CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 39551/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], /14 n avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rimini per il delitto di evasione, ritenendo l'impugnazione priva dei requisiti mininnali richiesti dall'art.581 cod. proc. pen. 1. Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto non si è confrontata innanzitutto con la richiesta istruttoria e discutere il datore di lavoro del ricorrente tali da determinare l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. atteso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. 2. Con orientamento espresso a Sezioni unite, puntualmente richiamato dall'ordinanza impugnata, la Corte di legittimità ha stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Come correttamente rappresentato dalla Corte di appello nell'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] pur ammettendo di essere stato trovato alle ore 20 e 10 nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] - Comune diverso sia da quello in cui scontava gli arresti domiciliari, sia da quello in cui era stato autorizzato a lavorare sino alle 18 - si è limitato a censurare, con enunciati espressi in modo generico e assertivo, la sentenza di primo grado sia per avere escluso rilievo alla circostanza che l'avvenuta evasione fosse da ascrivere alla volontà di "fare un favore al datore di lavoro", omettendo tuttavia di specificare per quali motivi questo fosse un elemento decisivo per escludere la responsabilità dell'imputato; sia per non avere applicato l'art. 131-bis cod. pen. di cui è stata solo invocata la sussistenza dei presupposti, senza delinearli nel caso di specie, così confermando la natura assertiva dell'impugnazione. 3. Il motivo di ricorso, invece di confrontarsi puntualmente con le ragioni alla base del giudizio di inammissibilità, si è limitato ad una prospettazione a sua volta generica, del tutto inidonea a confutare -sotto il profilo delle ricadute sul piano giuridico- le valutazioni della Corte, così da risultare non solo manifestamente infondato, ma prima ancora esso stesso aspecifico. 4. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]