CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21588/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0480313A) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSS E RVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di tentato furto aggravato. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, che ha basato il diniego del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità sulla particolare scaltrezza dimostrata dal ricorrente, nel tentare di asportare oggetti di valore dall'abitacolo dell'autovettura, obiettivo del furto). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, cori cui si deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, oltre ad essere meramente rEfterativo dell'analoga censura d'appello, puntualmente disattesa dalla Corte di merito, è manifestamente infondato, in considerazione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità» (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Rv. 277119 - 01; in senso conforme, Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903 - 01). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec