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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 44746/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 47-ter

I. n. 375 del 1975 e 385, 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione.

Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso appare oltre che generico anche improponibile, svolgendosi in linea di mero fatto mentre i restanti denunziano insussistenti vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. ed alla ribadita rilevanza della contestata recidiva (v. pag. 4 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere M e1 rrsore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 47-ter I. n. 375 del 1975 e 385, 99 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione. Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso appare oltre che generico anche improponibile, svolgendosi in linea di mero fatto mentre i restanti denunziano insussistenti vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. ed alla ribadita rilevanza della contestata recidiva (v. pag. 4 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere M e1 rrsore I
Sentenza Cassazione n. 44746/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris