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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 26244/2026

Testo disponibile della fonte

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ento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione dell’errore materiale;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile SantoliGiulia, che si è associato alla richiesta di correzione dell’errore materiale;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza di appello, ladichiarazione di revoca della parte civile e la revoca delle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con sentenza n. 14595 del 18/02/2026, dep. 22/04/2026, la Quartasezione penale di questa Suprema Corte, dichiarava inammissibile il ricorsopresentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello diNapoli del 18/02/2025, che aveva confermato la condanna per il reato di cuiall’art. 589 cod. pen., in relazione al quale era costituita parte civile GiuliaSantoli, che aveva depositato memoria difensiva e conclusioni scritte.La sentenza non procedeva a condannare l’imputato alla rifusione dellespese processuali alla parte civile e di ufficio veniva avanzata istanza dicorrezione di errore materiale.2.

In data 26/06/2026, è pervenuta memoria difensiva nell’interesse dellaparte civile con conclusioni scritte ed allegata nota spese.3.

In data 03/07/2026, è pervenuta memoria difensiva nell’interesse diPasquale [OSCURATO:PERSONA] – con cui si chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza diappello, la dichiarazione di revoca della parte civile e la revoca delle statuizionicivili – che va disattesa, essendo la sentenza divenuta irrevocabile ed avendo adoggetto il presente procedimento unicamente la correzione di errore materiale.4.

Ritiene il Collegio che l’istanza debba essere dichiarata inammissibile.Ed invero, non è emendabile con il rimedio della correzione dell’erroremateriale l’omessa statuizione in dispositivo sulle spese sostenute dalla partecivile nel giudizio di legittimità, qualora sul punto non si rinvenga nemmeno inmotivazione traccia di una qualsivoglia valutazione in relazione all’attività svoltadal patrono di parte civile ed all’apporto arrecato alla dialettica processuale.

Inparticolare, la liquidazione delle spese in favore della parte civile costituiscedecisione implicante valutazioni discrezionali sulla fondatezza della richiesta, sulcontributo apportato al processo dialettico in cui si articola il giudizio dilegittimità e sulla entità della liquidazione.

In altri termini, l’omessa pronuncia inordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra leparti definito con sentenza costituisce omissione di carattere concettuale esostanziale, che non può essere rimediata da un provvedimento di correzione dierrore materiale, ai sensi degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen.

Ciò comportache, in relazione alla sentenza di cassazione, data la sua inoppugnabilità, non èpossibile alcun rimedio rispetto a quegli errori la cui correzione importerebbenecessariamente la modificazione essenziale del provvedimento.L’errore, peraltro, non è tale da pregiudicare alcun diritto della personaoffesa, potendo essere fatto valere il diritto in sede civile, atteso che la mancatapronunzia non preclude alla parte il suo diritto di esercitare nella sede proprial’azione di risarcimento, che comprende anche il rimborso delle spese sostenutenel processo penale, poiché dette spese rientrano nell’ambito del danno subito(Sez.

U, n. 47803 del 28/11/2008, D’Avino, non massimata sul punto).Del resto, l’art. 535, comma 4, cod. proc. pen. prevede espressamente larettificazione della sentenza ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. solo per l’ipotesiin cui essa abbia omesso di statuire in ordine alle spese processuali che ilcondannato è tenuto a versare allo Stato.

Ben diversa è l’ipotesi relativa allaomessa statuizione da parte del giudice in ordine alle spese processuali, pureespressamente chieste dalla parte civile a carico del soggetto condannato, attesoche, in tal caso, non sussiste alcun automatismo ed inderogabilità in ordineall’ammontare di tali spese, potendo il giudice far luogo ad una compensazionetotale o parziale per soccombenza reciproca, accoglimento solo parziale delladomanda, anche per novità o complessità delle questioni da essa implicate,ovvero potendole determinare diversamente con riferimento agli onorari,determinati dalle tariffe professionali entro un minimo ed un massimo (Sez. 4, n.9579 del 23/04/2015, dep. 2016, Carta, Rv. 266175 – 01, seguita da Sez. 2, n.46654 del 18/09/2019, Associazione A.L.I.L.A.C.C.O.

S.O.S.

