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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 10515/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 018CIKT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 34890/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo, con un unico motivo, vizio motivazionale in relazione alla mancata riduzione massima per le concesse circostanze attenuanti generiche ed all'entità degli aumenti per la conti- nuazione.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Con tutta evidenza, non v'è alcuna violazione di legge nell'effettuare una ri- duzione della pena ex art. 62 bis c.p. in misura inferiore ad 1/3.

E nel caso che ci occupa non sussiste neanche il denunciato vizio motivazionale, in quanto, con mo- tivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto la Corte territoriale ha ritenuto di valutare che la riduzione per le circostanze attenuanti generiche era stata operata dal primo giudice "in rapporto all'elevato minimo edittale" del rite- nuto primo comma dell'art. 73 Dpr. 309/90 per "esigenze di equo contenimento del trattamento sanzionatorio".

E tali esigenze, del tutto logicamente, sono state ritenute attenuarsi una volta ricondotto il reato in contestazione nell'alveo di cui al quinto comma.

Pertanto, i giudici del gravame del merito hanno esercitato il loro potere di- screzionale di operare una riduzione più contenuta ed aumenti per la continuazione che tenessero conto dei precedenti penali da cui è gravato l'imputato e della gra- vità dei fatti, nel solco tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha costantemente affermato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motiva- zione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, anche attraverso l'adozione, in sen- tenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr. ex multis Sez. 4, n. 54966 del 20/9/2017, Romagnoli, Rv. 271524).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 34890/2022 R.G. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il CqRigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 018CIKT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 34890/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo, con un unico motivo, vizio motivazionale in relazione alla mancata riduzione massima per le concesse circostanze attenuanti generiche ed all'entità degli aumenti per la conti- nuazione. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Con tutta evidenza, non v'è alcuna violazione di legge nell'effettuare una ri- duzione della pena ex art. 62 bis c.p. in misura inferiore ad 1/3. E nel caso che ci occupa non sussiste neanche il denunciato vizio motivazionale, in quanto, con mo- tivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto la Corte territoriale ha ritenuto di valutare che la riduzione per le circostanze attenuanti generiche era stata operata dal primo giudice "in rapporto all'elevato minimo edittale" del rite- nuto primo comma dell'art. 73 Dpr. 309/90 per "esigenze di equo contenimento del trattamento sanzionatorio". E tali esigenze, del tutto logicamente, sono state ritenute attenuarsi una volta ricondotto il reato in contestazione nell'alveo di cui al quinto comma. Pertanto, i giudici del gravame del merito hanno esercitato il loro potere di- screzionale di operare una riduzione più contenuta ed aumenti per la continuazione che tenessero conto dei precedenti penali da cui è gravato l'imputato e della gra- vità dei fatti, nel solco tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha costantemente affermato che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motiva- zione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, anche attraverso l'adozione, in sen- tenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr. ex multis Sez. 4, n. 54966 del 20/9/2017, Romagnoli, Rv. 271524). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 34890/2022 R.G. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2023 Il CqRigli
Sentenza Cassazione n. 10515/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris