CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; i letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché -per un verso replica, peraltro in termini di estrema genericità ( soprattutto con riguardo al secondo motivo), profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla sussistenza dei costituti oggettivi (sulla violenza oppositiva si vedano i punti 5.1.1. e 5.1.3 della sentenza gravata) e soggettivi (non contestati con specificità dall'appello e comunque travolti dalle considerazioni complessive spese in sentenza dalla Corte del merito, con particolare riguardo alle incontrovertibili indicazioni offerte sul tema dell'aggravante contestata ex art 61 n. 2 in relazione alle pregresse condotte di evasione e furto, punto 52), alla aggravante della teleologica, al mancato riconoscimento delle generiche ( punto 5.3); -per altro verso, altrettanto genericamente, lamenta un asserito difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'ari 131 bis cod. proc. pen. senza mai precisare il portato delle argomentazioni spese in appello a sostegno di una siffatta richiesta, assertivamente pretermesse dalla Corte del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 maggio 20