Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1605/2012
ECLI:EU:T:2012:243
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2012 —
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑17/09)
«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi informatici relativi ad un sistema di scambio elettronico di informazioni sulla previdenza sociale
(sistema [OSCURATO:PERSONA]) nel settore del coordinamento della previdenza sociale delle persone che si spostano in Europa — Rigetto dell’offerta di un candidato — Affidamento dell’appalto — Obbligo di motivazione — Trasparenza — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione — Carenza di interesse ad agire — Responsabilità extracontrattuale»
1.
Appalti pubblici dell’Unione europea — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Potere discrezionale delle istituzioni —
Sindacato giurisdizionale — Limiti (v. punto 37)
2.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura
di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi — Presa in considerazione, nell’ambito della motivazione, delle risposte
di un’istituzione alle domande di un offerente scartato — Presupposto (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002,
art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 38‑45, 56, 73)
3.
Appalti pubblici dell’Unione europea — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici — Obbligo di rispettare il principio
della parità di trattamento e di non discriminazione degli offerenti — Portata (Regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento
della Commissione n. 2342/2002) (v. punti 65‑68)
4.
Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente —
Nozione — Ricorso proposto da un offerente, scartato prima dello stadio che precede la decisione di aggiudicazione di un appalto
pubblico, avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente — Esclusione — Irricevibilità (Art. 230,
quarto comma, CE) (v. punti 114, 117‑120)
5.
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Danno certo ed effettivo — Danno da lucro
cessante — Danno futuro e ipotetico — Inammissibilità (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 122‑123)
6.
Procedura — Spese — Condanna della parte vittoriosa a sopportare le proprie spese nonché quelle dei ricorrenti — Presupposto
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 87, § 3) (v. punti 130‑132)
[OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito
del bando di gara d’appalto VT/2008/019 [OSCURATO:PERSONA], relativo alla fornitura di prodotti e servizi informatici nell’ambito
del sistema [OSCURATO:PERSONA] (GU 2008/S 111‑148 213), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro,
domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] kai Tilematikis AE è condannata alle spese.