CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 luglio 2020
Cassazione n. 31984/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 22925 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' s.r.l. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino, n. 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono disgiuntamente e congiuntamente, i primi due, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, il terzo, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Padova, alla Galleria dei Borromeo, n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 4/L la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla scrittura difensiva ex art. 47, u.c., cod. proc. civ. CONTRORICORRENTE avverso l'ordinanza pronunciata in data 9.7.2020 dal Tribunale di Bolzano nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4868/2019 r.g., udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso per regolamento di competenza, [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con ricorso in data 7.10.2019 al Tribunale di Bolzano la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. esponeva che in virtù di n. 17 ordini di acquisto aveva fornito alla "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. prodotti per uso alimentare; che il corrispettivo, pari ad euro 104.549,79, era rimasto insoluto. Chiedeva ingiungersi a controparte il pagamento dell'importo anzidetto con gli interessi ex dec. Igs. n. 231/2002. 2. Con decreto n. 1807/2019 il tribunale pronunciava l'ingiunzione. 3. Con citazione notificata in data 25.11.2019 la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. proponeva opposizione. Deduceva che non era tenuta al pagamento, siccome era titolare nei confronti della ricorrente di un maggior credito a titolo di risarcimento danni, il cui accertamento era oggetto di un giudizio del pari pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano ed iscritto al n. 3296/2019 r.g. Eccepiva quindi in compensazione il suo maggior credito fino a concorrenza del credito preteso dalla ricorrente. E chiedeva riunirsi il giudizio di opposizione all'ingiunzione al giudizio iscritto al n. 3296/2019 r.g. ovvero - in subordine sospendersi, fino alla definizione di tal ultimo giudizio, il giudizio di opposizione. 4. Si costituiva la "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'opposizione. 5. Con ordinanza in data 9.7.2020 il Tribunale di Bolzano sospendeva ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. il giudizio di opposizione. Dava atto, dapprima, il tribunale che il giudice della causa iscritta al n. 3296/2019 r.g. aveva negativamente vagliato l'opportunità della riunione. Indi, reputava che il giudizio iscritto al n. 3296/2019 r.g. aveva valenza pregiudicante rispetto al giudizio di opposizione, viepiù - aggiungeva - che la fornitura oggetto dell'ingiunzione, pur diversa dalla fornitura asseritamente gravata da vizi e causa dell'azionata pretesa risarcitoria, sembrava tuttavia iscriversi nell'unico rapporto contrattuale intercorso tra le parti. 6. Avverso tale ordinanza la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ.; ne ha chiesto la cassazione con ogni conseguente statuizione. La "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, u.c., c.p.c.; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese. 7. Il Pubblico Ministero, giusta la previsione dell'art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte. 8. La ricorrente ha depositato memoria. 9. Con il ricorso a questa Corte di legittimità la "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. Deduce che tra il giudizio di opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 1807/2019 ed il giudizio avente ad oggetto la pretesa risarcitoria azionata da "[OSCURATO:PERSONA]" non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità in senso tecnico- giuridico. Deduce inoltre che è erroneo l'assunto del giudice a quo, secondo cui si è al cospetto di un rapporto di somministrazione a carattere unitario. 10. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 11. L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, deve essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (cfr. Cass. (ord.) 3.10.2012, n. 16844; Cass. (ord.) 29.7.2014, n. 17235; Cass. (ord.) 11.1.2012, n. 170, secondo cui l'ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione di legge, ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'accertamento <,/ dell'antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto tecnico di giudicati). 12. Su tale scorta si reputa quanto segue. Per un verso, è in toto da disattendere il rilievo della "[OSCURATO:PERSONA]" secondo cui questa Corte di legittimità difetterebbe del potere "di rivisitare i fatti e le circostanze come qualificati in sede di merito" (così scrittura difensiva, pag. 11. Cfr. Cass. (ord.) 27.1.2005, n. 1653, secondo cui, in materia di regolamento di competenza relativo alla sospensione del processo, la Corte deve rendere una statuizione sulla questione descritta dall'art. 295 cod. proc. civ., in modo che il processo, a seconda della decisione della Corte, possa proseguire o resti sospeso sino alla definizione della controversia pregiudiziale, senza lasciare spazio, in relazione a quella controversia, ad un'ulteriore pronuncia del giudice di merito; ne consegue che l'oggetto dell'accertamento della Corte non è limitato dai motivi del ricorso, ma deve estendersi all'accertamento se, nella situazione processuale, il giudizio medesimo dovesse o no essere sospeso; Cass.24.8.1998, n. 8374). Per altro verso, è ben evidente nel caso di specie che non si prospetta la sussistenza di quel vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità da postulare come necessario alla stregua dei summenzionati insegnamenti. Propriamente è in toto da condividere il rilievo della "[OSCURATO:PERSONA]" secondo cui non si configura la possibilità di un contrasto tra giudicati in esito al giudizio di pagamento ed al giudizio risarcitorio, "posto che - sul piano tecnico-giuridico - ben possono coesistere due decisioni che accertano contrapposti diritti di credito di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" (così ricorso, pag. 32).13. In accoglimento del ricorso va, pertanto, cassata l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il giudice del procedimento iscritto al n. 4868/2019 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Bolzano ha disposto la sospensione del medesimo procedimento. Le parti vanno, conseguentemente, rimesse nel termine di legge dinanzi al Tribunale di Bolzano anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio. 14. Non sussistono i presupposti perché„ ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la società ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.P.R. cit. 1A-3' P.Q.MI. La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il giudice del procedimento iscritto al n. 4868/2019 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Bolzano ha disposto la sospensione del medesimo procedimento; rimette le parti nel termine di legge dinanzi al Tribunale di Bolzano anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez.