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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 22675/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 ottobre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo e alla quantificazione della pena, e all'erronea applicazione dell'art. 385, comma 3, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità giacché risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati; Considerato inoltre che tali motivi sono già stati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione alla configurabilità del dolo di evasione - che non richiede la specifica volontà di sottrarsi all'esecuzione della misura o l'effettiva compromissione dell'attività di vigilanza sul rigoroso rispetto della stessa - e alla lesione del bene giuridico tutelato - che può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva a prescindere dalla durata o la distanza dell'allontanamento - sia rispetto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] lie,istensore [OSCURATO:PERSONA] ente MaS4pfna Vigna GiorgFidelbo [OSCURATO:PERSONA] oggt, ------

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 ottobre 2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo e alla quantificazione della pena, e all'erronea applicazione dell'art. 385, comma 3, cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità giacché risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati; Considerato inoltre che tali motivi sono già stati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, sia in relazione alla configurabilità del dolo di evasione - che non richiede la specifica volontà di sottrarsi all'esecuzione della misura o l'effettiva compromissione dell'attività di vigilanza sul rigoroso rispetto della stessa - e alla lesione del bene giuridico tutelato - che può essere offeso con qualsiasi modalità esecutiva a prescindere dalla durata o la distanza dell'allontanamento - sia rispetto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] lie,istensore [OSCURATO:PERSONA] ente MaS4pfna Vigna GiorgFidelbo [OSCURATO:PERSONA] oggt, ------
Sentenza Cassazione n. 22675/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris