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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33996/2026

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osto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9tite le conclusioni del PG I udito7fefSoreRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, rilevata la genericità dei motivi dedotti, ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale della medesima città che ha dichiarato il ricorrente responsabile di due tentativi di furto in supermercato e ha contestualmente ordinato l'esecuzione della condanna.

Avverso siffatta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando l'erronea applicazione della legge penale e l'erroneità della motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.

Il ricorrente lamenta l'interpretazione estremamente formalistica adottata dalla Corte d'appello nell'intendere l'onere di specificità gravante sull'appellante e la conseguente compressione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Come correttamente ricordato dalla Corte d'appello nell'ordinanza impugnata, già prima dell'introduzione dell'art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen., l'atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., doveva contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta.

L'inosservanza di tale disposizione comportava l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, senza l'osservanza di particolari formalità né obbligo di previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n.12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 25974201; Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011 - dep. 21/04/2011, Amendola, Rv. 25028001).

Sull'argomento sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, le quali hanno affermato il principio secondo cui anche l'appello - al pari del ricorso per cassazione - è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.

Con la successiva introduzione nell'art. 581 cod. proc. pen., in forza della legge 23 giugno 2017, n. 103, del comma 1-bis, è stata codificata la costruzione già praticata nel diritto vivente sulla base del combinato disposto dagli articoli richiamati.La specificità dei motivi, pertanto, costituisce un requisito espresso di ammissibilità dell'impugnazione.

La norma suddetta richiede, dunque, «l'enunciazione specifica a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

In caso di appello, il tema della necessaria specificità dei motivi si raccorda direttamente al disposto dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., là dove «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti».

Ne deriva che lo scrutinio del giudice d'appello è dunque delimitato alle sole questioni che siano state fatte oggetto doglianza dall'appellante e consente una piena rivisitazione del merito, ma pur sempre nell'ambito del perimetro segnato da quanto devoluto con l'atto di appello.

Di qui la necessaria osservanza del principio di specificità nella rappresentazione delle censure al fine di consentire sia l'individuazione del devolutum, sia, entro tali limiti, la comprensione e l'apprezzamento della fondatezza delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo di controllo.

Si evitano così iniziative meramente dilatorie e defatigatorie, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo presidiato dall'art. 111, secondo comma, Cost.

Le richiamate Sez.

U, Galtelli, in motivazione, hanno precisato che le esigenze di specificità dei motivi in appello, anche se il giudizio si estende alla rivalutazione del fatto, non sono attenuate rispetto a quanto richiesto per il ricorso per cassazione.

Entrambe le impugnazioni, pur presentando tra loro profonde differenze, in quanto il giudizio di legittimità è a critica vincolata mentre quello d'appello e a critica libera, sono invece assimilabili ove si ponga mente ai requisiti dei rispettivi atti introduttivi, anche con specifico riferimento all'osservanza della prescrizione della specificità dei motivi.

Occorre, dunque, che le doglianze proposte svolgano, in entrambi i casi, una critica specifica, mirata e puntuale della decisione impugnata.

Sempre le Sez.

U Galtelli hanno poi precisato che il difetto di specificità può essere estrinseco o intrinseco.

Ricorre la prima ipotesi quando il ricorrente omette di raccordare la censura proposta con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, mentre ricorre la seconda ipotesi quando, a fondamento dei motivi, vengono allegati rilievi generici o astratti o, all'evidenza, non pertinenti al caso concreto.

In conclusione, dunque, «l'appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando muova censure indeterminate o confuse, laconiche, perplesse o ipotetiche, 2astratte e totalmente disancorate dal corredo motivazionale del provvedimento impugnato (aspecificità intrinseca) ovvero quando non espliciti in modo preciso le ragioni in fatto e in diritto delle censure mosse alla specifica articolazione (punto o capo) della decisione di cui si chiede la sottoposizione a controllo o non si confronti con i passaggi logico argomentativi della decisione appellata oggetto di confutazione, fermo restando che l'onere di specificità a carico dell'appellante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni siano state esposte nel provvedimento impugnato.» (Sez. 6, n. 18321 del 25/3/2021, Cova).

Siffatti consolidati principi sono stati tenuti in giusto conto nella sentenza impugnata che, dopo averli debitamente richiamati, ha evidenziato, in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., l'utilizzo da parte del ricorrente di «Una lunga formula di stile utile in qualsivoglia processo assolutamente sganciata dal caso concreto [...] ignorando completamente la specifica motivazione della sentenza di primo grado che sul punto ha sottolineato [...] la perseveranza dell'imputato di tentare furti di bevande alcoliche in un brevissimo arco temporale sempre nello stesso luogo [...] e la pregressa recidivanza precludeva di poter valutare il fatto complessivamente commesso come di particolare tenuità poiché oltre ad un valore particolarmente tenue del danno cagionato, come è noto, il comportamento penalmente rilevante deve essere non abituale».

La Corte di merito, quindi, correttamente, evidenziando l'assenza di correlazione tra impugnazione e ratio decidendi, ha ritenuto l'appello inammissibile.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s9tite le conclusioni del PG I udito7fefSoreRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, rilevata la genericità dei motivi dedotti, ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale della medesima città che ha dichiarato il ricorrente responsabile di due tentativi di furto in supermercato e ha contestualmente ordinato l'esecuzione della condanna. Avverso siffatta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando l'erronea applicazione della legge penale e l'erroneità della motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi. Il ricorrente lamenta l'interpretazione estremamente formalistica adottata dalla Corte d'appello nell'intendere l'onere di specificità gravante sull'appellante e la conseguente compressione del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come correttamente ricordato dalla Corte d'appello nell'ordinanza impugnata, già prima dell'introduzione dell'art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen., l'atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., doveva contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. L'inosservanza di tale disposizione comportava l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, senza l'osservanza di particolari formalità né obbligo di previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n.12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 25974201; Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011 - dep. 21/04/2011, Amendola, Rv. 25028001). Sull'argomento sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, le quali hanno affermato il principio secondo cui anche l'appello - al pari del ricorso per cassazione - è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. Con la successiva introduzione nell'art. 581 cod. proc. pen., in forza della legge 23 giugno 2017, n. 103, del comma 1-bis, è stata codificata la costruzione già praticata nel diritto vivente sulla base del combinato disposto dagli articoli richiamati.La specificità dei motivi, pertanto, costituisce un requisito espresso di ammissibilità dell'impugnazione. La norma suddetta richiede, dunque, «l'enunciazione specifica a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». In caso di appello, il tema della necessaria specificità dei motivi si raccorda direttamente al disposto dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., là dove «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti». Ne deriva che lo scrutinio del giudice d'appello è dunque delimitato alle sole questioni che siano state fatte oggetto doglianza dall'appellante e consente una piena rivisitazione del merito, ma pur sempre nell'ambito del perimetro segnato da quanto devoluto con l'atto di appello. Di qui la necessaria osservanza del principio di specificità nella rappresentazione delle censure al fine di consentire sia l'individuazione del devolutum, sia, entro tali limiti, la comprensione e l'apprezzamento della fondatezza delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo di controllo. Si evitano così iniziative meramente dilatorie e defatigatorie, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo presidiato dall'art. 111, secondo comma, Cost. Le richiamate Sez. U, Galtelli, in motivazione, hanno precisato che le esigenze di specificità dei motivi in appello, anche se il giudizio si estende alla rivalutazione del fatto, non sono attenuate rispetto a quanto richiesto per il ricorso per cassazione. Entrambe le impugnazioni, pur presentando tra loro profonde differenze, in quanto il giudizio di legittimità è a critica vincolata mentre quello d'appello e a critica libera, sono invece assimilabili ove si ponga mente ai requisiti dei rispettivi atti introduttivi, anche con specifico riferimento all'osservanza della prescrizione della specificità dei motivi. Occorre, dunque, che le doglianze proposte svolgano, in entrambi i casi, una critica specifica, mirata e puntuale della decisione impugnata. Sempre le Sez. U Galtelli hanno poi precisato che il difetto di specificità può essere estrinseco o intrinseco. Ricorre la prima ipotesi quando il ricorrente omette di raccordare la censura proposta con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, mentre ricorre la seconda ipotesi quando, a fondamento dei motivi, vengono allegati rilievi generici o astratti o, all'evidenza, non pertinenti al caso concreto. In conclusione, dunque, «l'appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando muova censure indeterminate o confuse, laconiche, perplesse o ipotetiche, 2astratte e totalmente disancorate dal corredo motivazionale del provvedimento impugnato (aspecificità intrinseca) ovvero quando non espliciti in modo preciso le ragioni in fatto e in diritto delle censure mosse alla specifica articolazione (punto o capo) della decisione di cui si chiede la sottoposizione a controllo o non si confronti con i passaggi logico argomentativi della decisione appellata oggetto di confutazione, fermo restando che l'onere di specificità a carico dell'appellante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni siano state esposte nel provvedimento impugnato.» (Sez. 6, n. 18321 del 25/3/2021, Cova). Siffatti consolidati principi sono stati tenuti in giusto conto nella sentenza impugnata che, dopo averli debitamente richiamati, ha evidenziato, in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., l'utilizzo da parte del ricorrente di «Una lunga formula di stile utile in qualsivoglia processo assolutamente sganciata dal caso concreto [...] ignorando completamente la specifica motivazione della sentenza di primo grado che sul punto ha sottolineato [...] la perseveranza dell'imputato di tentare furti di bevande alcoliche in un brevissimo arco temporale sempre nello stesso luogo [...] e la pregressa recidivanza precludeva di poter valutare il fatto complessivamente commesso come di particolare tenuità poiché oltre ad un valore particolarmente tenue del danno cagionato, come è noto, il comportamento penalmente rilevante deve essere non abituale». La Corte di merito, quindi, correttamente, evidenziando l'assenza di correlazione tra impugnazione e ratio decidendi, ha ritenuto l'appello inammissibile. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M
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