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], deducevano di essere creditrici della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione in virtù del dispositivo della sentenza n. 343/2014 della Corte d'Appello di Milano, sezione "lavoro", per il complessivo importo di euro 420.000,00.

Chiedevano dichiararsi il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia".

2. Resisteva la "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l.

3. Con decreto in data 29.5.2014 il Tribunale di Milano, nell'attesa del deposito della motivazione della sentenza n. 343/2014 della Corte di Milano, accordava alla resistente termine per il deposito di fideiussione bancaria.

4. Decorso invano il termine a tal fine accordato, la "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione depositava domanda di concordato con "riserva".

5. Con decreto in data 8.11.2014 il tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato.

Nel prosieguo il commissario giudiziale depositava istanza ex art. 173 I.fall.; con decreto in data 12.3.2015 il Tribunale di Milano revocava l'ammissione al concordato e con sentenza n. 233 in pari data dichiarava il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione.

6. La "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo.

Resisteva il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia". [OSCURATO:PERSONA], Signorina e [OSCURATO:PERSONA].

7. Con sentenza dei 11.6/29.9.2015 la Corte d'Appello di Milano rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle spese.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese.

Giuseppa, Signorina e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

9. Il curatore del fallimento ha depositato memoria.

10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. error in procedendo, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, la nullità della sentenza (cfr. ricorso, pag. 7).

Premette che aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva inteso riscontrare la sussistenza dello stato di insolvenza alla stregua della presunta confessione dello stato di decozione correlata alla proposizione della domanda di concordato, alla stregua della presunta impossibilità di accesso al credito bancario ed alla stregua del presunto inadempimento correlato alla sentenza n. 343/2014 della Corte di Milano ed al precetto intimato dalle eredi Sinnonio.j .

Indi deduce che, con l'impugnato dictum, la Corte di Milano al riguardo non si è per nulla pronunciata e si è limitata a svolgere rilievi unicamente in ordine alla disposta revoca dell'ammissione al concordato.

11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 5 I.fall.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'insufficienza della motivazione su punto decisivo per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 8).

Deduce in ogni caso che la motivazione dell'impugnato dictum, in punto di sussistenza dei requisiti di fallibilità, è del tutto insufficiente ed illogica.

12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, l'insufficienza della motivazione su punto decisivo per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 13).

Deduce che la motivazione dell'impugnato dictum, in punto di revoca dell'ammissione al concordato, è del tutto erronea, insufficiente ed illogica.

Deduce che ha errato la Corte di Milano ad opinare per la non fattibilità, in chiave temporale, del piano di cessione degli immobili di sua proprietà in dipendenza del mancato rinnovo della convenzione concernente sia i lotti già edificati sia quelli in via di ultimazione.

Deduce che gli assunti della corte d'appello risultano smentiti dalla documentazione allegata, viepiù che i profili concernenti la fattibilità "temporale" del piano ed il quantum della percentuale di soddisfazione all'uopo prefigurata sono rimessi alla valutazione dei creditori.Deduce altresì che ha eccepito l'inesistenza del credito, dell'importo di euro 1.228.667,54, invocato da "Equitalia", siccome riguardante pretese tributarie definite in primo grado con il riconoscimento delle ragioni di essa ricorrente, ed ha puntualmente contestato il preteso rango privilegiato del credito degli eredi Sinnonio.

13. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione del diritto di difesa (cfr. ricorso, pag. 20).

Premette che aveva formulato richiesta di concessione di un termine breve ai fini della rettifica di talune voci del piano di concordato, onde conformarlo ai rilievi degli organi della procedura.

Indi deduce che la concessione del termine è stata immotivatamente denegata, viepiù che la proposta di concordato ben può essere modificata fino all'inizio dell'operazioni di voto.

14. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 6 I.fall.; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, l'insufficienza della motivazione su punto decisivo per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 22).

Deduce che ha ab origine contestato il credito azionato ai sensi dell'art. 6 I.fall. dagli eredi Sinnonio, siccome traente titolo dalla sentenza n. 343/2014 della Corte di Milano non passata in giudicato e quindi incerto sia nell'an sia nel quantum.

15. Si evidenzia previamente che con istanza in data 13.4.2022 il difensore della società ricorrente ha rappresentato e certificato che in data 27.3.2020 è _ deceduto [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della s.r.l. ricorrente, e su tale scorta ha chiesto dichiararsi l'interruzione del presente giudizio.

Al di là del rilievo per cui il presunto evento interruttivo ha riguardato la persona fisica del legale rappresentante della società ricorrente e non propriamente la società ricorrente, è sufficiente ribadire l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio (cfr. Cass. sez. un. 21.6.2007, n. 14385).

16. Il primo motivo di ricorso va respinto.

17. Senza dubbio il vizio di omessa pronuncia su una domanda (o su un motivo d'appello), integrante violazione del principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda (o su un motivo d'appello), intendendosi per capo di domanda ogni richiesta diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore (o all'appellante) e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308; Cass.16.5.2012, n. 7653).

Nel caso di specie, viceversa, la Corte di Milano si è senz'altro pronunciata, siccome ha respinto il reclamo e dunque ha opinato, a conferma del primo dictum, e per la ineccepibilità della disposta revoca dell'ammissione al concordato preventivo e per la sussistenza dello stato di insolvenza.

18. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto.

19. Un duplice rilievo si impone previa mente.

In primo luogo, tra le ipotesi di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire valenza alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte di certo non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

In secondo luogo, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. - al di là dell'ipotesi del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui la motivazione, siccome si dirà, dell'impugnata statuizione per nulla è "insufficiente" ovvero "illogica".

20. Più esattamente, occorre tener conto che la società ricorrente versa in stato di liquidazione da epoca coeva alla proposizione del ricorso ex art. 6 I.fall. (cfr. al riguardo controricorso, pag. 2).

Cosicché soccorre, ai fini del riscontro dello stato di decozione, l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. (ord.) 5.11.2020, n. 24660).

21. Su tali premesse si rimarca quanto segue.

Da un canto, il ricorso difetta del tutto di specificità e di "autosufficienza" in ordine al contenuto della proposta di concordato (a pag. 4 del ricorso si riferisce semplicemente che "veniva quindi depositata la domanda di concordato definitiva").

D'altro canto, così come, invece, si evince dal controricorso, la proposta di concordato formulata dalla ricorrente, "sulla scorta di un piano di natura meramente liquidatorio, da realizzarsi tramite la cessione dell'intero compendio immobiliare (...) e (...) di tutte le altre attività" (così controricorso, pag. 3), contemplava, in un arco temporale di quattro anni, il pagamento integrale dei creditori prededucibili, il pagamento integrale dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione ed il pagamento dei creditori chirografari, come da modifica dell'originaria proposta depositata in data 10.10.2014, nella percentuale del 56,21% (cfr. controricorso, pag. 3).

In questi termini, innegabilmente, la prefigurazione del pagamento solo parziale dei creditori chirografari è di per sé indice sufficiente dell'insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale offerto in totale cessione ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.In questi termini, conseguentemente, il riscontro dello stato di decozione operato dalla corte di merito risulta ineccepibile e congruo, per nulla inficiato da forme di "anomalia motivazionale" rilevanti alla luce della già menzionata pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte.

22. Inevitabili, poi, sono i seguenti ulteriori rilievi.

In tema di dichiarazione di fallimento lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indicatore di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. (ord.) 3.4.2019, n. 9297; Cass. 30.9.2004, n. 19611).

Il riscontro dello stato di insolvenza di certo non postula il previo vano esperimento di azioni esecutive da parte del creditore istante.

In memoria il controricorrente ha puntualizzato - e tale puntualizzazione non risulta per nulla contestata ex adverso - che con ordinanza n. 6758/2020 la sezione "lavoro" di questa Corte "ha dichiarato inammissibile il ricorso che, per mero scrupolo, era stato proposto dal Fallimento avverso la sentenza da cui era derivato il credito risarcitorio azionato dalle sigg.re Sinnonio per chiedere la dichiarazione di fallimento di IM.BA.I. (...).

Dunque, la Sentenza Sinnonio è divenuta definitiva" (si tenga conto, ovviamente, che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normatívi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione: cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 26.6.2018, n. 16847; Cass. 23.12.2010, n. 26041).

23. Nel quadro complessivo così delineato non hanno, quindi, alcuna valenza le ragioni di censura specificamente veicolate dal secondo mezzo di impugnazione.

Ovvero gli assunti secondo cui giammai essa ricorrente ha confessato il suo preteso stato di decozione; secondo cui il suo patrimonio netto era senz'altro positivo; secondo cui il rilascio di una fideiussione bancaria a prima richiesta e di cospicuo importo entro il termine di quindici giorni accordato dal tribunale era pressocché impossibile; secondo cui le eredi Sinnonio, uniche creditrici, sulla scorta per giunta di un credito contestato - come comprovato dalla proposizione da parte del curatore fallimentare del ricorso per cassazione avverso sentenza n. 343/2014 della Corte di Milano - non avevano dato corso ad azioni esecutive.

24. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto.

25. Vanno, dapprima, reiterati, in ordine alle censure di "illogicità" e "insufficienza" della motivazione in punto di revoca dell'ammissione al concordato, gli insegnamenti di questa Corte in precedenza richiamati.

26. Vanno, poi, ribaditi gli insegnamenti in parte qua rilevanti.

Ovvero l'insegnamento a tenor del quale, in tema di concordato preventivo, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi (cfr. Cass. 15.6.2020, n. 11522).

Ovvero l'insegnamento a tenor del quale, in tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo (cfr. Cass.(ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11216).

27. Su tale scorta la corte distrettuale ha dato ineccepibilmente e congruamente conto della manifesta inattitudine del piano ai fini del raggiungimento dei risultati prefigurati i ovvero della sostanziale irrealizzabilità della causa concreta della proposta concordataria in tempi ragionevolmente contenuti.

Segnatamente, la corte territoriale ha posto in risalto che gli organi del concordato avevano fatto "rilevare che le cessioni di immobili, sia quelli ultimati sia quelli non ancora tali, non siano fattibili nei tempi e nei modi indicati dal piano in quanto pacificamente il piano di lottizzazione Belvedere (...) è scaduto e pertanto è necessario procedere ad aggiornamento dello stesso con la presentazione di progettazione urbanistica e sottoscrizione di convenzione".Ed ha soggiunto che "la circostanza, taciuta benché rilevante, del rinnovo della convenzione anche per i lotti ultimati, per cui problematica è la vendita ai privati, può incidere sulle modalità e tempi prospettati".

28. In pari tempo, la ricorrente si duole per l'asserita erronea valutazione degli esiti probatori e della documentazione allegata ("le doglianze del [OSCURATO:PERSONA] (...) riguardavano (...) valutazioni personali (...) tutte smentite dalla relazione di perizia asseverata a firma dell'Ing.

Maur-i": così ricorso, pag. 17; "l'odierna esponente ha contestato l'erronea indicazione della volumetria residua all'interno del PL Belvedere": così ricorso, pag. 17; "si era fornita prova dell'appetibilità del patrimonio immobiliare di IM.BAI.": così ricorso, pag. 19).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).

Tanto, evidentemente, rileva pur con riferimento all'addotta insussistenza del credito preteso da "Equitalia" ed all'addotta contestazione del rango privilegiato del credito degli eredi Sinnonio.

29. Il quarto motivo di ricorso va rigettato.

30. Non si prospetta violazione alcuna del diritto di difesa.Invero, la Corte milanese ha puntualizzato che successivamente al deposito della relazione ex art. 173 I.fall. del commissario giudiziale erano state celebrate ben due udienze (in data 29.1.2015 e 19.2.2015), sicché in questo lasso temporale ben avrebbe potuto la ricorrente far luogo alla rettifica delle voci del piano concordatario onde conformarle alle osservazioni degli organi della procedura.

La ricorrente quindi ha, sostanzialmente, fruito del termine di quindici giorni di cui al 1° co. dell'art. 162 I.fall., sicché del tutto ingiustificata è la doglianza secondo cui la concessione del termine è stata immotivatamente negata.

