CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 17987/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15906/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZAd ella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 6694/2017 depositata il20/11/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, sulla base di un unico motivo, ricorso per cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 6694/3/2017 in forza della quale era stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento ICI 2009 relativo ad alcuni terreni della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2. la società contribuente ha resistito con controricorso, successivamente depositando memoria con la quale ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio, essendosi avvalsa della procedura di definizione agevolata corrispondendo le somme dovute. [OSCURATO:PERSONA] 1. deve, in via preliminare, darsi atto che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato domanda di definizione agevolata con ricevuta di trasmissione del bonifico per l’importo di euro 764,72, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio; 2. in difetto di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 e/o di diniego, tenuto anche conto della circostanza che l’ente impositore nulla ha dedotto,va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d . l . n. 119/2018 , convertito, con modificazioni, nella legge 136/2018, rimanendo le spese a carico di chi le ha anticipate; 3. la tipologia di pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma latosensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; le spese rimangono a carico della parte chele ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 15marzo 202 4 . Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])