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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15597/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli li riestd, che ha confermato il proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di minaccia aggravata commesso il 4 agosto 2013.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto prevalente rispetto all'esclusione della punibilità prevista ex art. 131-bis cod. pen., è fondato, posto che: - il termine di prescrizione del reato contestato al ricorrente era già decorso ad oggi, in ragione del fatto che la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen., che innalza il tempo di prescrizione massima ex art. 161 cod. pen. di due terzi rispetto al termine ordinario previsto come primo limite dall'art. 157 cod. pen., non può ritenersi che sia stata valutata come sussistente in quanto, nei confronti dell'imputato, vi era stata decisione di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sin dal primo grado, con esclusione, quindi, di qualsiasi verifica di una sua maggior pericolosità desumibile dal delitto commesso; - La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per [imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 43700 del 28/9/2021, Glorioso, Rv. 282214).

3. Rilevato, pertanto, che deve dichiararsi la prescrizione del reato, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 8 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli li riestd, che ha confermato il proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di minaccia aggravata commesso il 4 agosto 2013. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto prevalente rispetto all'esclusione della punibilità prevista ex art. 131-bis cod. pen., è fondato, posto che: - il termine di prescrizione del reato contestato al ricorrente era già decorso ad oggi, in ragione del fatto che la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen., che innalza il tempo di prescrizione massima ex art. 161 cod. pen. di due terzi rispetto al termine ordinario previsto come primo limite dall'art. 157 cod. pen., non può ritenersi che sia stata valutata come sussistente in quanto, nei confronti dell'imputato, vi era stata decisione di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sin dal primo grado, con esclusione, quindi, di qualsiasi verifica di una sua maggior pericolosità desumibile dal delitto commesso; - La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per [imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 43700 del 28/9/2021, Glorioso, Rv. 282214). 3. Rilevato, pertanto, che deve dichiararsi la prescrizione del reato, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 8 f