CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 08713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
consigliere [OSCURATO:PERSONA] la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31684/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- R.G.N. Ud. 27.2.2023 Pagina2di 3 - RGN 31684 /20 20 estensore cons. m.ferro contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE CAGLIARI in R.G. n. 1886/2019 depositatoil 22/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. BPER [OSCURATO:PERSONA] s.c. p.a. (mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].) [BANCA]impugna il decreto Trib. Cagliari 22.10.2020 in R.G. n. 1886/2019 che neha respinto l’ opposizione allo stato passivo de l fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[FALLIMENTO] avverso il decreto con cui già il giudice delegato aveva affermato:a) la nullità del contratto di mutuo fondiario 9.8.2002 stipulato dalla banca con la società Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( controllata dalla fallita),per violazione del limite di finanziabilità ex art.38 TUB , stante il valore deibeni inferiore all’importo erogato e così derivandon e la carenza della causa petendi posta dal credito re a fondamento della domanda di ins in uazione , avendoriguardo all’ipoteca volontaria (di secondo grado) rilasciata dalla fallita (terzodatore) il 1.12.2004 (insieme alla debitrice principale e rispettiva mente) suun proprio immobile , in occasione della ristrutturazione del debito ancora dovutoe di altro accollato ; b) il pregiudizio ai creditori della fidejussione che, sempreil 9.8.2002, la fallita – già in grave situazione debitoria - aveva prestato agaranzia delle obbligazioni assunte dalla cit. controllata (a sua volta poi fallita ) e per lo stesso massimale del fin anziamento (12,5 mln euro) ; c) la gratuità della citata garanzia ipotecaria prestata dalla fallita il 1.12.2004, senza Pagina3di 3 - RGN 31684 /20 20 estensore cons. m.ferro contestualitàcon l’assunzione del debito originario e senza che sussistessero, giàper tale ragione, i presupposti della disciplina di t utela fondiaria; d) in ogni caso, a volere considerare valida la fidejussione, l’inefficacia della garanzia realein cui si era poi trasformata di fatto la garanzia stessa per come alfine concessail 1.12.2004 per essere atto dispositivo in pregiudizio dei creditori ; 2. il tribunale , trattando l’opposizione per gruppi di contestazion i , ha ritenuto: a) il mutuo ipotecario fondiario concesso a Casa di [OSCURATO:PERSONA] era nullo per superamento del limite di garanzia dell’art.38 TUB ; b) alla stessa operazioneandava negata la conservazione contrattuale ex art.1424 c.c. ; c) eracosì accoglibile l’eccezione di revocatoria ordinaria al riguardo della ipo teca concessa nel 2004 a corrispettivo di una dilazione del debito restitutorio all’originaria finanziata (la controllata) ; d) era fondata l’eccezione di revocabilitàdella fidejussione prestata da casa di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore dellacontrollata; 3. la banc a ha avversato il decreto con nove motivi di ricorso ; la curatela viha resistito con controricorso ; le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: il Collegio ritiene , avuto riguardo in particolare al nono motivo , che non sussistanoi presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, laddovemerita approfondimento in pubblica udienza , per la sua rilevanza, la questionedella dedotta violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. per i quali la censuracontesta l’accoglimento del l’eccezione di revocatoria in via breve della fidejussione,che non p otrebbe – secondo il ricorrente - dirsi atto di disposizione patrimonialeo prestazion e di garanzia ai sensi della citata norma civilistica ; P.Q.M. laCorte rimet