Impresa,Rv. 277595 – 01; Sez. 5, n. 33135 del 22(09/2020, Denicolai, Rv. 279833 – 01;Sez. 4, n. 6807 del 24/01, 2024, Moretti, Rv. 285804 – 01).È vero che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7945 del31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 – 01) hanno ritenuto che il procedimento dellacorrezione degli errori materiali di cui all’art. 130 cod. proc. pen. sia esperibileanche nell’ipotesi in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi in ordine allarichiesta di condanna dell’imputato alle spese processuali, ritualmente formulatadalla parte civile; in quel caso, però, si trattava di pronuncia resa dal giudice exart. 444 cod. proc. pen. e la statuizione omessa, diversamente dal caso inesame, aveva carattere accessorio e costituiva una conseguenza obbligatoriadella pronuncia penale.A giudizio del Collegio, dunque, per poter procedere all’integrazione deldispositivo, che ha omesso di statuire in merito alla condanna dell’imputato arifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa, è necessario che laparte motiva della sentenza contenga le valutazioni discrezionali di cui si è dettosulle quali si fonda la statuizione che pone le spese a carico del soccombente.Solo in tal caso, invero, la divergenza fra la motivazione, che regola il caricodelle spese fra le parti ed il dispositivo, in cui è stata omessa la liquidazione dellestesse, rientra nella statuizione principale e la divergenza non dà luogo acontrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la proceduradi correzione di errore materiale.Nel caso di specie, invece, nella motivazione della sentenza non vi è tracciadella valutazione dell’attività difensiva prestata dal patrono di parte civile, né delquantum della liquidazione, con la conseguenza che l’omessa statuizione indispositivo circa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenutedalla parte civile nel giudizio di legittimità, non trovando smentita nella partemotiva, non dà luogo ad una svista, frutto di mero errore materiale, ma ad unaomissione sostanziale, insuscettibile di essere corretta con il procedimento di cuiagli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. per le ragioni sopra evidenziate.5.

Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità delricorso per la correzione di errore materiale.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il giorno 08 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione dell’errore materiale;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile SantoliGiulia, che si è associato alla richiesta di correzione dell’errore materiale;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza di appello, ladichiarazione di revoca della parte civile e la revoca delle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con sentenza n. 14595 del 18/02/2026, dep. 22/04/2026, la Quartasezione penale di questa Suprema Corte, dichiarava inammissibile il ricorsopresentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello diNapoli del 18/02/2025, che aveva confermato la condanna per il reato di cuiall’art. 589 cod. pen., in relazione al quale era costituita parte civile GiuliaSantoli, che aveva depositato memoria difensiva e conclusioni scritte.La sentenza non procedeva a condannare l’imputato alla rifusione dellespese processuali alla parte civile e di ufficio veniva avanzata istanza dicorrezione di errore materiale.2. In data 26/06/2026, è pervenuta memoria difensiva nell’interesse dellaparte civile con conclusioni scritte ed allegata nota spese.3. In data 03/07/2026, è pervenuta memoria difensiva nell’interesse diPasquale [OSCURATO:PERSONA] – con cui si chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza diappello, la dichiarazione di revoca della parte civile e la revoca delle statuizionicivili – che va disattesa, essendo la sentenza divenuta irrevocabile ed avendo adoggetto il presente procedimento unicamente la correzione di errore materiale.4. Ritiene il Collegio che l’istanza debba essere dichiarata inammissibile.Ed invero, non è emendabile con il rimedio della correzione dell’erroremateriale l’omessa statuizione in dispositivo sulle spese sostenute dalla partecivile nel giudizio di legittimità, qualora sul punto non si rinvenga nemmeno inmotivazione traccia di una qualsivoglia valutazione in relazione all’attività svoltadal patrono di parte civile ed all’apporto arrecato alla dialettica processuale. Inparticolare, la liquidazione delle spese in favore della parte civile costituiscedecisione implicante valutazioni discrezionali sulla fondatezza della richiesta, sulcontributo apportato al processo dialettico in cui si articola il giudizio dilegittimità e sulla entità della liquidazione. In altri termini, l’omessa pronuncia inordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra leparti definito con sentenza costituisce omissione di carattere concettuale esostanziale, che non può essere rimediata da un provvedimento di correzione dierrore materiale, ai sensi degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. Ciò comportache, in relazione alla sentenza di cassazione, data la sua inoppugnabilità, non èpossibile alcun rimedio rispetto a quegli errori la cui correzione importerebbenecessariamente la modificazione essenziale del provvedimento.L’errore, peraltro, non è tale da pregiudicare alcun diritto della personaoffesa, potendo essere fatto valere il diritto in sede civile, atteso che la mancatapronunzia non preclude alla parte il suo diritto di esercitare nella sede proprial’azione di risarcimento, che comprende anche il rimborso delle spese sostenutenel processo penale, poiché dette spese rientrano nell’ambito del danno subito(Sez. U, n. 47803 del 28/11/2008, D’Avino, non massimata sul punto).Del resto, l’art. 535, comma 4, cod. proc. pen. prevede espressamente larettificazione della sentenza ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. solo per l’ipotesiin cui essa abbia omesso di statuire in ordine alle spese processuali che ilcondannato è tenuto a versare allo Stato. Ben diversa è l’ipotesi relativa allaomessa statuizione da parte del giudice in ordine alle spese processuali, pureespressamente chieste dalla parte civile a carico del soggetto condannato, attesoche, in tal caso, non sussiste alcun automatismo ed inderogabilità in ordineall’ammontare di tali spese, potendo il giudice far luogo ad una compensazionetotale o parziale per soccombenza reciproca, accoglimento solo parziale delladomanda, anche per novità o complessità delle questioni da essa implicate,ovvero potendole determinare diversamente con riferimento agli onorari,determinati dalle tariffe professionali entro un minimo ed un massimo (Sez. 4, n.9579 del 23/04/2015, dep. 2016, Carta, Rv. 266175 – 01, seguita da Sez. 2, n.46654 del 18/09/2019, Associazione A.L.I.L.A.C.C.O. S.O.S. Impresa,Rv. 277595 – 01; Sez. 5, n. 33135 del 22(09/2020, Denicolai, Rv. 279833 – 01;Sez. 4, n. 6807 del 24/01, 2024, Moretti, Rv. 285804 – 01).È vero che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 7945 del31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 – 01) hanno ritenuto che il procedimento dellacorrezione degli errori materiali di cui all’art. 130 cod. proc. pen. sia esperibileanche nell’ipotesi in cui il giudice abbia omesso di pronunciarsi in ordine allarichiesta di condanna dell’imputato alle spese processuali, ritualmente formulatadalla parte civile; in quel caso, però, si trattava di pronuncia resa dal giudice exart. 444 cod. proc. pen. e la statuizione omessa, diversamente dal caso inesame, aveva carattere accessorio e costituiva una conseguenza obbligatoriadella pronuncia penale.A giudizio del Collegio, dunque, per poter procedere all’integrazione deldispositivo, che ha omesso di statuire in merito alla condanna dell’imputato arifondere alla parte civile le spese di costituzione e difesa, è necessario che laparte motiva della sentenza contenga le valutazioni discrezionali di cui si è dettosulle quali si fonda la statuizione che pone le spese a carico del soccombente.Solo in tal caso, invero, la divergenza fra la motivazione, che regola il caricodelle spese fra le parti ed il dispositivo, in cui è stata omessa la liquidazione dellestesse, rientra nella statuizione principale e la divergenza non dà luogo acontrasto insanabile fra motivazione e dispositivo, che escluderebbe la proceduradi correzione di errore materiale.Nel caso di specie, invece, nella motivazione della sentenza non vi è tracciadella valutazione dell’attività difensiva prestata dal patrono di parte civile, né delquantum della liquidazione, con la conseguenza che l’omessa statuizione indispositivo circa la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenutedalla parte civile nel giudizio di legittimità, non trovando smentita nella partemotiva, non dà luogo ad una svista, frutto di mero errore materiale, ma ad unaomissione sostanziale, insuscettibile di essere corretta con il procedimento di cuiagli artt. 130 e 547 cod. proc. pen. per le ragioni sopra evidenziate.5. Le considerazioni svolte impongono la declaratoria di inammissibilità delricorso per la correzione di errore materiale. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il giorno 08 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
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