Tanto ben vero, a prescindere dal rilievo per cui, in tema di ammissione al concordato preventivo, il tribunale, quando concede il termine previsto dall'art. 162, 10 co., I.fall. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto (cfr. Cass. 4.6.2014, n. 12549).

31. Il quinto motivo di ricorso del pari va rigettato.

32. Va ribadito che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 I.fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30827; Cass. sez. un 23.1.2013, n. 1521).

Su tale scorta si evidenzia che la corte d'appello ha senz'altro fatto luogo all'incidentale riscontro del credito azionato a norma dell'art. 6 I.fall. dagli eredi Sinnonio, allorché ha dato atto che il medesimo credito traeva titolo dalla sentenza esecutiva n. 343/2014 della sezione "lavoro" della stessa Corte d'Appello di Milano ("nella specie la sentenza della Corte di Appello esecutiva, attualmente non impugnata, costituisce idoneo fondamento della legittimazione degli istanti in quanto appare congruamente motivata").

33. In ogni caso, qualsivoglia censura correlata alla presunta "incertezza" del credito azionato a norma dell'art. 6 I.fall. dalle eredi Sinnonio, siccome portato da sentenza non ancora passata in giudicato, risulta vana.

Si ribadisce infatti che il curatore controricorrente ha riferito - e tale deduzione non è stata smentita - che con ordinanza n. 6758/2020 la sezione "lavoro" di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che lo stesso curatore fallimentare aveva proposto avverso la sentenza n. 343/2014 della sezione "lavoro" della Corte d'Appello di Milano.

34. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione, va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio al curatore controricorrente.

La liquidazione segue come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione va nei loro confronti assunta in ordine alle spese di lite.

35. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede:rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione, a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 26474 - 2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lago di Lesina, n. 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione, in persona del dottor Luigi G. Saporito, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Carso, n. 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] (detta Marina) - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - INTIMATE avverso la sentenza dei 11.6/29.9.2015 della Corte d'Appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 6 I.fall. al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], deducevano di essere creditrici della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione in virtù del dispositivo della sentenza n. 343/2014 della Corte d'Appello di Milano, sezione "lavoro", per il complessivo importo di euro 420.000,00. Chiedevano dichiararsi il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia". 2. Resisteva la "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. 3. Con decreto in data 29.5.2014 il Tribunale di Milano, nell'attesa del deposito della motivazione della sentenza n. 343/2014 della Corte di Milano, accordava alla resistente termine per il deposito di fideiussione bancaria. 4. Decorso invano il termine a tal fine accordato, la "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione depositava domanda di concordato con "riserva". 5. Con decreto in data 8.11.2014 il tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato. Nel prosieguo il commissario giudiziale depositava istanza ex art. 173 I.fall.; con decreto in data 12.3.2015 il Tribunale di Milano revocava l'ammissione al concordato e con sentenza n. 233 in pari data dichiarava il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione. 6. La "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione proponeva reclamo. Resisteva il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia". [OSCURATO:PERSONA], Signorina e [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con sentenza dei 11.6/29.9.2015 la Corte d'Appello di Milano rigettava il reclamo e condannava la reclamante alle spese. 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese. Giuseppa, Signorina e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. 9. Il curatore del fallimento ha depositato memoria. 10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. error in procedendo, la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, la nullità della sentenza (cfr. ricorso, pag. 7). Premette che aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva inteso riscontrare la sussistenza dello stato di insolvenza alla stregua della presunta confessione dello stato di decozione correlata alla proposizione della domanda di concordato, alla stregua della presunta impossibilità di accesso al credito bancario ed alla stregua del presunto inadempimento correlato alla sentenza n. 343/2014 della Corte di Milano ed al precetto intimato dalle eredi Sinnonio.j . Indi deduce che, con l'impugnato dictum, la Corte di Milano al riguardo non si è per nulla pronunciata e si è limitata a svolgere rilievi unicamente in ordine alla disposta revoca dell'ammissione al concordato. 11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 5 I.fall.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'insufficienza della motivazione su punto decisivo per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce in ogni caso che la motivazione dell'impugnato dictum, in punto di sussistenza dei requisiti di fallibilità, è del tutto insufficiente ed illogica. 12. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione di norme di diritto; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, l'insufficienza della motivazione su punto decisivo per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 13). Deduce che la motivazione dell'impugnato dictum, in punto di revoca dell'ammissione al concordato, è del tutto erronea, insufficiente ed illogica. Deduce che ha errato la Corte di Milano ad opinare per la non fattibilità, in chiave temporale, del piano di cessione degli immobili di sua proprietà in dipendenza del mancato rinnovo della convenzione concernente sia i lotti già edificati sia quelli in via di ultimazione. Deduce che gli assunti della corte d'appello risultano smentiti dalla documentazione allegata, viepiù che i profili concernenti la fattibilità "temporale" del piano ed il quantum della percentuale di soddisfazione all'uopo prefigurata sono rimessi alla valutazione dei creditori.Deduce altresì che ha eccepito l'inesistenza del credito, dell'importo di euro 1.228.667,54, invocato da "Equitalia", siccome riguardante pretese tributarie definite in primo grado con il riconoscimento delle ragioni di essa ricorrente, ed ha puntualmente contestato il preteso rango privilegiato del credito degli eredi Sinnonio. 13. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione del diritto di difesa (cfr. ricorso, pag. 20). Premette che aveva formulato richiesta di concessione di un termine breve ai fini della rettifica di talune voci del piano di concordato, onde conformarlo ai rilievi degli organi della procedura. Indi deduce che la concessione del termine è stata immotivatamente denegata, viepiù che la proposta di concordato ben può essere modificata fino all'inizio dell'operazioni di voto. 14. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell'art. 6 I.fall.; ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, l'insufficienza della motivazione su punto decisivo per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce che ha ab origine contestato il credito azionato ai sensi dell'art. 6 I.fall. dagli eredi Sinnonio, siccome traente titolo dalla sentenza n. 343/2014 della Corte di Milano non passata in giudicato e quindi incerto sia nell'an sia nel quantum. 15. Si evidenzia previamente che con istanza in data 13.4.2022 il difensore della società ricorrente ha rappresentato e certificato che in data 27.3.2020 è _ deceduto [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della s.r.l. ricorrente, e su tale scorta ha chiesto dichiararsi l'interruzione del presente giudizio. Al di là del rilievo per cui il presunto evento interruttivo ha riguardato la persona fisica del legale rappresentante della società ricorrente e non propriamente la società ricorrente, è sufficiente ribadire l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, secondo cui nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio (cfr. Cass. sez. un. 21.6.2007, n. 14385). 16. Il primo motivo di ricorso va respinto. 17. Senza dubbio il vizio di omessa pronuncia su una domanda (o su un motivo d'appello), integrante violazione del principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda (o su un motivo d'appello), intendendosi per capo di domanda ogni richiesta diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore (o all'appellante) e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308; Cass.16.5.2012, n. 7653). Nel caso di specie, viceversa, la Corte di Milano si è senz'altro pronunciata, siccome ha respinto il reclamo e dunque ha opinato, a conferma del primo dictum, e per la ineccepibilità della disposta revoca dell'ammissione al concordato preventivo e per la sussistenza dello stato di insolvenza. 18. Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 19. Un duplice rilievo si impone previa mente. In primo luogo, tra le ipotesi di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire valenza alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte di certo non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. In secondo luogo, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. - al di là dell'ipotesi del "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui la motivazione, siccome si dirà, dell'impugnata statuizione per nulla è "insufficiente" ovvero "illogica". 20. Più esattamente, occorre tener conto che la società ricorrente versa in stato di liquidazione da epoca coeva alla proposizione del ricorso ex art. 6 I.fall. (cfr. al riguardo controricorso, pag. 2). Cosicché soccorre, ai fini del riscontro dello stato di decozione, l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. Cass. (ord.) 5.11.2020, n. 24660). 21. Su tali premesse si rimarca quanto segue. Da un canto, il ricorso difetta del tutto di specificità e di "autosufficienza" in ordine al contenuto della proposta di concordato (a pag. 4 del ricorso si riferisce semplicemente che "veniva quindi depositata la domanda di concordato definitiva"). D'altro canto, così come, invece, si evince dal controricorso, la proposta di concordato formulata dalla ricorrente, "sulla scorta di un piano di natura meramente liquidatorio, da realizzarsi tramite la cessione dell'intero compendio immobiliare (...) e (...) di tutte le altre attività" (così controricorso, pag. 3), contemplava, in un arco temporale di quattro anni, il pagamento integrale dei creditori prededucibili, il pagamento integrale dei creditori assistiti da causa legittima di prelazione ed il pagamento dei creditori chirografari, come da modifica dell'originaria proposta depositata in data 10.10.2014, nella percentuale del 56,21% (cfr. controricorso, pag. 3). In questi termini, innegabilmente, la prefigurazione del pagamento solo parziale dei creditori chirografari è di per sé indice sufficiente dell'insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale offerto in totale cessione ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.In questi termini, conseguentemente, il riscontro dello stato di decozione operato dalla corte di merito risulta ineccepibile e congruo, per nulla inficiato da forme di "anomalia motivazionale" rilevanti alla luce della già menzionata pronuncia n. 8053/2014 delle sezioni unite di questa Corte. 22. Inevitabili, poi, sono i seguenti ulteriori rilievi. In tema di dichiarazione di fallimento lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indicatore di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. (ord.) 3.4.2019, n. 9297; Cass. 30.9.2004, n. 19611). Il riscontro dello stato di insolvenza di certo non postula il previo vano esperimento di azioni esecutive da parte del creditore istante. In memoria il controricorrente ha puntualizzato - e tale puntualizzazione non risulta per nulla contestata ex adverso - che con ordinanza n. 6758/2020 la sezione "lavoro" di questa Corte "ha dichiarato inammissibile il ricorso che, per mero scrupolo, era stato proposto dal Fallimento avverso la sentenza da cui era derivato il credito risarcitorio azionato dalle sigg.re Sinnonio per chiedere la dichiarazione di fallimento di IM.BA.I. (...). Dunque, la Sentenza Sinnonio è divenuta definitiva" (si tenga conto, ovviamente, che l'esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normatívi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione: cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 26.6.2018, n. 16847; Cass. 23.12.2010, n. 26041). 23. Nel quadro complessivo così delineato non hanno, quindi, alcuna valenza le ragioni di censura specificamente veicolate dal secondo mezzo di impugnazione. Ovvero gli assunti secondo cui giammai essa ricorrente ha confessato il suo preteso stato di decozione; secondo cui il suo patrimonio netto era senz'altro positivo; secondo cui il rilascio di una fideiussione bancaria a prima richiesta e di cospicuo importo entro il termine di quindici giorni accordato dal tribunale era pressocché impossibile; secondo cui le eredi Sinnonio, uniche creditrici, sulla scorta per giunta di un credito contestato - come comprovato dalla proposizione da parte del curatore fallimentare del ricorso per cassazione avverso sentenza n. 343/2014 della Corte di Milano - non avevano dato corso ad azioni esecutive. 24. Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto. 25. Vanno, dapprima, reiterati, in ordine alle censure di "illogicità" e "insufficienza" della motivazione in punto di revoca dell'ammissione al concordato, gli insegnamenti di questa Corte in precedenza richiamati. 26. Vanno, poi, ribaditi gli insegnamenti in parte qua rilevanti. Ovvero l'insegnamento a tenor del quale, in tema di concordato preventivo, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi (cfr. Cass. 15.6.2020, n. 11522). Ovvero l'insegnamento a tenor del quale, in tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo (cfr. Cass.(ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11216). 27. Su tale scorta la corte distrettuale ha dato ineccepibilmente e congruamente conto della manifesta inattitudine del piano ai fini del raggiungimento dei risultati prefigurati i ovvero della sostanziale irrealizzabilità della causa concreta della proposta concordataria in tempi ragionevolmente contenuti. Segnatamente, la corte territoriale ha posto in risalto che gli organi del concordato avevano fatto "rilevare che le cessioni di immobili, sia quelli ultimati sia quelli non ancora tali, non siano fattibili nei tempi e nei modi indicati dal piano in quanto pacificamente il piano di lottizzazione Belvedere (...) è scaduto e pertanto è necessario procedere ad aggiornamento dello stesso con la presentazione di progettazione urbanistica e sottoscrizione di convenzione".Ed ha soggiunto che "la circostanza, taciuta benché rilevante, del rinnovo della convenzione anche per i lotti ultimati, per cui problematica è la vendita ai privati, può incidere sulle modalità e tempi prospettati". 28. In pari tempo, la ricorrente si duole per l'asserita erronea valutazione degli esiti probatori e della documentazione allegata ("le doglianze del [OSCURATO:PERSONA] (...) riguardavano (...) valutazioni personali (...) tutte smentite dalla relazione di perizia asseverata a firma dell'Ing. Maur-i": così ricorso, pag. 17; "l'odierna esponente ha contestato l'erronea indicazione della volumetria residua all'interno del PL Belvedere": così ricorso, pag. 17; "si era fornita prova dell'appetibilità del patrimonio immobiliare di IM.BAI.": così ricorso, pag. 19). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). Tanto, evidentemente, rileva pur con riferimento all'addotta insussistenza del credito preteso da "Equitalia" ed all'addotta contestazione del rango privilegiato del credito degli eredi Sinnonio. 29. Il quarto motivo di ricorso va rigettato. 30. Non si prospetta violazione alcuna del diritto di difesa.Invero, la Corte milanese ha puntualizzato che successivamente al deposito della relazione ex art. 173 I.fall. del commissario giudiziale erano state celebrate ben due udienze (in data 29.1.2015 e 19.2.2015), sicché in questo lasso temporale ben avrebbe potuto la ricorrente far luogo alla rettifica delle voci del piano concordatario onde conformarle alle osservazioni degli organi della procedura. La ricorrente quindi ha, sostanzialmente, fruito del termine di quindici giorni di cui al 1° co. dell'art. 162 I.fall., sicché del tutto ingiustificata è la doglianza secondo cui la concessione del termine è stata immotivatamente negata. Tanto ben vero, a prescindere dal rilievo per cui, in tema di ammissione al concordato preventivo, il tribunale, quando concede il termine previsto dall'art. 162, 10 co., I.fall. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, esercita un potere discrezionale relativamente al quale il debitore non è titolare di alcun diritto (cfr. Cass. 4.6.2014, n. 12549). 31. Il quinto motivo di ricorso del pari va rigettato. 32. Va ribadito che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 I.fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30827; Cass. sez. un 23.1.2013, n. 1521). Su tale scorta si evidenzia che la corte d'appello ha senz'altro fatto luogo all'incidentale riscontro del credito azionato a norma dell'art. 6 I.fall. dagli eredi Sinnonio, allorché ha dato atto che il medesimo credito traeva titolo dalla sentenza esecutiva n. 343/2014 della sezione "lavoro" della stessa Corte d'Appello di Milano ("nella specie la sentenza della Corte di Appello esecutiva, attualmente non impugnata, costituisce idoneo fondamento della legittimazione degli istanti in quanto appare congruamente motivata"). 33. In ogni caso, qualsivoglia censura correlata alla presunta "incertezza" del credito azionato a norma dell'art. 6 I.fall. dalle eredi Sinnonio, siccome portato da sentenza non ancora passata in giudicato, risulta vana. Si ribadisce infatti che il curatore controricorrente ha riferito - e tale deduzione non è stata smentita - che con ordinanza n. 6758/2020 la sezione "lavoro" di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che lo stesso curatore fallimentare aveva proposto avverso la sentenza n. 343/2014 della sezione "lavoro" della Corte d'Appello di Milano. 34. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione, va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio al curatore controricorrente. La liquidazione segue come da dispositivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione va nei loro confronti assunta in ordine alle spese di lite. 35. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 10 co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede:rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione, a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] d'Italia" s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l
Sentenza Cassazione n. 22752/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris