CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 27629/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 924/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 13587/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Firenze, il 4 marzo 2025 confermava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza con motivazione contestuale. Poiché si era proceduto con rito cartolare, l’esito del giudizio veniva comunicato via pec al ricorrente lo stesso 4 marzo 2025. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] il 22 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27629/2025 Roma, lì, 28/07/2025 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre i quindici giorni dal deposito della motivazione contestuale, in violazione dei termini indicati dall’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 13 maggio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]