CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35146/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 Marzo 1975 avverso la sentenza resa il 26 Aprile 2021 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 4 novembre 2020, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a due reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento allo stesso ascritti e ha ridotto la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione degli articoli 25 e 111 della Costituzione, 6 della Cedu, 475, 523 e 178 cod. proc.pen. poiché nel corso del giudizio, celebrato con collegamento da remoto dell'imputato, detenuto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], la corte di appello toglieva il collegamento non consentendo al predetto di partecipare alla discussione finale e decidendone l'allontanamento dall'aula, come se il giudizio fosse stato celebrato in presenza. La normativa emergenziale, che dispone l'obbligo di collegamento da remoto dell'imputato detenuto, non prevede alcuna possibilità di un suo allontanamento dall'aula, come si verifica nella ipotesi in cui il processo venga celebrato in presenza. Il tribunale ha applicato in malam partem l'art. 475 cod. proc.pen., così incorrendo in violazione di legge. In sentenza si dà atto-che veniva disposto l'allontanamento dall'aula tramite la disconnessione, poiché nel corso dell'udienza il predetto aveva assunto un atteggiamento animoso e agitato. A causa della disconnessione l'imputato non ha potuto assistere alla discussione finale e non ha potuto esercitare il suo diritto dichiarativo in udienza. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova poiché la corte territoriale, a fronte delle censure in ordine all'attendibilità dell'unico teste di accusa, Raimondi, ne ha giustificato le incongruenze facendo ricorso a massime di esperienza e ritenendole non decisive e non rilevanti, così incorrendo in manifesta illogicità e travisamento della prova. Di fronte alle numerose contraddizioni del teste, che vengono indicate riportando passaggi delle sue dichiarazioni, la Corte ha preferito ritenerlo comunque credibile e ignorare le dichiarazioni contrastanti del teste Kurti, che avrebbe dovuto essere risentito, disponendo un confronto con la persona offesa. La corte, inoltre, ha reso una motivazione apparente in ordine al mancato reperimento del coltello indicato come arma del delitto, che non è stato rinvenuto nel possesso dell'imputato, sebbene non sia verosimile che questi abbia avuto il tempo di liberarsene prima dell'arrivo della Polizia, mentre ha valorizzato le dichiarazioni del Raimondo che ha sostenuto di avere intravisto la punta di un coltello, quando l'imputato si era alzato la maglietta. 2.3Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione come rapina della condotta posta in essere il 14 Febbraio, in quanto non sussisteva alcuna minaccia idonea ad integrare la detta fattispecie. Anche l'episodio del 20 Febbraio non può essere qualificato come rapina, poiché non vi è la prova della sottrazione di un narghilè e la Corte non spiega da dove desuma la prova di un'aggressione al patrimonio della persona offesa. 2.4 Violazione dell'art. 635 cod.pen. e vizio di motivazione anche per travisamento della prova poiché l'agente di P.G. ha affermato di non avere visto l'imputato nell'atto di danneggiare la res di proprietà pubblica. In data 10 maggio 2022 è pervenuta nota sottoscritta personalmente dal ricorrente in cui il predetto fornisce una sua ricostruzione della vicenda e lamenta di essere stato vittima di condotte discriminatorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente va osservato che nessuna rilevanza può assumere in questo giudizio il manoscritto redatto personalmente dall'imputato poiché non risulta sottoscritto dal difensore abilitato dinanzi a questa Corte, sicchè nessun ingresso può pertanto avere in questo giudizio di legittimità.Il ricorso è inammissibile perché costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate -con l'atto di appello che devono ritenersi manifestamente infondate e sono state respinte dalla Corte di appello con adeguata motivazione. 1.1 L'eccezione di nullità sollevata dalla difesa è manifestamente infondata e generica poiché la Corte ha reso al riguardo motivazione conforme al dettato normativo, precisando che l'imputato aveva assunto un atteggiamento animoso che impediva la regolare prosecuzione dell'udienza e, pertanto, era stata disposta la disconnessione del suo collegamento per evitare che continuasse a disturbare il regolare svolgimento del processo. La Corte ha fatto corretta applicazione per analogia dell'art. 475 codice di rito, che prevede la possibilità di allontanare l'imputato dall'udienza, qualora ponga in essere un comportamento tale da impedire il regolare svolgimento della stessa. Va detto che il divieto di analogia in malam partem è previsto soltanto per le norme penali sostanziali e non per le norme processuali che possono invece essere applicate estensivamente a situazioni analoghe. Nel caso in esame, in assenza di una specifica normativa in tema di partecipazione da remoto dell'imputato, è ragionevole ritenere applicabile quella norma sanzionatoria che prevede l'allontanamento forzoso dell'imputato dall'aula, qualora ne impedisca lo svolgimento. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché tende a chiedere alla Corte una diversa valutazione in punto di fatto, invocando un apprezzamento diretto delle fonti di prova/che esula dalle competenze del giudizio di legittimità. Deve al riguardo osservarsi che la Corte ha reso adeguata e congrua motivazione, evidenziando come le dichiarazioni dell'agente di PG hanno confermato tutte le accuse della persona offesa. La Corte ha osservato che non residuano dubbi in ordine alla genuinità e veridicità del racconto della persona offesa, laddove ha ricordato di avere riconosciuto l'imputato come autore della rapina indicandolo agli agenti. L'imputato a quel punto scagliava contro gli agenti un oggetto in vetro, riconosciuto poi dal teste come uno dei narghilè esposti nel suo negozio. La Corte ha poi osservato che le fasi essenziali dell'episodio sono state riferite in termini sovrapponibili anche dall'operatrice della Croce rossa Arnoldi. L'agente di P.G. ha spiegato che l'oggetto in frantumi era stato ricomposto ed era un narghilè di vetro striato di verde /che la persona offesa aveva riconosciuto come uno di quelli esposti nel negozio da lui gestito. La Corte ha reso convincente motivazione anche in ordine al mancato rinvenimento del coltello indosso all'imputato in occasione della sua perquisizione, osservando che era intercorso un arco temporale tra il momento della rapina e il momento del fermo, sicché è verosimile che questi si fosse nel frattempo liberato dell'arma. Neppure può dubitarsi della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di danneggiamento delle telecamere di videosorveglianza collocate all'interno della cella di sicurezza. Va detto iperaltro,che il teste di PG ha riferito di avere constatato che l'imputato aveva asportato il rubinetto del bagno della camera di sicurezza in cui era alloggiato e aveva danneggiato il vetro posto sulla porta di ingresso. La doglianza è pertanto generica poiché non si confronta con il tenore-della motivazione resa dalla Corte. 2. L'inamnnissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 15 ganng-i-b 2022 il consigliere estensore