CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10293-2020 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), in persona del legale rappresentante pro temporeRioso Luca, con sede in Recetto (NO) via Biandrate n. 20,rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] n. 11 . - ricorre nte - contro [OSCURATO:PERSONA](cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Recetto (NO) via Biandrate n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino , depositata in data 10.2.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con separate istanze,depositate a partire dal 22 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] - 1 SRL, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano al Tribunale di Novara di dichiarare il fallimento d i [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. 2. Con ricorso del 22 maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. formulava domanda prenotativa di concordato, chiedendo ed ottenendo dal tribunale la fissazione del termine ex art. 161, sesto e decimo comma, l. fall. per la presentazione della proposta e del piano e per il deposito dei documenti, ovvero, in alternativa, per la presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. 3. La successiva istanzadi proroga di detto termine, depositata dalla debitrice il 12 luglio 2019, veniva peròrespinta dal giudice adito. 4. All’udienza del 23luglio 2019, fissata ai sensi dell’art. 15 l.fall., i creditori istanti esprimevano parere contrario alla proroga e insistevano, unitamente al PM, per la declaratoria di fallimento. 5 Il medesimo giorno i l Tribunale di Novara emetteva decreto di improcedibilità della domanda di concordato e, con separata sentenza, pronunciava il fallimento diNEGRI [OSCURATO:SOCIETA]. 6. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.interponeva reclamo ex art. 18 l. fall. avverso la sentenza, sostenendo che il primo giudice aveva illegittimamente negato la proroga per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo e dunque aveva altrettanto illegittimamente dichiaratoil suo fallimento.7. Con la sentenza in questa sede impugnata la Corte di Appello diTorino ha respinto il reclamo. La corte del merito ha premesso che , secondo la giurisprudenza di questa Corte, il termine fissato dal giudice al debitore ai sensi dell’art. 161, sesto e decimo comma, l. fall.per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato con riserva ha natura perentoria e disciplina mutuata dall’art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d’ufficio se non in presenza di giustificati motivi,che devono essere allegati dal ricorrente e verificati dal giudice; nel merito ha rilevato:che la domanda di concordato si fondava sul contratto d’affitto d’azienda stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il 20 maggio 2019 (due giorni prima del deposito del ricorso ex art. 161 cit.), contenente la proposta irrevocabile dell’affittuaria di acquisto dell’azienda; che la proroga richiesta – e non concessa dal tribunale – sarebbe stata finalizzata , nella prospettiva della debitrice, al superamento delle criticità che al momento impedivano lo svolgimento della sua attività di impresa, consistenti, da un lato, nella sospensione delle lavorazioni disposta dal Comune di Recetto con ordinanza del 13.3.2019, e dall’altro, dalla circostanzache né il capannone ove l’attività si svolgeva, né gli impianti di lavorazione erano nella sua legittimità disponibilità,in quanto trasferitile con contratto d’affitto d’azienda d a [OSCURATO:SOCIETA].,che però li conduceva in leasing e che, essendo stata dichiarata fallita, avrebbe dovuto restituirli alle concedenti, con conseguente necessità per PROVIS di reperirli mediante la stipulazione di nuovi contratti di locazione finanziaria;che nessuna di tali criticità av rebbe avuto alcuna seria , concreta e ragionevole possibilità di essere superata nel periodo di proroga, in quanto: i) in merito all’ordinanza comunale di sospensione dell’attività di lavorazione per ragioni ambientali, non era stataneanche indicata la data dell’ udienza fissata dal Tar per decidere sulla sospensiva;ii) le trattative per la risoluzione stragiudiziale della vertenza – che avrebbero dovuto essere realizzate, nella prospettiva di [OSCURATO:PERSONA], attraverso la convocazione di un tavolo tecnico e sfociare in un accordo finalizzato al rilascio dell’[OSCURATO:PERSONA] – non costituivano argomento determinante perché, per stessa ammissione della reclamante, il tavolo tecnico non era stato ancora fissato e comunque il suo esito non poteva considerarsi scontato né erano state chiarite lemodalità tecnico-giuridiche attraverso cui il rilascio della predetta autorizzazione avrebbe determinato il superamento dell’ordinanza comunale; iii) non era stataallegata, né tantomeno dimostrata,la pendenza di trattative anteriori alla sentenza di fallimento tra le società concedenti il leasing e PROVIS TECHvolte alla stipulazione di nuovi contratti di locazione finanziaria riguardanti il capannone e gli impianti di lavorazione, necessariper la società affittuaria per rientrare nelle disponibilità degli strumenti operativi indispensabili per l’esercizio dell’attività oggetto del contratto di affitto d’azienda, contrattoche costituiva lo strumento di risanamento previsto nel piano concordatario;iv) PROVIS aveva un capitale versato di soli 10.000 euro e dunque non dimostrava avere la potenzialità economica necessaria per far fronte ai debiti derivanti dal contratto di affitto e a fortiori per il programmato acquisto dell’azienda; v) non r isultava neanche provata la circostanza che l’affittuaria avesse effettuato investimenti per € 157.000, come invece affermato dalla società reclamante. 2. La sentenza, pubblicata il 10.2.2020, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o di doglianza, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese. CONSIDERATOCHE 1.Con il primo ed unico motivo N [OSCURATO:PERSONA] lamenta “erronea valutazione di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, mancata assunzione di prove determinanti ai fini del decidere”. La ricorrente assume che i giudici d el reclamo avrebbe ro erroneamente concluso per l’improrogabilità del termine di cui all’art. 161 commi 6 e 10 l. fall, nonavendo valutato elementi fondamentali, né tenuto conto deidocumenti prodotti che, qualora fossero stati invece considerati, avrebbero condotto ad una decisione totalmente diversa da quella adottata. Evidenzia,a tal fine, di aver avanzato la domanda confidandosulle entrate patrimoniali derivanti principalmente dal canone d’affitto d’azienda che le sarebbe stato versato da P [OSCURATO:PERSONA], ingiustamente ritenuta dalla corte delmerito società che non avrebbe potuto garantire l’adempimento del concordato perché priva di solidità finanziaria e patrimoniale: tale accertamento risulterebbe smentito dalla documentazione versata in atti,idonea a dimostrare la solidità economica dell’ affittuaria, che possedeva un capitale sociale di euro 10.000, come per legge, che nel periodo gennaio/luglio2019 aveva affrontato investimenti per euro 157.000, anticipando le spese per l’apertura della procedura, pari ad euro 8.500,e che aveva altresì ottenuto ricavi per euro 70.383,97 in pochi mesi di attività , nonostante le difficoltà derivanti dall’ordinanza di sospensione dell’attività produttivaadottata dal Comune di Recetto. Osserva ancora la ricorrente che la corte delmeritoavrebbe errato anche nel ritenere incerto l’esito del giudizio innanzi al Tar per la sospensiva d i tale ordinanza, posto che dalla documentazione allegata emergeva che P ROVIS si sarebbe dotata di un proprio impianto di depurazione a ciclo chiuso capace di escludere lo sversamento di residui industriali, che era stata già depositata l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] e che, infine,erano pendenti trattative con il legale del Comune di Recetto per la risoluzione stragiudiziale della controversia amministrativa. La decisione impugnata si porrebbe inoltre in contrasto col “favor” che la normativa di settore e sprime per la scelta concordataria rispetto a quella fallimentare. 1.2 Il motivo è inammissibile. 1.2.1 Occorre ricordarein premessa che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 6277 del 31/03/2016), il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art.153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. Pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria(cfr. anche Cass. n. 20667 del 2012).1.2.2 Ciò posto, è sufficiente rilevare chenel caso di specie la corte di appello ha a mpiamente e a deguatamente motivato in ordine a ll ’ insussistenza dei “giustificati motivi” per la proroga del termine in questione, sottolineando come la documentazione versata in atti dalla reclamante non fosse idonea a dimostrare l’utilità di detta proroga rispetto all’obiettivo di superamento delle criticità ostative alla realizzabilità concreta del piano concordatario. L’accertamento sul punto avrebbe potuto essere censurato dalla ricorrente solo mediante la prospettazione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ. (per come perimetrato da Cass. SSUU. n. 8053/2014), ovvero attraverso la precisa indicazione del fatto storico, principale o secondario - la cui esistenza risultava dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che aveva costituito oggetto didiscussione tra le parti - di cui la corte d’appello aveva omesso l’esame e che rivestiva carattere decisivo al fine di un diverso esito della controversia.. Il ricorso si risolve invece in una serie di affermazioni assertive, circa il preteso, totale travisamento da parte della corte d’appello dei documenti, dalla stessa integralmente scrutinati, prodotti dall’allora reclamante e nell’inammissibile richiesta di unloro completo ri esame , al fine di ottenere un accertamento diverso da quello già compiuto dai giudici del merito, cui spetta in via esclusiva la valutazione delle prove raccolte, secondo il proprio apprezzamento discrezionale, e le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili nella presente sede di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat