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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03027/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lei appellata, ha rideterminato la pena applicatale per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Ella lamenta l'assenza di motivazione in punto di esclusione di attenuanti generiche e di misura della pena.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti.

Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ffiricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, ildicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza da lei appellata, ha rideterminato la pena applicatale per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Ella lamenta l'assenza di motivazione in punto di esclusione di attenuanti generiche e di misura della pena. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ffiricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, ildicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensor
Sentenza Cassazione n. 03027/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris