CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/1/2020 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 gennaio 2020 la Corte d'appello di Genova ha respinto l'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della sentenza del 7 marzo 2018 del Tribunale di Massa, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e un mese di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 167, comma 2, d.lgs. 196/2003 (per avere, a fine di profitto e di recare danno e in assenza di autorizzazione di legge o della autorità garante, provveduto al trattamento di dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. E, d.lgs. 196/2003, mediante reiterata comunicazione e diffusione tra gli occupanti le abitazioni prossime a quella di [OSCURATO:PERSONA] della sentenza del 14 gennaio 2013 del Tribunale di Massa in procedimento penale nel quale il Lorenzetti era imputato, da ritenersi vietate in quanto riguardanti dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, d.P.R. 313/2002 e la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 cod. proc. pen.; in Massa tra il 16 e il 19 giugno 2013; capo A) e 81 cpv. cod. pen. e 167, comma 1, d.lgs. 196/2003 (per avere, a fine di profitto e di recare danno e in assenza del consenso dell'interessato, provveduto al trattamento di dati giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, lett. B, d.lgs. 196/2003, mediante reiterata comunicazione e diffusione tra gli occupanti le abitazioni prossime a quella di [OSCURATO:PERSONA] di copia della determinazione dirigenziale n. 4284 emessa nei confronti di quest'ultimo il 14 ottobre 2011 dal Comune di Massa per la demolizione di opere abusive e di copia della determinazione dirigenziale n. 1027 del 18 marzo 2013 con la quale il Comune di Massa respingeva l'istanza di condono presentata dallo stesso Lorenzetti in riferimento alle medesime opere edilizie, da ritenersi vietate in quanto riguardanti provvedimenti contenenti informazioni relative a persona fisica compiutamente identificata; in Massa tra il 16 e il 19 giugno 2013; capo B). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003 e l'illogicità della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità in conseguenza della divulgazione della sentenza del Tribunale di Massa e delle determinazioni dirigenziali del Comune di Massa indicate nelle imputazioni, non essendo stata adeguatamente considerata la natura di tali atti, trattandosi di atti pubblici liberamente consultabili, essendo divenuta definitiva il 6 marzo 2013 la sentenza penale di condanna del Tribunale di Massa ed essendo liberamente consultabili gli atti amministrativi indicati nella contestazione, pubblicati nell'Albo pretorio del Comune di Massa e consultabili on line senza limitazioni, con la conseguenza che il ricorrente non aveva compiuto alcun trattamento di dati protetti, per il quale era necessario il consenso del titolare o una autorizzazione. Ha esposto che proprio in considerazione della pubblicità della sentenza è riconosciuta all'interessato la facoltà, espressamente prevista dall'art. 52 d.lgs. 196/2003, di chiedere, prima della irrevocabilità della decisione, l'omissione dei propri dati e generalità, con la precisazione, al comma 7, che in difetto è consentita la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e altri provvedimenti giudiziari una volta divenuti definitivi, tanto che le disposizioni e la giurisprudenza richiamate dalla Corte si riferivano alla qualità di indagato o imputato e non a quella di condannato in via definitiva, come nel caso di specie. Anche i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune di Massa nei confronti del Lorenzetti, consistenti nell'ordine di demolizione delle opere abusive (ordinanza n. 4284 del 14 ottobre 2011) e nel provvedimento di rigetto della istanza di condono delle medesime opere (determina n. 1027 del 18 marzo 2013), erano stati pubblicati, mediante affissione nell'Albo pretorio, ed erano liberamente consultabili on line. Inoltre, l'art. 24 del medesimo d.lgs. 196/2003 prevede espressamente il trattamento senza consenso di tali dati. 2.2. In secondo luogo, ha denunciato un ulteriore vizio della motivazione, nella parte relativa alla sussistenza del nocumento, che deve consistere nel pregiudizio giuridicamente rilevante, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati o le informazioni quale conseguenza dell'illecito trattamento (si richiama la sentenza n. 29549 del 2017), pregiudizio che nel caso di specie non era stato adeguatamente verificato dalla Corte d'appello. 2.3. Con un terzo motivo ha lamentato l'illogicità della motivazione nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato con motivazione apparente, fondata sulla sottolineatura del comportamento processuale negativo dell'imputato, che si era limitato, esercitando un suo diritto, a rimanere contumace, pur avendo evidenziato, in modo illogico rispetto al diniego del beneficio, l'incensuratezza dell'imputato e l'occasionalità del fatto. 2.4. Infine, con un quarto motivo, ha denunciato l'errata considerazione della disciplina introdotta dal Regolamento UE 679/2016, recepita nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 101 del 2018, in quanto, per effetto di tale modifica normativa, la condotta penalmente rilevante di cui all'art. 167, comma 1, consiste nell'arrecare nocumento operando in violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche, arrecando danno all'interessato al fine di ottenere un profitto (artt. 123, 126, 129 e 130 del d.lgs. 101/2018), e quella di cui al comma 2 della medesima disposizione deve essere t net.; caratterizzata dal dolo specifico di trarre profitto o arrecare danno, escludendo la punibilità delle condotte che siano rimaste del tutto irrilevanti nelle loro conseguenze. Tali modifiche avevano determinato una vera e propria abolitio criminis in relazione alle condotte contestate al ricorrente, che quindi dovevano ritenersi non più previste dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il quarto motivo di ricorso non è manifestamente infondato e, consentendo la costituzione di un valido rapporto di impugnazione, impone il rilievo della estinzione di entrambi i reati per prescrizione. 2. Va, in premessa, rilevato che l'art. 167 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), prevedeva, originariamente, nel testo vigente all'epoca di realizzazione delle condotte e sulla base del quale è stata formulata la contestazione, che "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni". Attualmente la disposizione prevede, per effetto delle modifiche introdottevi dal d.lgs. n. 101 del 2018 per adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, al primo comma, che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi"; il secondo comma della disposizione prevede, poi, che " Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli 4 L opOL: articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies arreca nocumento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni". 3. Ora, sulla base di quello che era il quadro normativo applicabile all'epoca di realizzazione delle condotte, e cioè l'art. 167, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 nel testo originario, correttamente era stata affermata dal Tribunale di Massa la responsabilità dell'imputato per la divulgazione, tra i vicini della parte civile, della sentenza penale di condanna della stessa e dei provvedimenti amministrativi relativi alle opere abusive che la medesima parte civile aveva realizzato (di demolizione di tali opere e di diniego della relativa richiesta di condono), in quanto la diffusione della sentenza aveva comportato un trattamento di dati personali (tali essendo detti dati e l'attività svolta su di essi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. A et B, d.lgs. 196/2003), non consentito, in quanto l'art. 27 del medesimo Codice stabiliva espressamente, proprio a proposito del trattamento dei dati giudiziari da parte di privati o enti pubblici economici, che ne era consentito il trattamento "... soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili", evenienze non verificatesi nel caso dei dati diffusi dal ricorrente. Il riferimento, compiuto dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, alla disciplina di cui all'art. 52 d.lgs. 196/2003, che, ad avviso del ricorrente, consentirebbe, in mancanza di richiesta da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 1, di tale disposizione, di diffondere liberamente il contenuto anche integrale di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, ai sensi del settimo comma della disposizione, è improprio, in quanto la disciplina dettata dall'art. 52 citato riguarda esclusivamente l'attività di informazione giuridica, intesa come attività di riproduzione e diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell 'Autorità giudiziaria (artt. 51 e 52 del d.lgs. 196/2003), ma non anche le attività diverse da queste, soggette ai limiti stabiliti dall'art. 27 citato, da ritenere pertanto illecite se poste in essere violando tali limiti, come nel caso in esame. Analogamente la diffusione, tra i medesimi soggetti, dei provvedimenti amministrativi che hanno riguardato la parte civile (e cioè l'ordine di demolizione delle opere abusive dalla stessa realizzate e il diniego del condono richiesto in relazione alle medesime opere), è stata correttamente ritenuta illecita, essendo avvenuta in relazione a dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice, e in assenza del necessario consenso dell'interessato, richiesto dall'art. 23 del medesimo Codice. 