CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 22771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27622/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente– E [OSCURATO:PERSONA] N.G.R. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27622/2017 Cron. Rep. Ud.22/06/2023 CC l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege; -ricorrente successivo – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrente al ricorso successivo- avverso la sentenza n. 111/2017della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 09/06/2017 R.G. n. 14/2016; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 22/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Cagliari, adita dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti (in seguito: MIT), ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto per quanto di ragione il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti in epigrafe dichiarando il loro diritto a mantenere l'indennità di specificità organizzativa e quella per l’utilizzo flessibile della professionalità di cui agli artt. 18 e 15 del C.C.I. della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2. la Corte territoriale ha rilevato che, a seguito della soppressione del R.I.D. - [OSCURATO:PERSONA] aliano Dighe - e del trasferimento delle funzioni alMIT, i dipendenti, in virtù dei principi affermati da questa Corte in tema di mobilità del personale, avevano diritto a conservare il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del passaggio, che andava garantito mediante l'attribuzione di un assegno ad personam pari all'ammontare dell'indennità di specificità organizzativa, da corrispondere a far data dal 30 aprile 2008 e sino al riassorbimento nei miglioramenti contrattuali successivi; 3. il giudice d'appello ha, invece, escluso che gli originari ricorrenti potessero pretendere la conservazione dell’indennità per l’utilizzo flessibile della professionalità di cui all’art. 15 del C.C.I. della Presidenza del Consiglio dei Ministri (trattandosi di emolumento legato ad aspetti contingenti della prestazione) ed ha rilevato che, a seguito dell'inquadramento nei ruoli del Ministero, la disciplina contrattuale del rapporto doveva essere quella prevista per i dipendenti del [OSCURATO:PERSONA]; 4.per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti in epigrafe sulla base di quattro motivi assistiti da memoria, ai quali si è opposto il MIT , che ha notificato distinto ricorso ‒poi riunito al primo, e da intendersi come incidentale ‒affidato a un’unica censura. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo del ricorso principale formulato ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. si denuncia violazione efalsa applicazione dell’art.434 comma 1 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale omesso di scrutinare in termini d’inammissibilità del gravame l’assenza nell’atto d’appello degli specifici motivi di censura; 2. con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 175, del d.l. n. 262/2006 nonché degli art. 12e 15 preleggi ed addebitano alla Corte territoriale di non avere considerato che la disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 165/2001 può essere derogata da disposizioni speciali, nel caso di specie dettate dal legislatore che con l'art. 2 del d.l. n. 262/2006 aveva assicurato ai dipendenti del soppresso R.I.D. la conservazione, non solo del trattamento economico in godimento, ma anche dello stato giuridico ed aveva in tal guisa garantito al personale dell'ente tutti i diritti, le facoltà e le posizioni di vantaggio possedute al momento del passaggio; attraverso il rinvio alla motivazione di precedenti di merito, i ricorrenti sostengono, in sintesi, che lo "status giuridico" non si esaurisce nel trattamento economico e, quindi, la norma speciale era evidentemente tesa ad assicurare la conservazione (“senza limiti temporali” e, quindi, anche oltre il terminedel 30.4.2008 indicato dal giudice d’appello) di tutti gli istituti previsti dal CCNL per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che continuava a disciplinare i rapporti in luogo di quello applicabile ai dipendenti dell'amministrazione di destinazione; 3. la terza censura del ricorso principale, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 175 d.l. n. 262/2006, degli artt. 12- 15 preleggi, degli artt. 30, 31 e 45 d.lgs.n. 165/2001, «laddove la sentenza impugnata (a decorrere dal termine finale stabilito al 30.4.2008 per la fine della conservazione dello stato giuridico ed economico in godimento in capo ai lavoratori ex RID) disapplica