CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio. Si contestava allo stesso - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per il quale si è proceduto separatamente - di aver apposto su un'autovettura Rover provento di furto una targa appartenente al figlio Marco, al fine di ostacolare l'accertamento della sua provenienza delittuosa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'acquisizione della testimonianza cartolare del teste [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe stata effettuata, ai sensi dell'art. 512 del codice di rito, senza eseguire le opportune ricerche e senza considerare che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato disposto un accompagnamento coattivo mai eseguito dalla Procura. 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. La necessità che l'ingresso nel fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni di testimoni assenti nella dimensione cartolare - e, dunque, non assunte in contraddittorio - sia preceduta da accurate ricerche per tentare, ove possibile, di attuare il contraddittorio dibattimentale è affermata costantemente dalla Corte di Cassazione e trova ulteriore conferma nella giurisprudenza convenzionale (Sez. U, Sentenza n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.F. Rv. 250197 - 01; Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] v. [OSCURATO:PERSONA], e Corte Edu, Grande Camera, 15 dicembre 2015, Schatschaschwili v. Germania). Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello rilevava che, dall'incarto processuale, emergeva che erano state effettuate ricerche molto accurate per rinvenire [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il 5 maggio 2016 i carabinieri della stazione di Aprilia comunicavano che [OSCURATO:PERSONA] non era reperibile all'indirizzo di Aprilia, via del Pioppeto 12, che lo stesso non risultava censito all'anagrafe e che non risultava aver svolto attività lavorativa nel territorio di quel comune. Inoltre: il 1 novembre 2018 i carabinieri della stazione di Nettuno comunicavano che all'indirizzo di via Cervicione n. 5 [OSCURATO:PERSONA] non era reperibile e che la famiglia Cordua, proprietaria dell'immobile dal 2015, aveva riferito di non conoscere il testimone. Infine: il 5 luglio 2020 i carabinieri della stazione di Aprilia ribadivano che l'imputato non era reperibile nel territorio di quel comune. Veniva, da ultimo, acquisito un certificato del DAP, che dimostrava che il testimone non era detenuto; e risultava attestato che all'anagrafe non risultavano indirizzi differenti rispetto a quelli dove erano state effettuate le ricerche.Emerge pertanto che i tentativi di reperire [OSCURATO:PERSONA] sono stati molteplici ed accurati, sicché può ritenersi che le ricerche, ampie ed accurate, legittimino l'acquisizione della testimonianza nella dimensione cartolare. 2.2.Violazione di legge (artt. 110, 648-bis cod.pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma di responsabilità per riciclaggio: le circostanze indicate dai giudici di merito a sostegno dell'affermazione di responsabilità e, segnatamente, la considerazione relativa al fatto che "i collaboratori di Marchese non avrebbero permesso l'ingresso nel locale al ricorrente, se lo stesso non fosse stato coinvolto nel riciclaggio", cederebbe di fronte alla considerazione che tali soggetti non sono stati mai indagati; inoltre dal fatto che fosse stato consentito l'ingresso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non poteva desumersi la conoscenza da parte di costoro dell'attività illecita posta all'interno dell'officina; a ciò si aggiungeva il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era recato all'interno del garage per pochi minuti, accompagnato da un testimone che non aveva effettuato nessun intervento sull'autovettura e che e non era fuggito - a differenza di Marchese - al momento della irruzione dei carabinieri. 2.2.1. La doglianza non è consentita in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate — o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso di specie la Corte di appello, confermando le valutazioni del primo giudice, rilevava come l'imputato, al momento dell'intervento dei carabinieri, veniva sorpreso all'interno dell'autofficina gestita da [OSCURATO:PERSONA] dove si trovava la Rover sul cui portellone era stata montata la targa regolarmente assegnata ad altra vettura, intestata al figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Dal verbale riportante le sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] risultava chiaramente che il 12 Aprile 2007 l'imputato si era recato presso l'autofficina di Marchese e vi aveva fatto ingresso nonostante l'assenza dello stesso. Tale elementi venivano valorizzati dalla Corte di appello che, con motivazione non manifestamente illogica, rilevava che i collaboratori di Marchese, che disponevano delle chiavi di accesso all'officina, non avrebbero mai permesso l'ingresso nei locali dove si trovavano vetture provento di furto in assenza del titolare (pag. 2 della sentenza impugnata). Peraltro il fatto che la targa apposta sul veicolo rubato fosse riferibile all'autovettura intestata al figlio del confermava l'apporto concorsuale dello stesso al consumato riciclaggio. 2.3. Violazione di legge (art. 56, 648-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del tentativo: si deduceva che la mera apposizione della targa sul veicolo non era sufficiente a consumare il delitto di riciclaggio. 2.3.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza - correttamente richiamata dalla Corte di merito - secondo cui la manomissione di elementi identificativi di un veicolo (targa, numero di telaio, numeri di identificazione di parti meccaniche) integra il delitto di riciclaggio, perché ostacola l'accertamento della provenienza del bene (tra le altre: Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059 - 01; Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv. 279703). 2.4. Violazione di legge giudizio di motivazione in ordine la mancata concessione dell'attenuante prescritta dall'articolo 648-bis, comma 3, cod. pen. si deduceva che la pena del reato presupposto doveva essere valutata calcolando non solo le aggravanti, ma anche le attenuanti; nel caso di specie l'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4) cod. pen., riconosciuta in fatto, anche se posta in giudizio di sola equivalenza con le aggravanti (esposizione sulla pubblica via e violenza sulle cose) avrebbero abbattuto la pena consentendo l'applicazione dell'attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 648-bis cod. pen. 2.4.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto il ricorrente allega circostanze non corrispondenti a quelle emergenti dal fascicolo processuale considerato che la Corte d'appello aveva ritenuto (a) che il riconoscimento della recidiva fosse oggetto di preclusione processuale - in quanto la stessa non era stata contestata con la prima impugnazione - e (b) che non vi fossero gli estremi per inquadrare il fatto come di lieve entità (pag. 3 della sentenza impugnata). 2.5. violazione di legge (art. 599-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la sentenza sarebbe stata emessa immediatamente dopo il rigetto del concordato senza che le parti avessero discusso e formulato le conclusioni nel merito. 2.5.1. Anche questa doglianza non trova alcun conforto nelle emergenze processuali considerato che dai verbali emerge come il rito fosse stato incardinato ab origine in forma cartolare e che, in tale forma, si sia compiutamente sviluppato. Segnatamente, emerge che il pubblico ministero aveva prestato - per iscritto - il proprio consenso all'applicazione della pena concordata, rassegnando in subordine le conclusioni da valutare nel caso in cui la pena concordata non fosse stata ritenuta congrua dalla Corte d'appello. Pertanto non risulta alcuna lesione del diritto al contraddittorio in quanto lo stesso, nella dimensione cartolare, risulta essere stato effettuato in relazione a tutte le fasi che hanno caratterizzato il procedimento: ovvero la prima fase, relativa alla richiesta di applicazione di pena concordata, che non è stata accolta dalla Corte d'appello, e la seconda, che ha visto la Corte d'appello decidere all'esito delle conclusioni rassegnate, in subordine, dalle parti. 2.6.Si dubitava, infine, della costituzionalità del divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva che rendeva in proporzione iniquo il trattamento sanzionatorio nei casi in cui fosse stata riconosciuta l'attenuante prevista dal terzo comma dell'art. 648-bis cod. pen. 2.6.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità, in quanto l'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 648-bis cod. pen. che rappresenta il presupposto dei dubbi di costituzionalità, nel caso di specie non è stata riconosciuta. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi