CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10360/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore generale pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOgià ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMAURIZIO VILLANIgià controricorrente-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.12548/2025 depositata il 12/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19536/2025Numero sezionale 9050/2025Numero di raccolta generale 10360/2026Data pubblicazione 20/04/2026Rilevato che:1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA].R.L. in liquidazione, ha proposto istanza di correzione di erroremateriale, esponendo che:− con ordinanza n. 12548/2025, pronunciata in data 24/04/2025 edepositata in data 12/05/2025, questa Corte ha rigettato il ricorsoproposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale di Puglia n. 2993/02/2020,pronunciata il 17/11/2020 e depositata il 23/12/2020, definendo ilgiudizio nei termini riportati in ordinanza;− nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite, l’ordinanzacontiene un errore materiale, in quanto ha condannato l’Agenziadelle Entrate al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del procedimento, liquidate in euro 7.600,00, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsualie agli accessori di legge, senza la distrazione al sottoscrittodifensore seppur richiesta nel controricorso (Cfr. pag. 14, lettera C,delle conclusioni del controricorso, in All. n. 2).Considerato che:1. L’istanza di correzione di errore materiale deve essere accolta, dato chele conclusioni del controricorso chiedevano la condanna della controparteal pagamento delle spese processuali con distrazione in favore delprocuratore antistatario. P.Q.MLa Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n.12548/2025, pubblicata il 12/05/2025, laddove è scritto: «La Corte rigettail ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidanoin euro 7.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euroNumero registro generale 19536/2025Numero sezionale 9050/2025Numero di raccolta generale 10360/2026Data pubblicazione 20/04/2026200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.» si legga invece: «LaCorte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 7.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge, condistrazione in favore del procuratore antistatario Avv. [OSCURATO:PERSONA].»Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/12/2025.Il Presidente