CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1967
Cassazione n. 48140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/09/1967 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 22/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano resa in data 23/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputata è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 cod. pen. e l'altro l'inosservanza e/o l'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto ampiamente sussistenti sia l'elemento oggettivo sia pure quello soggettivo del reato, così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive; si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata sui motivi ostativi all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., valutati i precedenti penali della ricorrente per reati della stessa indole, significativi dell'abitualità criminosa nonchè le modalità della condotta che non hanno consentito una valutazione di speciale tenuità); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.