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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 13475/2025

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PDFBox: FD (SS) Uuc [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25541/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1141/2024 depositata il 28/06/2024; Letti gli atti del ricorso e del controricorso in epigrafe indicati; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 18/03/2025; Numero registro generale 25541/2024 Numero sezionale 423/2025 Numero di raccolta generale 13475/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti, principale e incidentale, abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: che, però, per la reciprocità della soccombenza, vanno compensate; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25541/2024 Numero sezionale 423/2025 Numero di raccolta generale 13475/2025 Data pubblicazione 20/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: FD (SS) Uuc [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25541/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1141/2024 depositata il 28/06/2024; Letti gli atti del ricorso e del controricorso in epigrafe indicati; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 18/03/2025; Numero registro generale 25541/2024 Numero sezionale 423/2025 Numero di raccolta generale 13475/2025 Data pubblicazione 20/05/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti, principale e incidentale, abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: che, però, per la reciprocità della soccombenza, vanno compensate; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25541/2024 Numero sezionale 423/2025 Numero di raccolta generale 13475/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Decreto Cassazione n. 13475/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris