CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12140/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il travisamento del motivo di appello finalizzato alla rinnovazione del dibattimento, è del tutto generico, non specificando il ricorrente l'assoluta necessità e decisività della prova non ammessa e limitandosi a rimarcare la relazione esistente tra il teste e la persona offesa; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità è, del pari, generico, risolvendosi nella mera evocazione di un frammento di testimonianza di cui sia assume l'errata valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente