CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42356/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; « [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, concesse all'imputato circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena a lui irrigata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando una illogicità della motivazione in ordine al bilanciamento tra circostanze (le attenuanti generiche e l'aggravante dei più fatti di bancarotta); [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto la comparazione tra le circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito, le cui valutazioni, ove effettuate - come nella specie - nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod. pen., non sono suscettibili di contestazione in sede di legittimità. Nella specie, il riferimento alla gravità dei fatti e all'entità del passivo fallimentare costituisce motivo più che sufficiente per negare la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante dei più fatti di bancarotta (per vero, sarebbe stato idoneo anche a negare - tout court - le-attenuanti in questione); che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11/10/20