la legge n. 286/2006 in favore degli artt. 30, 31 e 45 t.u.p.i.», norme “aspecifiche” regolatrici di fattispecie diverse, riconoscendo in tal modo solo un assegno ad personam riassorbibile, tanto «in violazione dei criteri di interpretazione letterale, cronologico, di specialità e dell’intenzione del legislatore»; 4. con la quarta critica, rubricata ex art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., si deduce: i ) violazione e f alsa applicazione dell’art. 15 [OSCURATO:PERSONA] laddove la sentenza impugnata nega la natura fissa e continuativa dell’indennità sull’utilizzo flessibile della professionalità, la quale ultima risulta dalla lettera testuale del contratto integrativo; ii) omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio consistente nella corresponsione in modo fisso e continuativo dell’indennità per utilizzo flessibile della professionalità di cui all’art. 15 [OSCURATO:PERSONA]; iii) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, laddove la sentenza impugnata prevede che l’assegno riassorbibile ad personamnon includa ogni emolumento fisso e continuativo, escludendo l’indennità di utilizzo flessibile della professionalità di cui all’art. 15 [OSCURATO:PERSONA]; 5. il ricorso incidentale, con l’unica critica formulata ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., denuncia violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 136/2003, dell’art. 2, comma 175, d.l. n. 262/2006, del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 18 [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto il 22.7.2004, dell’art. 18 [OSCURATO:PERSONA] sottoscritto il 21.9.2009 nonché del principio di divieto di reformatio in peiuse dell’art. 3 Cost.; lamenta che la Corte territoriale non si sarebbe avveduta che dal 24.1.2008 i ricorrenti erano compresi nei ruoli del MIT senza possibilità di continuarea invocare la pregressa disciplina contrattuale anche dopo il 30.4.2008, termine finale di sua vigenza, donde l’erroneo riconoscimento dell’indennità di specificità organizzativa; 6. il primo motivo del ricorso principale è inammissibile; è noto che ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione esige la critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice; in questa prospettiva, è stato precisato che il requisito della specificità dei motivi di appello non può prescindere dal contenuto argomentativo della sentenza impugnata richiedendosi che alle argomentazioni svolte in quest'ultima vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (v. tra altre, Cass. 18/09/2017, n. 21566; Cass. 01/12/2005, n. 26192; Cass. 17/12/2010, n. 25588); tali affermazioni devono essere poste in correlazione con il principio secondo il quale quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (v. tra le altre, Cass.13/08/2018, 20716; Cass. 21/04/2016, n. 8069; Cass.30/07/2015 n. 16164); al fine di consentire tale sindacato, tuttavia, non essendo il già menzionato vizio rilevabile "ex officio", è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass.02/02/2017, n. 2771); in applicazione di tale principio è stato affermato che il ricorso per cassazione non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria a sorreggere la critica relativa alla conformità dello stesso al modello legale (Cass. 29/09/2017, n. 22880; Cass.20/09/2006, n. 20405); orbene, parte ricorrente non ha sviluppato il motivo in esame in termini coerenti agli oneri sopra delineati in quanto ha omesso di trascrivere o riportare in maniera adeguata l’atto di gravame e il contenuto della sentenza di primo grado, indispensabile al fine di consentire la verifica della effettiva pertinenza e specificità delle censure formulate con l'atto di appello e della loro reale ed effettiva idoneità a costruire un tessuto argomentativo idoneo a contrastare quello posto a fondamento della statuizione impugnata; è infatti mancata la stessa trascrizione della parte espositiva dell'atto di appello, richiamata in ricorso solo per relationem risultando all'evidenza inadeguata al fine del sindacato diretto del giudice di legittimità la trascrizione delle sole conclusioni riportate nell'atto di gravame (Cass., Sez. L, 18 novembre 2022, n. 34050); 7. il secondo e il terzo motivo del ricorso principale sono ammissibili nella parte in cui, addebitando alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 175, del d.l. n. 262/2006, denunciano un vizio, riconducibile alla previsione di cui al n. 3 dell'art.360 cod. proc. civ., in relazione al quale la contrattazione integrativa della quale si invoca l'applicazione rileva solo in via mediata, perché la doglianza si incentra sull'interpretazione non del contratto, bensì della fonte normativa; 8. i motivi predetti sono, tuttavia, infondati in quanto non è condivisibile l'esegesi del richiamato art. 2 che i ricorrenti prospettano per sostenere che, anche dopo il trasferimento dal R.I.D. al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], il rapporto doveva rimanere disciplinato dalla contrattazione applicabile al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; valgano a riguardo le ragioni di seguito illustrate e già chiarite nella sentenza n. 20918 del 30 settembre 2020 (cui addeCass. n. 30815 del 2022) di questa Corte, riguardante fattispecie parzialmente sovrapponibile e a cui si fa in questa sede integrale richiamo, anche ex art. 118 att. cod. proc. civ.; con l'art. 9 della legge n. 183/1989 il legislatore istituì presso la Presidenza i [OSCURATO:PERSONA], dotati di autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa, nei quali confluirono le analoghe strutture già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente e si previde che il relativo personale dovesse essere inquadrato dapprima in ruoli transitori e successivamente in quelli del nuovo ordinamento «fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti»; l'art. 91 del d.lgs. n. 112/1998 soppresse il [OSCURATO:PERSONA] trasformandolo in [OSCURATO:PERSONA], ente pubbliconon economico del quale il regolamento approvato con d.P.R. n. 136/2003 dettò la specifica disciplina quanto all'organizzazione, ai compiti ed al funzionamento, prevedendo anche, all'art. 14, che «ferma restando l'applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165» sarebbe stato trasferito al R.I.D. il personale appartenente al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nonché, su domanda, quello comandato da altra amministrazione presso il servizio medesimo; il richiamato art. 14, sul presupposto della complessità delle procedure di nuovo inquadramento, stabilì, al comma 7, che fino al completamento delle stesse «ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo del RID, al personale trasferito al RID di cui al comma 5 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti attuali e loro rinnovi applicati presso gli enti, le amministrazioni ed organismi di provenienza al momento dell'inquadramento»; è per effetto di quest'ultima disposizione che ai dipendenti del R.I.D. provenienti dal soppresso Servizio, nonostante l'avvenuto trasferimento in altro comparto, l'ente ha continuato ad applicare gli istituti economici e normativi previsti dalla contrattazione nazionale ed integrativa applicabile al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;l'evento che, ai sensi dell'art. 14, avrebbe dovuto segnare il passaggio dal regime transitorio a quello definitivo, ossia la stipulazione del contratto integrativo del RID, non si è mai verificato, perché il legislatore con l'art. 2 del d.l. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, ha soppresso il [OSCURATO:PERSONA] (comma 170), ne ha trasferito le competenze al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] ( comma 171), e, quanto al personale, ha previsto che lo stesso dovesse conservare «lo stato giuridico ed economico in godimento» ( comma 175); per effetto del richiamato art. 2 si è dunque verificato un passaggio di personale riconducibile alla previsione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 che, a sua volta, rinvia all'art. 2112 cod. civ., e che questa Corte, quanto all'individuazione della contrattazione collettiva applicabile all'esito del trasferimento, ha interpretato affermando che il passaggio di personale comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa ed in un mutato contesto di regole normative e retributive, immediatamente applicabili al rapporto, perché la momentanea ultrattività della contrattazione collettiva applicata dal cedente è limitata, dal terzo comma dell'art. 2112 cod. civ., alla sola ipotesi in cui il cessionario non abbia recepito alcun contratto, evenienza, questa, esclusa nell'impiego pubblico contrattualizzato dall'operatività della disciplina dettata, quanto alla contrattazione, dal d.lgs. n. 165/2001 (cfr. fra le più recenti per l'impiego pubblico Cass. n. 6756/2020 e per l'impiego privato Cass. n. 19303/2015); si tratta di principi conformi a quelli affermati dalla Corte di Giustizia che, nell'interpretare la direttiva 2001/23, applicabile anche agli enti pubblici, ha sottolineato che quest'ultima mira ad assicurare, in caso di trasferimento d'impresa, il giusto equilibrio fra gli interessi dei lavoratori e quelli del cessionario, il quale non può essere vincolato da «una clausola di rinvio dinamico ai contratti collettivi negoziati e stipulati dopo la data del trasferimento» se non «abbia la possibilità di partecipare al processo di negoziazione di siffatti contratti» (Corte di Giustizia 18.7.2013 in causa C-426/11 [OSCURATO:PERSONA] e Corte di Giustizia 27.4.2017 in cause riunite C-680/15 e C-681/15 Asklepios); la pretesa dei ricorrenti, a detta dei quali il rapporto di impiego doveva continuare ad essere disciplinato dalla contrattazione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pur dopo il passaggio alle dipendenze del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], è quindi destituita di fondamento, perché contrasta con i principi di diritto sopra richiamati, principi che non sono stati derogati dalla previsione della conservazione dello "stato giuridico ed economico in godimento"; con detta espressione il legislatore non ha certo inteso cristallizzare la disciplina dei rapporti del personale trasferito né prevedere un regime speciale rispetto a quello generale dettato dall'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, avendo solo perseguito l'obiettivo di ribadire la continuità dei rapporti, che comporta il mantenimento del livello retributivo raggiunto e dello "status", ossia dell'anzianità e della qualifica, al fine di salvaguardare la posizione già acquisita e di scongiurare mutamenti in peiusdel trattamento economico e della professionalità; la pretesa ultrattività della contrattazione relativa ad altro comparto, che contrasta con tutti i principi sui quali si fonda il d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso quello della parità di trattamento di cui all'art. 45, comma 2, proprio per il suo carattere del tutto eccezionale, avrebbe richiesto una specifica e chiara affermazione, come avvenuto in passato con la disposizione dettata dall'art. 14 del d.P.R. n. 136/2003, che, appunto, aveva mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai CCNL applicati al momento del passaggio, ma ciò aveva fatto solo in via transitoria ed al fine di evitare che nelle more delle procedure di nuovo inquadramento si verificasse un vuoto quanto agli istituti disciplinati dalla contrattazione integrativa; si deve poi aggiungere che l'esegesi prospettata dai ricorrenti, una volta soppresso il RID e divenuta impossibile la sottoscrizione del contratto integrativo di ente, renderebbe definitivo un regime che in sede regolamentare era stato previsto, in via eccezionale, solo come temporaneo, il che dovrebbe poi indurre ad interrogarsi sulla conformità della norma, così interpretata, oltre che al diritto eurounitario, ai canoni di imparzialità, economicità e buon andamento fissati dall'art. 97 Cost., posto che non si ravvisano ragioni idonee a giustificare il regime di favore rispetto alla disciplina riservata agli altri rapporti di impiego; la sentenza impugnata, che ha ritenuto inapplicabile il contratto integrativo invocato dagli appellati, ed ha ritenuto fondata l'originaria domanda solo limitatamente all'inclusione dell'indennità di specificità organizzativa nell'assegno personale, espressamente dichiarato riassorbibile, è corretta, quanto al primo aspetto, per le ragioni indicate nei punti che precedono e, quanto alla riassorbibilità, perché la pronuncia è conforme al principio di diritto secondo cui, in caso di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, ai dipendenti «sono garantiti la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico per il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l'ente di destinazione, opera la regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento, secondo il principio generale di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi contemperare, in assenza di una specifica previsione normativa, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici stabilito dall'art. 45 del medesimo d.lgs.» (Cass. n. 4193/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata); è stato affermato anche che il dipendente che transiti, come nella fattispecie, da un ente pubblico allo Stato o viceversa non ha diritto a percepire l'assegno ad personam previsto dall'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, innovato dall'art.3, comma 57, della legge n. 537 del 1993 atteso che detta norma non esprime un principio di carattere generale e si riferisce esclusivamente ai casi di passaggio di carriera da parte dei dipendenti statali (Cass. n. 17645/2009 e Cass. n. 19437/2018); 9. infine, è infondato, in ogni sua articolazione, il quarto motivo del ricorso principale con cui si censura il capo della sentenza impugnata che non ha incluso nell'assegno personale l’indennità sull’utilizzo flessibile della professionalità; la critica è tutta incentrata sulla natura retributiva dell’emolumento in questione, e, pertanto, al di là della formulazione della rubrica, finisce per addebitare alla Corte territoriale un errore commesso nell'interpretazione della contrattazione integrativa; il motivo nella sostanza si fonda sulle previsioni della contrattazione integrativa e non è scrutinabile, sia perché formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., sia perché non indica i criteri di ermeneutica contrattuale che la Corte territoriale avrebbe violato; i contratti integrativi attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001; in relazione a detti contratti, pertanto, valgono gli oneri sopra indicati, sicché il ricorrente è tenuto non solo al deposito deglistessi e a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, ma anche a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate dalle Corte territoriale (si rimanda, fra le tante, a Cass.nn. 7981, 7216, 6038, 20872, 2709, 95 del 2018), adempimento (quest’ultimo) pretermesso; oltretutto i ricorrenti, richiamando atti e documenti del fascicolo di parte, sollecitano in sostanza un apprezzamento di merito sulla natura “fissa e continuativa” di tali voci, sottratto, all’evidenza, al sindacato di legittimità; la censura, inoltre, non è riconducibile al vizio di cui al riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie ratione temporis, che consente di denunciare in sede di legittimità, nei modi indicati da Cass. S.U. n. 8053/2014, solo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contestazione fra le parti, mentre nella specie la corresponsione, in via di mero fatto, in modo fisso e continuativo dell’indennità in parola non rivestirebbe carattere di decisività, atteso che la Corte di merito ha ritenuto la voce retributiva collegata ad aspetti “contingenti” della prestazionee l’ha quindi esclusa per la natura dell’emolumento contrattuale; 10. il ricorso incidentale è inammissibile, dovendosi applicare il principio di diritto affermato dalle Sez. Unite di questa Corte (sent. 14594/2016) secondo cui “La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, cod. p roc . c iv ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova"; nella specie, a fronte di sentenza d’appello depositata in data 9.6.2017, non notificata, il ricorso per cassazione, dopo un primo tentativo fallito di notifica in data 5.12.2017 con restituzione del plico al mittente per trasferimento del destinatario in data 12.12.2017, è stato (ri)notificato fuori termine in data 15- 20.2.2018, ossia ben 65 giorni dopo aver appreso dell’inesistenza della (prima) notificazione per trasferimento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine, il notificante, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, può sì riattivare il processo notificatorio sempre che l'esito negativo non dipenda da ragioni a lui imputabili (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23876 del01/08/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 15564 del 16/05/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 1784 del 20/01/2022; Sez. L, Sentenza n. 16943 del 27/06/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 24660 del 19/10/2017; Sez. 6-3, Ordinanza n. 24641 del 19/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 21154 del 13/10/2010); ebbene, nella specie tale affidamento incolpevole riposto nel domicilio indicato per il giudizio di appello non è configurabile: è incontroverso, infatti, che al 5.12.2017 ‒ data del primo tentativo di notifica del MIT ‒ quest’ultimo aveva già ricevuto, in data 15.11.2017, notifica PEC del (primo) ricorso per cassazione assieme alla procura speciale con nuova elezione di domicilio dei lavoratori in posto (e presso difensore) differente rispetto a quello del giudizio di secondo grado;9. in via conclusiva, deve essere rigettato il ricorso principale, mentre va dichiarato inammissibile quello incidentale, sicché la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità; 10. ai fini e per gli effetti indicati da Cass. S.U. n. 4315/2020 si deve dare atto della sussistenza, quanto al ricorso principale, delle condizioni processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002; 11. le richiamate condizioni non ricorrono quanto all'impugnazione incidentale perché la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di legitti