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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02567/2023

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 15643 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore , rappresentata e difesa i n forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC : angelo - [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso quest’ultimonel suo studio in Roma, via Oslavia n. 62 Oggetto:art143 e segg.

Ti TUIR–onere della prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -controricorrente - avversola sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.460/09/21 depositata i n data 18 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l' A ssociazione L A [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento notificato per Ires , iva e Irap riferite al periodo di imposta2008; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l'Ufficio; - con la sen tenza gravata la CTR ha rigettato l'appello e confermato lapronuncia di primo grado ritenendo che l'Agenzia delle entrate non avesse provato adeguatamente la natura commerciale dell'attivitàsvolta dall'associazione o che comunque questa fosse prevalente rispetto all'attività statutaria; gli stessi verificatori avrebbero dato atto che l'associazione è un ente morale iscritto all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati disciplinati dalla legge regionale n. 22 del 1986; inoltre l'attività svoltadall'associazione di assistenza agli anziani indigenti sarebbe - secondo la sentenza impugnata - di per sé non commerciale in quanto svolta in regime di convenzion e con i comuni nell'osservanzadella ridetta legge regionale; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a due motivi; la contribuente resiste con controricorso e deposita memoriaillustrativa; Consideratoche: - il primo motivo di ricor so censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione degli art. 1, 143, 148, 149 TUIR, degliartt. 2, 3, 26 del d.P.R. n. 446 del 1997, dell’art. 4 del d.P.R. n.633 del 1972, dell’art. 2195 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. pe r avere il giudice dell’appello mancato di svolgere un ragionamento critico in ordine ai motivi di impugnazione affermando erroneamente che l'attività svolta di assistenza agli Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 anziani indigenti è di per sé attività non commerciale, senza considerarel’attività concretamente svolta dall’ente contribuente nél'avvenuta cancellazione della contribuente dall'anagrafe delle onlus a decorrere dal 1 gennaio 2008 con provvedimento definitivo;il che aveva fatto venir meno comunque le agevolazioni spettantiai fini dell'irap, tributo per il quale non era stata peraltro presentata la apposita dichiarazione né conseguentemente versataalcuna somma ; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione falsa applicazionedell'art. 148 e dell’art.49 TUIR dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.per avere la CTR siciliana palesemente errato nell’addossare all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'attività svolta dall'associazione avesse natura c ommerciale e che comunque non vi fossero i presupposti per l'applicazione delle normeagevolative mentre spettava al contribuente la prova della sussistenza dei presupposti previsti per fruire delle norme di agevolazioniinclusa la natura non commerciale d ell'attività svolta; - i motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamenteconnessi, sono ambedue fondati; - in effetti, la CTR ha erroneamente gravato l’Amministrazione dell’onere probatorio relativo all’esercizio da parte della contribuente di attività commerciale, mentre in realtà l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione dall’imposizione ordinaria riguardante ogni reddito e ognisoggetto percipiente - anche con riguardo alle previsioni di cuiagli artt. 143, 148, 149 TUIR e delle disposizioni a fini IRAP e IVA collegata - è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16032; Cass.n. 22598 del 20/10/2006; Cass. n. 28005 del 25/11/2008;Cass. n. n. 11456 del 12/05/2010; Cass. n. 3360 del 12/02/2013;Cass. n. 23167 del 04/10/2017); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - nel ritenere gravato di tal onere l’Ufficio, inoltre, la CTR non ha minimamente accertato, motivando sul punto alla luce delle prospettazionie del le prove dedotte in giudizio, l’effettiva attività nei fatti e in concreto svolta dall’associazione contribuente, limitandosiin modo tautologico e puramente assertivo a ritenere in se stessa non commerciale l'attività formalmente dichiarata come di assist enza agli anziani indigenti , senza esaminare l’attivitàconcretamente svolta ; - pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata integralmente cassata con rinvio al giudice dell'appello che procederàa nuovo esame del merito nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 15643 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore , rappresentata e difesa i n forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (PEC : angelo - [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso quest’ultimonel suo studio in Roma, via Oslavia n. 62 Oggetto:art143 e segg. Ti TUIR–onere della prova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -controricorrente - avversola sentenz a della [OSCURATO:PERSONA] del l a Sicilia n.460/09/21 depositata i n data 18 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l' A ssociazione L A [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di accertamento notificato per Ires , iva e Irap riferite al periodo di imposta2008; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l'Ufficio; - con la sen tenza gravata la CTR ha rigettato l'appello e confermato lapronuncia di primo grado ritenendo che l'Agenzia delle entrate non avesse provato adeguatamente la natura commerciale dell'attivitàsvolta dall'associazione o che comunque questa fosse prevalente rispetto all'attività statutaria; gli stessi verificatori avrebbero dato atto che l'associazione è un ente morale iscritto all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati disciplinati dalla legge regionale n. 22 del 1986; inoltre l'attività svoltadall'associazione di assistenza agli anziani indigenti sarebbe - secondo la sentenza impugnata - di per sé non commerciale in quanto svolta in regime di convenzion e con i comuni nell'osservanzadella ridetta legge regionale; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle entrate con atto affidato a due motivi; la contribuente resiste con controricorso e deposita memoriaillustrativa; Consideratoche: - il primo motivo di ricor so censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione degli art. 1, 143, 148, 149 TUIR, degliartt. 2, 3, 26 del d.P.R. n. 446 del 1997, dell’art. 4 del d.P.R. n.633 del 1972, dell’art. 2195 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. pe r avere il giudice dell’appello mancato di svolgere un ragionamento critico in ordine ai motivi di impugnazione affermando erroneamente che l'attività svolta di assistenza agli Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 anziani indigenti è di per sé attività non commerciale, senza considerarel’attività concretamente svolta dall’ente contribuente nél'avvenuta cancellazione della contribuente dall'anagrafe delle onlus a decorrere dal 1 gennaio 2008 con provvedimento definitivo;il che aveva fatto venir meno comunque le agevolazioni spettantiai fini dell'irap, tributo per il quale non era stata peraltro presentata la apposita dichiarazione né conseguentemente versataalcuna somma ; - il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione falsa applicazionedell'art. 148 e dell’art.49 TUIR dell’art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.per avere la CTR siciliana palesemente errato nell’addossare all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'attività svolta dall'associazione avesse natura c ommerciale e che comunque non vi fossero i presupposti per l'applicazione delle normeagevolative mentre spettava al contribuente la prova della sussistenza dei presupposti previsti per fruire delle norme di agevolazioniinclusa la natura non commerciale d ell'attività svolta; - i motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamenteconnessi, sono ambedue fondati; - in effetti, la CTR ha erroneamente gravato l’Amministrazione dell’onere probatorio relativo all’esercizio da parte della contribuente di attività commerciale, mentre in realtà l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione dall’imposizione ordinaria riguardante ogni reddito e ognisoggetto percipiente - anche con riguardo alle previsioni di cuiagli artt. 143, 148, 149 TUIR e delle disposizioni a fini IRAP e IVA collegata - è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16032; Cass.n. 22598 del 20/10/2006; Cass. n. 28005 del 25/11/2008;Cass. n. n. 11456 del 12/05/2010; Cass. n. 3360 del 12/02/2013;Cass. n. 23167 del 04/10/2017); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - nel ritenere gravato di tal onere l’Ufficio, inoltre, la CTR non ha minimamente accertato, motivando sul punto alla luce delle prospettazionie del le prove dedotte in giudizio, l’effettiva attività nei fatti e in concreto svolta dall’associazione contribuente, limitandosiin modo tautologico e puramente assertivo a ritenere in se stessa non commerciale l'attività formalmente dichiarata come di assist enza agli anziani indigenti , senza esaminare l’attivitàconcretamente svolta ; - pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata integralmente cassata con rinvio al giudice dell'appello che procederàa nuovo esame del merito nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia
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