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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20945/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ridotto la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 23 comma 4

I. n. 110 del 1975; considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della continuazione con altre sentenze passate in giudicato, è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, nonché volto a sollecitare una diversa valutazione di elementi di fatto, operazione preclusa in questa sede: la Corte territoriale ha infatti condivisibilmente osservato di non poter ritenere la medesimezza del disegno criminoso con i fatti già giudicati, in considerazione del carattere occasionale dei commessi reati; rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura sollevata in atto di appello e risolta con motivazione che risulta congrua ed adeguata, immune da censure, avendo la Corte territoriale evidenziato come la presenza in capo all'Astuto di plurimi precedenti anche specifici "rendono i fatti da giudicare senz'altro significativi di una personalità criminosa do maggiore spessore". ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ridotto la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 23 comma 4 I. n. 110 del 1975; considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della continuazione con altre sentenze passate in giudicato, è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, nonché volto a sollecitare una diversa valutazione di elementi di fatto, operazione preclusa in questa sede: la Corte territoriale ha infatti condivisibilmente osservato di non poter ritenere la medesimezza del disegno criminoso con i fatti già giudicati, in considerazione del carattere occasionale dei commessi reati; rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura sollevata in atto di appello e risolta con motivazione che risulta congrua ed adeguata, immune da censure, avendo la Corte territoriale evidenziato come la presenza in capo all'Astuto di plurimi precedenti anche specifici "rendono i fatti da giudicare senz'altro significativi di una personalità criminosa do maggiore spessore". ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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