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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10538/2026

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to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], DIPARTIMENTO DELL’[OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari; sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari che, accogliendo il reclamo ex art. 35 bis l. 26 luglio 1975, n. 354, di [OSCURATO:PERSONA], detenuto al regime speciale di cui all’art. 41 bis Ord. pen., ha disposto che l’[OSCURATO:PERSONA] consenta al [OSCURATO:PERSONA] di effettuare, ove richiesto, colloqui visivi mensili mediante videochiamata con il nipote [OSCURATO:PERSONA] e con il genero [OSCURATO:PERSONA], entrambi detenuti allo stesso regime in istituti diversi.

Riportato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza e dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dall’Ufficio di sorveglianza di L’Aquila un provvedimento favorevole allo svolgimento di colloqui telefonici mensili con lo zio [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che non erano emerse problematiche di sicurezza ostative, né condotte a rischio degli interlocutori si erano palesate in occasione dei colloqui telefonici effettuati.

Rammentato che le richieste di colloqui telefonici dei detenuti devono essere generalmente accolte dall’amministrazione, in ossequio alla circolare del 2 ottobre 2017 del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA], salvo che dal parere della Direzione distrettuale antimafia competente o da altri elementi acquisiti emergano preminenti esigenze di sicurezza che sconsiglino i contatti, i giudici della sorveglianza hanno ritenuto inidonee ad integrare concreti e rilevanti elementi ostativi le circostanze prospettate nel parere della Direzione distrettuale antimafia di Napoli in ordine alla perdurante operatività del sodalizio di appartenenza e alla recente adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di numerosi soggetti ritenuti affiliati.

2. Avverso l’ordinanza ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Cagliari per conto della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della Giustizia, articolando cinque motivi, tramite i quali eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con richiami a precedenti giurisprudenziali. 2.1 Con il primo motivo lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto al detenuto una facoltà generalizzata di effettuare colloqui con i familiari sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis Ord. pen., in assenza di un pregiudizio attuale e grave all’esercizio di un diritto soggettivo ai sensi dell’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia calibrato le esigenze di sicurezza sul comportamento individuale del detenuto, senza valutare l’intero contesto criminale di riferimento, in relazione a quanto evidenziato nel parere della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. 2.3 Con il terzo motivo denuncia l’omesso bilanciamento dei valori in gioco, avuto riguardo alle finalità di sicurezza perseguite dal regime differenziato speciale, all’appartenenza dei congiunti dell’instante alla medesima associazione criminale con ruoli di rilievo, al momento di criticità della congrega per effetto delle operazioni di polizia eseguite. 2.4 Con il quarto motivo censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha attribuito rilievo allo svolgimento di pregressi colloqui telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei quali non si erano manifestate criticità. 2.5 Con il quinto motivo sottopone a critica il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, nella parte in cui ha ritenuto le modalità di controllo tramite ascolto e registrazione dei colloqui idonee a neutralizzare i pericula per la sicurezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento, essendo fondati gli articolati motivi di censura.

2. Nella ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non escluda, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., legato da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417).

In una prospettiva che non finisca per svalutare le esigenze di sicurezza a fondamento del regime detentivo speciale, si è sottolineata nondimeno la necessità di operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, se ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare il diritto del detenuto a coltivare l’affettività familiare, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287288 - 01).

In tema di colloqui telefonici sostitutivi del soggetto sottoposto al regime penitenziario differenziato speciale con altri familiari, anch’essi ristretti, si è affermato il principio di diritto, secondo cui deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Rv. 283496 - 01): il riferimento alla circolare dipartimentale investe l’art. 16.2, a tenore del quale «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione».

Pur in presenza di rigorose modalità di controllo tramite ascolto e registrazione dei colloqui, la Circolare del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] richiede lo svolgimento di un’indagine sulle esigenze di sicurezza, le quali possono prevalere sul diritto al colloquio: ciò in quanto, il colloquio, specialmente se audiovisivo, può consentire agevolmente lo scambio di informazioni sospette o pericolose, sia con l’uso di parole criptiche, sia anche solo con l’atteggiamento del corpo o del volto, difficilmente intercettabili e che, una volta trasmesse, raggiungono il loro scopo, anche qualora il colloquio venga immediatamente interrotto (Sez. 1, n. 21837 del 10/04/2025, [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, n.m.).

L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza non si conforma alle richiamate indicazioni giurisprudenziali.

Nel confermare la decisione del Magistrato di sorveglianza, in ragionedell’insussistenza di esigenze di sicurezza ostative, oblitera, con motivazione apodittica, le situazioni di pericolosità attuali e concrete prospettate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ricondotte dall’autorità inquirente alla posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA] nel clan [OSCURATO:PERSONA] e alla persistente operatività dell’associazione, conclamata da recenti operazioni di polizia che hanno attinto numerosi affiliati: come già osservato da questa Corte, è notorio che simili operazioni, disarticolando i vertici dell’associazione, creano la necessità di una sua ricostituzione, della individuazione di nuovi rappresentanti e dell’adozione delle strategie necessarie per mantenere o ripristinare il controllo sul territorio (così Sez. 1, n. 21558 del 26/03/2025, Ministero della Giustizia, n. m.).

L’ordinanza impugnata non ha operato un effettivo bilanciamento tra il diritto del detenuto all’affettività e al mantenimento dei rapporti familiari e le esigenze di sicurezza, in costanza della sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] a un regime penitenziario specificamente rivolto a impedire contatti tra appartenenti alla medesima organizzazione criminale, obiettivo che finisce per essere ancor più svilito dalla concessione di una generalizzata facoltà di svolgere colloqui, a richiesta, coi congiunti sottoposti al regime speciale, pur nei limiti di cui all’art. 41 bis, comma 2 quater, Ord. pen. 3.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza oggetto di ricorso, con rinvio al Tribunale di sorvegl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], DIPARTIMENTO DELL’[OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari; sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari che, accogliendo il reclamo ex art. 35 bis l. 26 luglio 1975, n. 354, di [OSCURATO:PERSONA], detenuto al regime speciale di cui all’art. 41 bis Ord. pen., ha disposto che l’[OSCURATO:PERSONA] consenta al [OSCURATO:PERSONA] di effettuare, ove richiesto, colloqui visivi mensili mediante videochiamata con il nipote [OSCURATO:PERSONA] e con il genero [OSCURATO:PERSONA], entrambi detenuti allo stesso regime in istituti diversi. Riportato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza e dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dall’Ufficio di sorveglianza di L’Aquila un provvedimento favorevole allo svolgimento di colloqui telefonici mensili con lo zio [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza ha rilevato che non erano emerse problematiche di sicurezza ostative, né condotte a rischio degli interlocutori si erano palesate in occasione dei colloqui telefonici effettuati. Rammentato che le richieste di colloqui telefonici dei detenuti devono essere generalmente accolte dall’amministrazione, in ossequio alla circolare del 2 ottobre 2017 del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA], salvo che dal parere della Direzione distrettuale antimafia competente o da altri elementi acquisiti emergano preminenti esigenze di sicurezza che sconsiglino i contatti, i giudici della sorveglianza hanno ritenuto inidonee ad integrare concreti e rilevanti elementi ostativi le circostanze prospettate nel parere della Direzione distrettuale antimafia di Napoli in ordine alla perdurante operatività del sodalizio di appartenenza e alla recente adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale nei confronti di numerosi soggetti ritenuti affiliati. 2. Avverso l’ordinanza ricorre l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Cagliari per conto della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della Giustizia, articolando cinque motivi, tramite i quali eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con richiami a precedenti giurisprudenziali. 2.1 Con il primo motivo lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto al detenuto una facoltà generalizzata di effettuare colloqui con i familiari sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis Ord. pen., in assenza di un pregiudizio attuale e grave all’esercizio di un diritto soggettivo ai sensi dell’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. 2.2. Con il secondo motivo si duole che il Tribunale abbia calibrato le esigenze di sicurezza sul comportamento individuale del detenuto, senza valutare l’intero contesto criminale di riferimento, in relazione a quanto evidenziato nel parere della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. 