CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19200/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'unico motivo di ricorso, sull'errata individuazione della pena base per il reato all'epoca del fatto, è errato, poiché, come correttamente evidenziato nella sentenza della Corte d'appello, all'epoca del fatto il minimo edittale per la rapina aggravata era di quattro anni e sei mesi (oltre alla pena pecuniaria), portata a cinque anni (oltre pena pecuniaria) dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro