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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 46453/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02DZ3L3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 47/ RG 22419 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimo Carzag94; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto si limitano a rappresentare l'assenza dell'elemento psicologico del delitto dichiarato prescritto (capo a) senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 3 e 4 della sentenza impugnata che ha descritto lo sviluppo della condotta di procurato allarme; Ritenuto in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena che la Corte di merito, a pag. 5, con puntuali argomenti, sostanzialmente non contrastati, ha escluso la concessione del beneficio in forza dei precedenti dell'imputato che non consentono, per la Corte di merito, una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di altri delitti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02DZ3L3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 47/ RG 22419 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimo Carzag94; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto si limitano a rappresentare l'assenza dell'elemento psicologico del delitto dichiarato prescritto (capo a) senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 3 e 4 della sentenza impugnata che ha descritto lo sviluppo della condotta di procurato allarme; Ritenuto in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena che la Corte di merito, a pag. 5, con puntuali argomenti, sostanzialmente non contrastati, ha escluso la concessione del beneficio in forza dei precedenti dell'imputato che non consentono, per la Corte di merito, una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di altri delitti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensora [OSCURATO:PERSONA]