CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13263/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] Sul ricorso iscritto al numero 20229 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - (già) ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] di errore materiale [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , giusta proc ura speciale i n atti , dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso la cancelleria della Corte di cassazione; -(già) controricorrente– AVVERSO l'ordinanza n. 31943 /2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il5/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato istanza per la correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 31943/2021 depositata il 5/11/2021 nella parte in cui, in dispositivo, questa Corte, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle entrate, condannava quest’ultima al pagamento, in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% spese generali e accessoridi legge, senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario; Considerato che: -va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017). Le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato aproporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); -l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nel controricorso, mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; -pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 3, dopo le parole “accessori di legge”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario”; -non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020); visto l’art.391-bis c.p.c.; P. Q. M. dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 31943/2021 depositata il 5/11/2021, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 3, dopo le parole “accessori di legge” le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] antistatario”. Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale