Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02122/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Guardavalle avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 11-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 15 marzo 2021, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, operante sotto l'egida dei fratelli Gallace, nonché per vari reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 3), 4), 5), 7), 9), 11), 12) e 13) della contestazione provvisoria.

2. Ha proposto ricorso Riitano tramite i suoi difensori.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla questione di incompetenza territoriale.

L'associazione di cui al capo 1) era da considerare la stessa oggetto di contestazione nel procedimento «Area 51», celebratosi a Milano, dovendosi dunque riconoscere la competenza di quel Tribunale in ragione del luogo in cui l'associazione si era manifestata univocamente per la prima volta e dove si erano registrati i primi incontri volti a pianificare l'attività, potendosi ritenere che nel procedimento di Catanzaro si faceva riferimento ai soggetti che erano rimasti ignoti nell'altro.

Il Tribunale non aveva valutato gli elementi difensivamente dedotti, essendosi limitato ad un apprezzamento atomistico e parcellizzato.

Richiamati principi affermati dalla giurisprudenza in materia di competenza per il reato associativo, rileva il ricorrente che il tenore delle imputazioni e la genesi dell'indagine valevano a rendere evidente che i fatti contestati avevano avuto origine in Lombardia.

Né avrebbe potuto condividersi l'assunto secondo cui la connessione avrebbe potuto avere effetto limitato non nei confronti di tutti i soggetti investigati, ma esclusivamente con riguardo a singole posizioni definite in Lombardia, a fronte della sovrapponibilità dei gruppi investigati.

Richiama ancora il ricorrente principi in materia di operatività della competenza per connessione quale criterio originario di attribuzione della competenza e segnala che non avrebbe potuto rilevare neppure il riferimento ai soli reati oggetto di richiesta cautelare.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 297 cod. proc. pen.

Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di retrodatazione al momento dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della misura cautelare applicata dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 2/5/2017, ma non aveva valutato gli elementi addotti a sostegno della richiesta, agli effetti del riconoscimento della connessione dei procedimenti.

Analoghe erano le contestazioni, il ruolo attribuito a Riitano e le modalità operative dell'associazione.

Sovrapponibile era il tempus commissi delicti, indicato nel gennaio 2013 in permanenza nel procedimento milanese e dal 2014 con condotta perdurante in questa sede.Non influiva la parziale diversità della compagine dei partecipi.

Se a Milano era stata individuata la base logistica con i relativi reati fine, nondimeno l'associazione era la medesima.

Il Tribunale non aveva valutato i dati processuali a disposizione e i rapporti tra i reati fine e le connesse ipotesi associative, indebitamente facendo riferimento al mancato adempimento difensivo dell'onere di allegazione e indicazione di elementi da cui dedurre la connessione, intesa come identità del disegno criminoso.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.

Il ricorrente era stato giudicato per analoga imputazione comunque collegata alla famiglia Gallace.

In presenza di contestazione aperta, avrebbe dovuto considerarsi che la sentenza di primo grado è stata emessa nel luglio 2020 e il decreto di giudizio immediato il 13/2/2020, quando il ricorrente era ristretto dall'agosto 2019, mentre le condotte rilevanti nel presente procedimento cessano nel maggio 2017.

Il Tribunale si era limitato con clausola di stile a rilevare che il procedimento riguardava fatti diversi da quelli del procedimento milanese, senza confrontarsi con gli assunti difensivi.

2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a cause di inutilizzabilità o di nullità.

L'identificazione dei soggetti era avvenuta sulla base della lettura delle chat criptate oggetto di sequestro effettuato dalle autorità olandesi con riferimento ad un server sito in Costarica.

Vi era tuttavia dubbio sulla validità formale e sulla conseguente utilizzabilità dell'acquisizione.

Era stata eccepita la mancanza tra gli atti consegnati in copia della formale trasmissione da parte dell'Autorità olandese dei suddetti documenti di blocco messaggi pgp, l'assenza degli allegati richiamati nell'informativa finale, l'impossibilità di verificare gli allegati richiamati nella parte relativa all'identificazione personale del ricorrente.

Il Tribunale aveva fornito una motivazione apparente.

Aveva richiamato atti depositati in sede di udienza dalla Procura della Repubblica, che evidentemente non era stata posta a disposizione in precedenza entro il termine di cinque giorni.

Inoltre, era stato fatto rilevare che la richiesta di rogatoria 5/18 non risultava formalmente evasa dall'Autorità olandese e non riguardava Imei e account mail ritenuti riconducibili a Riitano.Il Tribunale si era limitato a considerazioni generiche, sottolineando che la rogatoria aveva riguardato tutti i files, mentre ciò non era desumibile dagli atti contenuti nel faldone 9 del procedimento relativo agli atti della rogatoria.

Né avrebbe potuto valorizzarsi il fatto che il documento relativo alla rogatoria 5/18 indicato come allegato alla memoria difensiva non risultava contenuto tra gli allegati, trattandosi comunque di atto presente nel fascicolo.

2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Il Tribunale aveva escluso che il tema fosse rilevante ai fini della decisione mentre la configurabilità dell'aggravante influiva in termini di gravità dei fatti e di valutazioni a fini cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Il motivo avente ad oggetto l'eccezione di incompetenza territoriale si sofferma su elementi volti a ricondurre l'associazione dedita al narcotraffico, di cui al capo 1) della contestazione provvisoria, all'associazione già oggetto del procedimento Area 51, per la quale sono state pronunciate sentenze di primo e secondo grado dall'A.G. milanese.

In tale quadro si è rilevato che dovrebbe dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, trattandosi di reato attribuibile alla competenza del Tribunale di Milano, tale da attrarre anche i reati connessi.

3. Ma in realtà la deduzione difensiva non è idonea ad inficiare la diversa valutazione espressa nel provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha infatti rilevato come l'associazione, di cui al presente procedimento, non possa dirsi la stessa, che ha formato oggetto del procedimento Area 51, accomunata all'altra solo da modalità estrinseche di svolgimento dell'attività, incentrate sull'utilizzo di dispositivi Blackberry e di autovetture con doppio-fondo, e dalla compartecipazione di tre soggetti, indicati come sodali anche dell'associazione di cui al capo 1).

In particolare, il Tribunale ha sottolineato come sia inidoneo a fondare conclusioni diverse il ruolo che nell'ambito dell'associazione avrebbe assunto [OSCURATO:PERSONA], personaggio di rilievo anche nell'indagine Area 51: si osserva infatti nel provvedimento impugnato come non assuma decisivo significato il fatto che Riitano sia stato attinto da plurime analoghe contestazioni del reato associativo, in quanto ciò si correla alla veste di broker internazionale del narcotraffico che il predetto aveva assunto, occupandosi di rilevanti importazioni di sostanze stupefacenti, effettuate con compagini diverse.

4. Sulla scorta di tali premesse il Tribunale ha dunque considerato i criteri di attribuzione della competenza territoriale per i reati associativi (che nel caso dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. attraggono la competenza dei reati connessi, quand'anche più gravi: Sez. 1, n. 16123 del 16/11/2018, dep. 2019, confl. comp.

G.U.P.

Tribunale Roma, Rv. 276391), dando correttamente rilievo «al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione» (Sez. 3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 6, n. 4118 del 10/1/2018, Piccolo, Rv. 2721852): in tale prospettiva il Tribunale ha con motivazione non illogica individuato tale luogo sulla base di una pluralità di indici convergenti, in particolare rilevando come il vertice del sodalizio fosse costituito da [OSCURATO:PERSONA], dimorante a Guardavalle - dopo la sua scarcerazione nel maggio 2014- per tutto il tempo in cui si erano protratte le indagini, come vari appartenenti al sodalizio si recassero in Calabria con cadenza periodica per approvvigionarsi e ricevere disposizioni e come diversi reati fine fossero consumati in territorio calabrese, elementi idonei all'individuazione dell'effettivo centro decisionale e strategico, a prescindere dal fatto che operazioni di importazione fossero consumate altrove e coordinate dalla Lombardia.

5. Deve aggiungersi che, contrariamente agli assunti difensivi, non è ravvisabile la competenza del Tribunale di Milano neppure ove voglia farsi ricorso ad una connessione tra le due associazioni, in quanto, pur costituendo la connessione criterio originario di attribuzione della competenza, l'eventuale vincolo della continuazione non sarebbe ravvisabile con riguardo a tutti i soggetti partecipanti all'associazione oggetto del presente procedimento, solo alcuni dei quali risultano essere stati inseriti nell'associazione di cui al procedimento Area 51, non potendo dunque concretamente operare il criterio di connessione ai fini della competenza territoriale.

Va infatti al riguardo osservato che, diversamente da quanto ritenuto per il criterio di connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quello di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. presuppone che il disegno criminoso faccia capo a tutti i soggetti coinvolti nei due reati (sul punto Sez, U. n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, che ha ribadito il principio, pur giungendo a conclusioni diverse per il caso di nesso teleologico; Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519).

6. Risulta infondato anche il secondo motivo, incentrato sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha, come rilevato, escluso che l'associazione contestata nell'ambito del presente procedimento possa dirsi la medesima già oggetto del procedimento Area 51: tale assunto è stato contestato in termini generici, attraverso la riproposizione degli assunti difensivi, ma senza uno specifico confronto con gli argomenti valorizzati dal Tribunale, che ha fra l'altro sottolineato che Riitano risponde in questo procedimento di operazioni in materia di stupefacenti diverse da quelle relative al procedimento Area 51 e riferite ad epoca successiva.

In ogni caso, anche volendo prospettare una connessione tra i reati oggetto dei diversi procedimenti, deve rimarcarsi come la dedotta retrodatazione non sia stata sostenuta da argomenti specifici, a fronte di quanto decisivamente rilevato dal Tribunale in ordine alla sopravvenienza degli elementi probatori che hanno consentito di giungere alla compiuta identificazione dei protagonisti, e del Riitano in particolare, rispetto alla data degli atti di impulso del separato procedimento: va invero ribadito che nell'ambito del procedimento Area 51 risulta che il decreto di giudizio immediato risale al febbraio 2020, mentre di gran lunga successive (settembre-ottobre 2020) sono le informative, che, avvalendosi dei dati provenienti dal server sequestrato in Costarica e acquisiti a mezzo di rogatoria, hanno fornito indicazioni idonee all'identificazione dei protagonisti, discendendone l'inapplicabilità dell'art. 297 cod. proc. pen. in relazione a quanto previsto dal terzo comma di tale disposizione (sul punto Sez.

U. n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 235909).

7. Infondato, ai limiti dell'inammissibilità, risulta altresì il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

La doglianza ripropone il tema della medesimezza del sodalizio criminale, ma non è idonea a vulnerare la valutazione del Tribunale, che ha complessivamente dato conto degli elementi sulla cui base ha ravvisato la diversità della consorteria, al di là dell'utilizzo di talune modalità analoghe e del ruolo strategico assunto da Riitano, essendo inoltre inconferenti le deduzioni concernenti il carattere aperto della contestazione, confrontata con la data dell'originaria sottoposizione del ricorrente a misura cautelare nel separato procedimento, fermo restando che diverse risultano le contestazioni relative ai reati fine, formulate in questa sede nei confronti del ricorrente.

8. Inammissibile risulta il quarto motivo, avente ad oggetto profili di inutilizzabilità o di nullità.

8.1. La deduzione riguardante l'inefficacia della misura agli effetti dell'art.309, comma 5 e 10 cod. proc. pen. è generica e comunque manifestamente infondata, in quanto, a fronte di quanto sul punto rilevato dal Tribunale, il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che non erano stati depositati ai fini del giudizio di riesame gli stessi atti già posti a disposizione del G.I.P. ai fini dell'adozione della misura (Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885).

Inoltre, non è stato specificamente indicato in che modo eventuali atti non trasmessi avrebbero influito sulla ricostruzione del quadro indiziario.

8.2. Priva di rilievo risulta la deduzione incentrata sull'acquisizione in udienza e sulla valorizzazione da parte del Tribunale della nota proveniente dalla Procura di Rotterdam: anche in questo caso non è stato dedotto che l'atto fosse stato sottoposto al G.I.P. fermo restando che, trattandosi di atto di rilievo processuale, influente sulla validità delle acquisizioni, ben avrebbe potuto essere acquisito nel corso del giudizio di riesame (S.U. n. 19853 del 27/3/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv 221393).

