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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 39661/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata YEMEN il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 08/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato omicidio aggravato - ha riqualificato il fatto in lesioni personali aggravate, conseguentemente rideterminando la pena in anni due e mesi dieci di reclusione, revocando le pene accessorie.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo lamentando violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto.

3. Il ricorso è inammissibilmente proposto.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello ha argomentato specificamente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, prendendo in considerazione, ai fini di tale negativo giudizio, la gravità del fatto e la futilità dei motivi, oltre all'intensità del dolo e al comportamento spregiudicato tenuto in presenza delle Forze dell'Ordine.

3.1. Allo stesso modo, quanto alla individuazione della pena, la Corte di appello ha espressamente preso in considerazione i parametri oggettivi e soggettivi declinati dall'art. 133 cod. pen..

3.2. Trattandosi di valutazioni di merito, esse, laddove, come nel caso di specie, non incorrano in palesi illogicità o manifeste contraddittorietà, non sono aggredibili con il ricorso per cassazione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 4 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. gib29:Ure.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] St:17 IN i CANCELLERIA 04 NOV 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata YEMEN il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 08/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato omicidio aggravato - ha riqualificato il fatto in lesioni personali aggravate, conseguentemente rideterminando la pena in anni due e mesi dieci di reclusione, revocando le pene accessorie. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo lamentando violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto. 3. Il ricorso è inammissibilmente proposto. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello ha argomentato specificamente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, prendendo in considerazione, ai fini di tale negativo giudizio, la gravità del fatto e la futilità dei motivi, oltre all'intensità del dolo e al comportamento spregiudicato tenuto in presenza delle Forze dell'Ordine. 3.1. Allo stesso modo, quanto alla individuazione della pena, la Corte di appello ha espressamente preso in considerazione i parametri oggettivi e soggettivi declinati dall'art. 133 cod. pen.. 3.2. Trattandosi di valutazioni di merito, esse, laddove, come nel caso di specie, non incorrano in palesi illogicità o manifeste contraddittorietà, non sono aggredibili con il ricorso per cassazione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 4 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. gib29:Ure. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] St:17 IN i CANCELLERIA 04 NOV 2021