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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26848/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2020 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato in abitazione e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso degli imputati è manifestamente infondato, atteso che la pena è stata determinata secondo il cosiddetto metodo diretto (vedi Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528) e comunque la pena inflitta appare inferiore alla media edittale, cosicché non occorre una motivazione particolarmente specifica, essendo sufficiente un riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 7 dicembre 2020 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato in abitazione e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso degli imputati è manifestamente infondato, atteso che la pena è stata determinata secondo il cosiddetto metodo diretto (vedi Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv. 277528) e comunque la pena inflitta appare inferiore alla media edittale, cosicché non occorre una motivazione particolarmente specifica, essendo sufficiente un riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 26848/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris