Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09776/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il capoluogo piemontese, in data 1° ottobre 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti (in concorso con altri, non ricorrenti), ai capi 1) e 2) della rubrica e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza in relazione all'art.129 cod. proc. pen., è del tutto generico, ovvero confezionato in termini non rispondenti ai canoni richiamati dall'art. 581 cod. proc. pen., prospettando argomentazioni del tutto avulse dalla puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il capoluogo piemontese, in data 1° ottobre 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti (in concorso con altri, non ricorrenti), ai capi 1) e 2) della rubrica e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; considerato che il ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza in relazione all'art.129 cod. proc. pen., è del tutto generico, ovvero confezionato in termini non rispondenti ai canoni richiamati dall'art. 581 cod. proc. pen., prospettando argomentazioni del tutto avulse dalla puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 09776/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris