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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14697/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, limitatamente alla pena accessoria di cui all'art. 219 L fall., ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 223, 216 co. 1 n. 1) L. Fall., alla predetta contestati in concorso con Moisè, amministratore di fatto della società fallita che con due atti di vendita, nel 2014, solo qualche mese prìma della dichiarazione di fallimento, alienava quattro appartamenti all'imputata senza che ne fosse corrisposto il corrispettivo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso è indeducibile anche perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha dato adeguatamente compiuto risalto alla circostanza che l'imputata era la compagna di Moisè, del quale quindi ben conosceva la situazione economica in cui versava ed ebbe a ricevere gli immobili senza versare alcunché del prezzo solo apparentemente pattuito, e tutto ciò in prossimità della dichiarazione di fallimento; sicché esso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, limitatamente alla pena accessoria di cui all'art. 219 L fall., ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 223, 216 co. 1 n. 1) L. Fall., alla predetta contestati in concorso con Moisè, amministratore di fatto della società fallita che con due atti di vendita, nel 2014, solo qualche mese prìma della dichiarazione di fallimento, alienava quattro appartamenti all'imputata senza che ne fosse corrisposto il corrispettivo; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; esso è indeducibile anche perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito che ha dato adeguatamente compiuto risalto alla circostanza che l'imputata era la compagna di Moisè, del quale quindi ben conosceva la situazione economica in cui versava ed ebbe a ricevere gli immobili senza versare alcunché del prezzo solo apparentemente pattuito, e tutto ciò in prossimità della dichiarazione di fallimento; sicché esso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 14697/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris