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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 33126/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5488/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- e sul ricorso iscritto al n. 5489/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente entrambi avverso la medesima SENTENZA della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – sez. staccata di Siracusa n.8127/2022,depositata il 30/09/2022 Rilevato che con i ricorsi di cui in epigrafe la ricorrente Agenzia delle entrate ha depositato in pari data, duplicandola, la medesima impugnazione avverso la stessa sentenza n. 8127/2022, depositata il 30 settembre 2022 dalla Corte di giustizia tributaria della Sicilia – sezione staccata di Siracusa-; che in ciascun giudizio è stata resa identica proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione delleanzidette propost e di identico contenuto senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto che i ricorsi debbano essere riuniti, come peraltro espressamente richiesto da parte controricorrente; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ciascun ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione dei giudizi riuniti di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Previa riunione del giudizio n.

RG 5489/2023 al giudizio n.

RG 5488/2023, dichiara estintii giudizi riuniti di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese deigiudizi riuniti di legittimità, che liquida in complessivi e uro 1.300 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5488/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente- e sul ricorso iscritto al n. 5489/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato indirizzo PEC -controricorrente entrambi avverso la medesima SENTENZA della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – sez. staccata di Siracusa n.8127/2022,depositata il 30/09/2022 Rilevato che con i ricorsi di cui in epigrafe la ricorrente Agenzia delle entrate ha depositato in pari data, duplicandola, la medesima impugnazione avverso la stessa sentenza n. 8127/2022, depositata il 30 settembre 2022 dalla Corte di giustizia tributaria della Sicilia – sezione staccata di Siracusa-; che in ciascun giudizio è stata resa identica proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione delleanzidette propost e di identico contenuto senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto che i ricorsi debbano essere riuniti, come peraltro espressamente richiesto da parte controricorrente; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ciascun ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione dei giudizi riuniti di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Previa riunione del giudizio n. RG 5489/2023 al giudizio n. RG 5488/2023, dichiara estintii giudizi riuniti di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese deigiudizi riuniti di legittimità, che liquida in complessivi e uro 1.300 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acce
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