4. L'attuale formulazione del secondo comma dell'art. 167 del Codice si pone in continuità normativa con il testo precedente del medesimo secondo comma, continuando a incriminare le condotte di trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies, che provochino nocumento all'interessato, in quanto, per quanto in questa sede rileva in relazione alle contestazioni formulate nei confronti dell'imputato, l'art. 10 del Regolamento UE 2016/696 riguarda espressamente il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, prevedendo che "il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica". Il tenore della disposizione del regolamento, alla quale quella interna rinvia, conferma la continuità con la previsione precedente della medesima disposizione, continuando a essere incriminato il trattamento dei dati personali relativi a condanne o a reati, come avveniva precedentemente, non essendo escluso neppure in precedenza il trattamento dei dati contenuti in provvedimenti definitivi e non essendo mutati né l'elemento soggettivo (sempre costituito dal fine di profitto o di danno), né l'evento di danno, in quanto, con riferimento alla precedente disposizione, la giurisprudenza di questa Corte aveva chiarito che l'art. 167 d.lgs. 196/2003 aveva tipizzato, quale elemento costitutivo del reato, il nocumento, da intendersi come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale e non, cagionato sia alla persona alla quale i dati illecitamente trattati si riferiscono sia a terzi quale conseguenza della condotta illecita (Sez. 3, n. 15221 del 23/11/2016, dep. 2017, Campesi, Rv. 270055; Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456). La previsione delle condizioni alle quali, ai sensi degli artt. 2 sexies e 2 octies del Codice, è consentito il trattamento dei dati personali, e cioè per motivi di interesse pubblico rilevante (art. 2 sexies, secondo cui "I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da 6 L ...te.1.2 disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato"), o se previsto da disposizioni di legge o di regolamento o per le specifiche finalità previste dall'art. 2 octies, e delle misure di garanzia previste per il trattamento lecito dall'art. 2 septies del Codice, non ha determinato alcun mutamento nella struttura del reato, né, tantonneno, nella condotta incriminata, che continua a consistere nel trattamento indebito di dati giudiziari (nella specie costituiti da una sentenza penale di condanna), al di fuori delle condizioni previste per la liceità di tale trattamento, a fine di danno e da cui derivi un nocumento per il titolari dei dati oggetto del trattamento (nella specie costituito dalla diffusione). 5. Quanto alle condotte di cui all'art. 167, comma 1, del Codice, contestate al capo 2, e cioè la diffusione, nelle medesime forme e nei confronti dei medesimi soggetti, di dati concernenti provvedimenti amministrativi che hanno riguardato la parte civile, queste, sulla base del precedente testo della disposizione, dovevano, come evidenziato, considerarsi penalmente rilevanti. Il nuovo testo del primo comma della norma ha limitato l'ambito della illiceità penale, attraverso il riferimento alle sole condotte poste in essere in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o del provvedimento di cui all'articolo 129 del Codice, dunque alle sole condotte realizzate nel trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle che supportano i dispositivi di raccolta dei dati e di identificazione. La divulgazione di dati personali relativi a sentenze penali, quali l'ordine di demolizione delle opere di cui è stata accertata in sede penale la abusività e il rigetto della relativa istanza di condono, rientra, però, nell'ambito di illiceità penale del secondo comma dell'art. 167 del codice della privacy, in quanto compiuta in violazione dell'art. 10 del regolamento comunitario, trattandosi di dati relativi a reati. 6. I rilievi sollevati dal ricorrente con il quarto motivo, riguardo alla perdurante illiceità penale delle condotte contestategli, non sono, dunque, manifestamente infondati, implicando la verifica della perdurante illiceità penale di tali condotte a seguito degli intervenuti mutamenti normativi, e, quindi, avendo consentito la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione, impongono il rilievo della estinzione per prescrizione di entrambi i reati contestati, essendo decorso il 19 dicembre 2020 il relativo termine massimo di sette anni e mezzo. ceL.: La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere entrambi i reati estinti per prescrizione, e il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili, stante la perdurante illiceità delle condotte contestate. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide. P.Q.M. Ann