2.3 Con il terzo motivo denuncia l’omesso bilanciamento dei valori in gioco, avuto riguardo alle finalità di sicurezza perseguite dal regime differenziato speciale, all’appartenenza dei congiunti dell’instante alla medesima associazione criminale con ruoli di rilievo, al momento di criticità della congrega per effetto delle operazioni di polizia eseguite. 2.4 Con il quarto motivo censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha attribuito rilievo allo svolgimento di pregressi colloqui telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei quali non si erano manifestate criticità. 2.5 Con il quinto motivo sottopone a critica il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, nella parte in cui ha ritenuto le modalità di controllo tramite ascolto e registrazione dei colloqui idonee a neutralizzare i pericula per la sicurezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento, essendo fondati gli articolati motivi di censura. 2. Nella ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non escluda, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., legato da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell’istituto o per quella pubblica (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417). In una prospettiva che non finisca per svalutare le esigenze di sicurezza a fondamento del regime detentivo speciale, si è sottolineata nondimeno la necessità di operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, se ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare il diritto del detenuto a coltivare l’affettività familiare, nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi (Sez. 1, n. 46809 del 21/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287288 - 01). In tema di colloqui telefonici sostitutivi del soggetto sottoposto al regime penitenziario differenziato speciale con altri familiari, anch’essi ristretti, si è affermato il principio di diritto, secondo cui deve tenersi conto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del 2 ottobre 2017, degli elementi ostativi emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia (Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Rv. 283496 - 01): il riferimento alla circolare dipartimentale investe l’art. 16.2, a tenore del quale «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41 bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l’effettuazione». Pur in presenza di rigorose modalità di controllo tramite ascolto e registrazione dei colloqui, la Circolare del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] richiede lo svolgimento di un’indagine sulle esigenze di sicurezza, le quali possono prevalere sul diritto al colloquio: ciò in quanto, il colloquio, specialmente se audiovisivo, può consentire agevolmente lo scambio di informazioni sospette o pericolose, sia con l’uso di parole criptiche, sia anche solo con l’atteggiamento del corpo o del volto, difficilmente intercettabili e che, una volta trasmesse, raggiungono il loro scopo, anche qualora il colloquio venga immediatamente interrotto (Sez. 1, n. 21837 del 10/04/2025, [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, n.m.). L’ordinanza del Tribunale di sorveglianza non si conforma alle richiamate indicazioni giurisprudenziali. Nel confermare la decisione del Magistrato di sorveglianza, in ragionedell’insussistenza di esigenze di sicurezza ostative, oblitera, con motivazione apodittica, le situazioni di pericolosità attuali e concrete prospettate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ricondotte dall’autorità inquirente alla posizione apicale di [OSCURATO:PERSONA] nel clan [OSCURATO:PERSONA] e alla persistente operatività dell’associazione, conclamata da recenti operazioni di polizia che hanno attinto numerosi affiliati: come già osservato da questa Corte, è notorio che simili operazioni, disarticolando i vertici dell’associazione, creano la necessità di una sua ricostituzione, della individuazione di nuovi rappresentanti e dell’adozione delle strategie necessarie per mantenere o ripristinare il controllo sul territorio (così Sez. 1, n. 21558 del 26/03/2025, Ministero della Giustizia, n. m.). L’ordinanza impugnata non ha operato un effettivo bilanciamento tra il diritto del detenuto all’affettività e al mantenimento dei rapporti familiari e le esigenze di sicurezza, in costanza della sottoposizione del [OSCURATO:PERSONA] a un regime penitenziario specificamente rivolto a impedire contatti tra appartenenti alla medesima organizzazione criminale, obiettivo che finisce per essere ancor più svilito dalla concessione di una generalizzata facoltà di svolgere colloqui, a richiesta, coi congiunti sottoposti al regime speciale, pur nei limiti di cui all’art. 41 bis, comma 2 quater, Ord. pen. 3. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza oggetto di ricorso, con rinvio al Tribunale di sorvegl