CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20412/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oma, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroMinistero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, eQuestura di Palermo, in persona del Questore pro tempore;intimatiavverso il decreto del Giudice di Pace di Palermo n. 11545/2025 del24/11/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e i documenti del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon decreto emesso il 21/11/2025, notificato in pari data, ilPrefetto di Palermo disponeva l’espulsione di [OSCURATO:PERSONA], cittadinoNumero registro generale 25887/2025Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 20412/2026Data pubblicazione 17/06/2026cinese, a seguito della revoca del permesso di soggiorno UE persoggiornanti di lungo periodo, rilasciato per motivi familiari in data14/02/2019 e consegnato il 20/01/2020, per assenza dal territoriodell’Unione per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi.Con decreto adottato nella stessa data, il Questore di Palermodisponeva l’applicazione nei confronti dello stesso cittadino stranierodelle misure alternative al trattenimento presso un CPR della consegnadel passaporto, dell’obbligo di dimora in Palermo e dell’obbligo dipresentazione presso il Commissariato di P.S. [OSCURATO:PERSONA], sito invia Roma 194, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdìe sabato escluso i festivi dalle ore 8:30 alle ore 9:30.In data 24/11/2025 il Giudice di Pace di Palermo ha convalidato lepredette misure alternative al trattenimento sulla scorta della seguentemotivazione: «-Vista la richiesta di convalida del provvedimentorelativo alle misure alternative al trattenimento disposta dal [OSCURATO:PERSONA] ex art. 14 comma 1 bis del D. Lgs. n. 286/1998 T.U.I. indata 21.11.2025, consequenziale al Decreto di Espulsione emesso dalPrefetto di Palermo in pari data, nei confronti dello straniero YE DavideTao [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], pervenuta presso questo ufficioin data 23.11.2025 alle ore 11:57; -Atteso che i provvedimenti sonostati notificati al cittadino straniero il 21.11.2025 alle ore 15:50/15:55(in lingua madre, in lingua scelta) anche se lo straniero parla ecomprende la lingua italiana e che lo stesso ha nominato qualedifensore di fiducia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo; -Rilevatoche l’art. 14 comma 1 bis D. Lgs. 286/1998 non prevede la celebrazionedi una udienza per la convalida delle misure alternative altrattenimento (cfr. sent. Corte Costit. n. 280/19); -Ritenuta lacompetenza per territorio di questo giudice; -Verificata l’osservanza deitermini previsti dall’art. 14 comma 1 bis D. Lgs. n. 286/98; -Esaminatoil provvedimento con cui il Questore di Palermo ha ordinato che YENumero registro generale 25887/2025Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 20412/2026Data pubblicazione 17/06/2026Davide Tao [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia sottoposto inalternativa al trattenimento presso il Centro di Permanenza per iRimpatri, per il tempo necessario alla rimozione degli impedimentoall’accompagnamento alla frontiera, alle seguenti misure: a) consegnadel passaporto o altro documento equipollente: Passaporto n.EK5185603 rilasciato il 23.05.2023 dalla [OSCURATO:PERSONA] econ scadenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA], b) obbligo di dimora a Palermo, c) obbligodi presentazione presso il Commissariato di P.S. [OSCURATO:PERSONA] sito invia Roma n. 194, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,venerdì e sabato dalle ore 08:30 alle ore 09:30, esclusi i giorni festivi;-Rilevato che lo straniero ha dichiarato di non volere tornare nel suopaese di origine; -Rilevato che lo straniero debitamente informato dellafacoltà di richiedere la protezione internazionale, ha dichiarato esottoscritto nel [OSCURATO:PERSONA] e al personale di polizia, di non volerchiedere la protezione internazionale; -Rilevato che le misuredell’obbligo di dimora e di presentazione presso l’autorità di P.S. sonostate disposte per garantire l’esecuzione del provvedimento diespulsione, emesso dal Prefetto di Palermo in data 21.11.2025; -Accertata la validità del provvedimento di espulsione; -Rilevato che nonsono pervenute memorie da parte del difensore dell’interessato ex art.14 comma 1 bis citato; -Ritenuta la legittimità delle misure alternativeadottate; -Considerato che ricorrono le condizioni di cui al D. Lgs.286/98 per provvedere alla convalida del provvedimento relativo alladisposizione delle misure alternative al trattenimento P.Q.MCONVALIDA Il provvedimento relativo all’adozione di misurealternative al trattenimento …».Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi di doglianza.Gli intimati non si sono difesi con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.Numero registro generale 25887/2025Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 20412/2026Data pubblicazione 17/06/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Motivo n. 1 - in riferimento all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., per violazionee falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione in relazioneall’art. 14, c. 1-bis, del D.lgs. n. 286/1998, nonché dell’art. 3 del D.P.R.n. 394/1999 - violazione del diritto di difesa, del principio delcontraddittorio e del giusto processo.»Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Motivo n. 2 - in riferimento all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., per violazionee falsa applicazione dell’art. 14, c. 1-bis, D.lgs. 286/1998, anche inrelazione alla sentenza della Corte di Cassazione, sezione prima civile,del 30 ottobre 2018, n. 27692, in ragione della manifesta illegittimitàdel provvedimento di espulsione presupposto.».2. Con memoria depositata il 22/12/2025, il ricorrente ha dedottoche in pendenza del giudizio di legittimità, l'Amministrazione haproceduto al riesame complessivo della posizione di soggiorno delricorrente.In particolare, il cittadino straniero ha rappresentato che: -con notadel 23/12/2025, la Questura di Palermo ha formalmente invitato ilricorrente a presentarsi presso i propri sportelli per l’avvio delprocedimento di rilascio di un permesso di soggiorno per motivifamiliari ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 286 del 1998; -con successivanota Prot. A 12/2026 Cont. Cit. del 12/01/2026, l'Amministrazione hapreso atto della piena sussistenza dei requisiti di legge e ha decretatola conclusione positiva del procedimento, rilasciando a [OSCURATO:PERSONA] permesso di soggiorno per motivi familiari valido finoall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; -coerentemente con la sanatoria della posizione disoggiorno, in data 12/01/2026 il Prefetto di Palermo ha revocato inautotutela il decreto di espulsione del 21/11/2025, il quale ha costituitol'atto presupposto del provvedimento di irrogazione delle misureNumero registro generale 25887/2025Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 20412/2026Data pubblicazione 17/06/2026alternative al trattenimento e del decreto di convalida in questa sedeimpugnato.3. Sulla scorta di tali allegazioni, la parte ha chiesto dichiararsil’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, concondanna del Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese di litesecondo il criterio della soccombenza virtuale.4. Com’è noto, la cessazione della materia del contendere - chedeve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio - costituisce, nel ritocontenzioso davanti al Giudice civile, una fattispecie di estinzione delprocesso, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quandosopravviene una situazione che elimina la ragione del contendere delleparti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioèl'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile enon conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendoriguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto.Pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materiadel contendere nel giudizio di impugnazione consegue, da un canto, lacaducazione della sentenza impugnata, e dall'altro, l'assolutainidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere adacquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere,limitandosi il giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse allaprosecuzione del giudizio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4714 del03/03/2006; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 19610 del 13/09/2007 perun precedente specifico).5. La richiesta della parte di declaratoria della cessazione dellamateria del contendere deve pertanto essere accolta, essendoinequivoca la sopravvenuta perdita d’interesse alla prosecuzione delgiudizio da parte del ricorrente, unica parte costituita nel presentegrado di giudizio, a seguito dell’ottenimento del permesso di soggiorno.Numero registro generale 25887/2025Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 20412/2026Data pubblicazione 17/06/20266. La statuizione sulle spese di lite deve essere adottata in basealla soccombenza virtuale con riferimento all’intero procedimento dimerito e di legittimità, dovendo pertanto ritenersi soccombenti gliintimati, in ragione della dedotta illegittimità del decreto di espulsione,che non ha considerato le ragioni di inespellibilità fondate sui legamifamiliari, illustrate con il secondo motivo di ricorso per cassazione, chepoi hanno determinato il rilascio del permesso di soggiorno.7. Non vi è, tuttavia, luogo alla regolazione delle spese, poiché ilricorrente è ex lege ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed èsoccombente un’Amministrazione statale.In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vannoliquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanzarivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi delsuccessivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio dicassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice cheha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del13/05/2009).L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna allespese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va dispostain favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi disoccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass.,Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2,Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583del 29/10/2012).Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che dilegittimità, dovranno, pertanto, essere liquidate al difensore della parteammessa al patrocino a spese dello Stato dal giudice di merito che haemesso il provvedimento qui impugnato.Numero registro generale 25887/2025Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 20412/2026Data pubblicazione 17/06/20268. Trattandosi di procedimento esente, non occorre adottare alcunastatuizione ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002.P.Q.M.[OSCURATO:PERSONA] la cessazione della materia del contendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione, il 5 giugno 2026.La PresidenteMaria Acierno