8.3. Deve altresì rimarcarsi che risulta comunque generica, in assenza di puntuale attestazione di cancelleria, avente ad oggetto l'indicazione degli atti effettivamente presenti, l'eccezione relativa alla mancanza, nel compendio, di taluni atti, a fronte di quanto rilevato dal Tribunale circa la presenza degli atti rilevanti.

8.4. Quanto poi al tema delle rogatorie, va rimarcato che la deduzione risulta ancora una volta aspecifica.

Sul punto il Tribunale ha sottolineato che tutte le rogatorie avevano avuto regolare esecuzione e che era stata attestata l'integrità forense dei dati provenienti dal Costarica: deve invero chiarirsi, sulla base di una verifica del contenuto del fascicolo trasmesso, consentita dalla natura processuale della deduzione, che con l'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Procura di Rotterdam aveva inteso riferirsi all'esecuzione di tutte le rogatorie, che tra le rogatorie era compresa quella n. 5/18 -oggetto dell'allegato 4 della memoria difensiva-, cui era riferibile la nota della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], diretta al [OSCURATO:PERSONA], e che con nota della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era dato conto della informativa del 13/1/2020, in merito all'integrità forense dei dati acquisiti.A fronte di ciò la doglianza formulata nel ricorso non si confronta con il quadro emergente dal provvedimento impugnato, fermo restando che la prospettata inutilizzabilità di talune risultanze non è specificamente correlata al quadro indiziario, al fine di farne emergere la concreta incidenza, che alla resa dei conti è solo genericamente ipotizzata (si richiama il principio per cui «è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato»: Sez.

U. n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416).

9. Il quinto motivo, riguardante l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è inammissibile, per difetto di interesse, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, in quanto la sussistenza o meno di tale aggravante non influisce in modo decisivo sul quadro cautelare, in relazione alla durata dei termini di custodia e in relazione all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valorizzata dal Tribunale sulla base della contestazione dell'ipotesi associativa, fermo restando che le esigenze di cautela sono state ravvisate anche in ragione della dimensione del traffico, del suo carattere internazionale e del ruolo assunto dal ricorrente.

10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Guardavalle avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 15 marzo 2021, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, operante sotto l'egida dei fratelli Gallace, nonché per vari reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 3), 4), 5), 7), 9), 11), 12) e 13) della contestazione provvisoria. 2. Ha proposto ricorso Riitano tramite i suoi difensori. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla questione di incompetenza territoriale. L'associazione di cui al capo 1) era da considerare la stessa oggetto di contestazione nel procedimento «Area 51», celebratosi a Milano, dovendosi dunque riconoscere la competenza di quel Tribunale in ragione del luogo in cui l'associazione si era manifestata univocamente per la prima volta e dove si erano registrati i primi incontri volti a pianificare l'attività, potendosi ritenere che nel procedimento di Catanzaro si faceva riferimento ai soggetti che erano rimasti ignoti nell'altro. Il Tribunale non aveva valutato gli elementi difensivamente dedotti, essendosi limitato ad un apprezzamento atomistico e parcellizzato. Richiamati principi affermati dalla giurisprudenza in materia di competenza per il reato associativo, rileva il ricorrente che il tenore delle imputazioni e la genesi dell'indagine valevano a rendere evidente che i fatti contestati avevano avuto origine in Lombardia. Né avrebbe potuto condividersi l'assunto secondo cui la connessione avrebbe potuto avere effetto limitato non nei confronti di tutti i soggetti investigati, ma esclusivamente con riguardo a singole posizioni definite in Lombardia, a fronte della sovrapponibilità dei gruppi investigati. Richiama ancora il ricorrente principi in materia di operatività della competenza per connessione quale criterio originario di attribuzione della competenza e segnala che non avrebbe potuto rilevare neppure il riferimento ai soli reati oggetto di richiesta cautelare. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 297 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta di retrodatazione al momento dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della misura cautelare applicata dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 2/5/2017, ma non aveva valutato gli elementi addotti a sostegno della richiesta, agli effetti del riconoscimento della connessione dei procedimenti. Analoghe erano le contestazioni, il ruolo attribuito a Riitano e le modalità operative dell'associazione. Sovrapponibile era il tempus commissi delicti, indicato nel gennaio 2013 in permanenza nel procedimento milanese e dal 2014 con condotta perdurante in questa sede.Non influiva la parziale diversità della compagine dei partecipi. Se a Milano era stata individuata la base logistica con i relativi reati fine, nondimeno l'associazione era la medesima. Il Tribunale non aveva valutato i dati processuali a disposizione e i rapporti tra i reati fine e le connesse ipotesi associative, indebitamente facendo riferimento al mancato adempimento difensivo dell'onere di allegazione e indicazione di elementi da cui dedurre la connessione, intesa come identità del disegno criminoso. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. Il ricorrente era stato giudicato per analoga imputazione comunque collegata alla famiglia Gallace. In presenza di contestazione aperta, avrebbe dovuto considerarsi che la sentenza di primo grado è stata emessa nel luglio 2020 e il decreto di giudizio immediato il 13/2/2020, quando il ricorrente era ristretto dall'agosto 2019, mentre le condotte rilevanti nel presente procedimento cessano nel maggio 2017. Il Tribunale si era limitato con clausola di stile a rilevare che il procedimento riguardava fatti diversi da quelli del procedimento milanese, senza confrontarsi con gli assunti difensivi. 2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a cause di inutilizzabilità o di nullità. L'identificazione dei soggetti era avvenuta sulla base della lettura delle chat criptate oggetto di sequestro effettuato dalle autorità olandesi con riferimento ad un server sito in Costarica. Vi era tuttavia dubbio sulla validità formale e sulla conseguente utilizzabilità dell'acquisizione. Era stata eccepita la mancanza tra gli atti consegnati in copia della formale trasmissione da parte dell'Autorità olandese dei suddetti documenti di blocco messaggi pgp, l'assenza degli allegati richiamati nell'informativa finale, l'impossibilità di verificare gli allegati richiamati nella parte relativa all'identificazione personale del ricorrente. Il Tribunale aveva fornito una motivazione apparente. Aveva richiamato atti depositati in sede di udienza dalla Procura della Repubblica, che evidentemente non era stata posta a disposizione in precedenza entro il termine di cinque giorni. Inoltre, era stato fatto rilevare che la richiesta di rogatoria 5/18 non risultava formalmente evasa dall'Autorità olandese e non riguardava Imei e account mail ritenuti riconducibili a Riitano.Il Tribunale si era limitato a considerazioni generiche, sottolineando che la rogatoria aveva riguardato tutti i files, mentre ciò non era desumibile dagli atti contenuti nel faldone 9 del procedimento relativo agli atti della rogatoria. Né avrebbe potuto valorizzarsi il fatto che il documento relativo alla rogatoria 5/18 indicato come allegato alla memoria difensiva non risultava contenuto tra gli allegati, trattandosi comunque di atto presente nel fascicolo. 2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale aveva escluso che il tema fosse rilevante ai fini della decisione mentre la configurabilità dell'aggravante influiva in termini di gravità dei fatti e di valutazioni a fini cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Il motivo avente ad oggetto l'eccezione di incompetenza territoriale si sofferma su elementi volti a ricondurre l'associazione dedita al narcotraffico, di cui al capo 1) della contestazione provvisoria, all'associazione già oggetto del procedimento Area 51, per la quale sono state pronunciate sentenze di primo e secondo grado dall'A.G. milanese. In tale quadro si è rilevato che dovrebbe dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, trattandosi di reato attribuibile alla competenza del Tribunale di Milano, tale da attrarre anche i reati connessi. 3. Ma in realtà la deduzione difensiva non è idonea ad inficiare la diversa valutazione espressa nel provvedimento impugnato. Il Tribunale ha infatti rilevato come l'associazione, di cui al presente procedimento, non possa dirsi la stessa, che ha formato oggetto del procedimento Area 51, accomunata all'altra solo da modalità estrinseche di svolgimento dell'attività, incentrate sull'utilizzo di dispositivi Blackberry e di autovetture con doppio-fondo, e dalla compartecipazione di tre soggetti, indicati come sodali anche dell'associazione di cui al capo 1). In particolare, il Tribunale ha sottolineato come sia inidoneo a fondare conclusioni diverse il ruolo che nell'ambito dell'associazione avrebbe assunto [OSCURATO:PERSONA], personaggio di rilievo anche nell'indagine Area 51: si osserva infatti nel provvedimento impugnato come non assuma decisivo significato il fatto che Riitano sia stato attinto da plurime analoghe contestazioni del reato associativo, in quanto ciò si correla alla veste di broker internazionale del narcotraffico che il predetto aveva assunto, occupandosi di rilevanti importazioni di sostanze stupefacenti, effettuate con compagini diverse. 4. Sulla scorta di tali premesse il Tribunale ha dunque considerato i criteri di attribuzione della competenza territoriale per i reati associativi (che nel caso dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. attraggono la competenza dei reati connessi, quand'anche più gravi: Sez. 1, n. 16123 del 16/11/2018, dep. 2019, confl. comp. G.U.P. Tribunale Roma, Rv. 276391), dando correttamente rilievo «al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, indipendentemente dalla coincidenza di tale luogo con quello di commissione dei reati-fine del sodalizio, che rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione» (Sez. 3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 6, n. 4118 del 10/1/2018, Piccolo, Rv. 2721852): in tale prospettiva il Tribunale ha con motivazione non illogica individuato tale luogo sulla base di una pluralità di indici convergenti, in particolare rilevando come il vertice del sodalizio fosse costituito da [OSCURATO:PERSONA], dimorante a Guardavalle - dopo la sua scarcerazione nel maggio 2014- per tutto il tempo in cui si erano protratte le indagini, come vari appartenenti al sodalizio si recassero in Calabria con cadenza periodica per approvvigionarsi e ricevere disposizioni e come diversi reati fine fossero consumati in territorio calabrese, elementi idonei all'individuazione dell'effettivo centro decisionale e strategico, a prescindere dal fatto che operazioni di importazione fossero consumate altrove e coordinate dalla Lombardia. 5. Deve aggiungersi che, contrariamente agli assunti difensivi, non è ravvisabile la competenza del Tribunale di Milano neppure ove voglia farsi ricorso ad una connessione tra le due associazioni, in quanto, pur costituendo la connessione criterio originario di attribuzione della competenza, l'eventuale vincolo della continuazione non sarebbe ravvisabile con riguardo a tutti i soggetti partecipanti all'associazione oggetto del presente procedimento, solo alcuni dei quali risultano essere stati inseriti nell'associazione di cui al procedimento Area 51, non potendo dunque concretamente operare il criterio di connessione ai fini della competenza territoriale. Va infatti al riguardo osservato che, diversamente da quanto ritenuto per il criterio di connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quello di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. presuppone che il disegno criminoso faccia capo a tutti i soggetti coinvolti nei due reati (sul punto Sez, U. n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, che ha ribadito il principio, pur giungendo a conclusioni diverse per il caso di nesso teleologico; Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Bianco, Rv. 275519). 6. Risulta infondato anche il secondo motivo, incentrato sulla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen. Il Tribunale ha, come rilevato, escluso che l'associazione contestata nell'ambito del presente procedimento possa dirsi la medesima già oggetto del procedimento Area 51: tale assunto è stato contestato in termini generici, attraverso la riproposizione degli assunti difensivi, ma senza uno specifico confronto con gli argomenti valorizzati dal Tribunale, che ha fra l'altro sottolineato che Riitano risponde in questo procedimento di operazioni in materia di stupefacenti diverse da quelle relative al procedimento Area 51 e riferite ad epoca successiva. In ogni caso, anche volendo prospettare una connessione tra i reati oggetto dei diversi procedimenti, deve rimarcarsi come la dedotta retrodatazione non sia stata sostenuta da argomenti specifici, a fronte di quanto decisivamente rilevato dal Tribunale in ordine alla sopravvenienza degli elementi probatori che hanno consentito di giungere alla compiuta identificazione dei protagonisti, e del Riitano in particolare, rispetto alla data degli atti di impulso del separato procedimento: va invero ribadito che nell'ambito del procedimento Area 51 risulta che il decreto di giudizio immediato risale al febbraio 2020, mentre di gran lunga successive (settembre-ottobre 2020) sono le informative, che, avvalendosi dei dati provenienti dal server sequestrato in Costarica e acquisiti a mezzo di rogatoria, hanno fornito indicazioni idonee all'identificazione dei protagonisti, discendendone l'inapplicabilità dell'art. 297 cod. proc. pen. in relazione a quanto previsto dal terzo comma di tale disposizione (sul punto Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 235909). 7. Infondato, ai limiti dell'inammissibilità, risulta altresì il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. La doglianza ripropone il tema della medesimezza del sodalizio criminale, ma non è idonea a vulnerare la valutazione del Tribunale, che ha complessivamente dato conto degli elementi sulla cui base ha ravvisato la diversità della consorteria, al di là dell'utilizzo di talune modalità analoghe e del ruolo strategico assunto da Riitano, essendo inoltre inconferenti le deduzioni concernenti il carattere aperto della contestazione, confrontata con la data dell'originaria sottoposizione del ricorrente a misura cautelare nel separato procedimento, fermo restando che diverse risultano le contestazioni relative ai reati fine, formulate in questa sede nei confronti del ricorrente. 8. Inammissibile risulta il quarto motivo, avente ad oggetto profili di inutilizzabilità o di nullità. 8.1. La deduzione riguardante l'inefficacia della misura agli effetti dell'art.309, comma 5 e 10 cod. proc. pen. è generica e comunque manifestamente infondata, in quanto, a fronte di quanto sul punto rilevato dal Tribunale, il ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che non erano stati depositati ai fini del giudizio di riesame gli stessi atti già posti a disposizione del G.I.P. ai fini dell'adozione della misura (Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885). Inoltre, non è stato specificamente indicato in che modo eventuali atti non trasmessi avrebbero influito sulla ricostruzione del quadro indiziario. 8.2. Priva di rilievo risulta la deduzione incentrata sull'acquisizione in udienza e sulla valorizzazione da parte del Tribunale della nota proveniente dalla Procura di Rotterdam: anche in questo caso non è stato dedotto che l'atto fosse stato sottoposto al G.I.P. fermo restando che, trattandosi di atto di rilievo processuale, influente sulla validità delle acquisizioni, ben avrebbe potuto essere acquisito nel corso del giudizio di riesame (S.U. n. 19853 del 27/3/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv 221393). 8.3. Deve altresì rimarcarsi che risulta comunque generica, in assenza di puntuale attestazione di cancelleria, avente ad oggetto l'indicazione degli atti effettivamente presenti, l'eccezione relativa alla mancanza, nel compendio, di taluni atti, a fronte di quanto rilevato dal Tribunale circa la presenza degli atti rilevanti. 8.4. Quanto poi al tema delle rogatorie, va rimarcato che la deduzione risulta ancora una volta aspecifica. Sul punto il Tribunale ha sottolineato che tutte le rogatorie avevano avuto regolare esecuzione e che era stata attestata l'integrità forense dei dati provenienti dal Costarica: deve invero chiarirsi, sulla base di una verifica del contenuto del fascicolo trasmesso, consentita dalla natura processuale della deduzione, che con l'informativa del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Procura di Rotterdam aveva inteso riferirsi all'esecuzione di tutte le rogatorie, che tra le rogatorie era compresa quella n. 5/18 -oggetto dell'allegato 4 della memoria difensiva-, cui era riferibile la nota della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], diretta al [OSCURATO:PERSONA], e che con nota della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era dato conto della informativa del 13/1/2020, in merito all'integrità forense dei dati acquisiti.A fronte di ciò la doglianza formulata nel ricorso non si confronta con il quadro emergente dal provvedimento impugnato, fermo restando che la prospettata inutilizzabilità di talune risultanze non è specificamente correlata al quadro indiziario, al fine di farne emergere la concreta incidenza, che alla resa dei conti è solo genericamente ipotizzata (si richiama il principio per cui «è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato»: Sez. U. n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416). 9. Il quinto motivo, riguardante l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è inammissibile, per difetto di interesse, come già correttamente ritenuto dal Tribunale, in quanto la sussistenza o meno di tale aggravante non influisce in modo decisivo sul quadro cautelare, in relazione alla durata dei termini di custodia e in relazione all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., valorizzata dal Tribunale sulla base della contestazione dell'ipotesi associativa, fermo restando che le esigenze di cautela sono state ravvisate anche in ragione della dimensione del traffico, del suo carattere internazionale e del ruolo assunto dal ricorrente. 10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
Sentenza Cassazione n. 02122/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris