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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 09941/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 14 marzo 2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 20 ottobre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56, 628, comma secondo, cod. pen. e ad altri reati.

Considerato che i motivi di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il vizio della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non soltanto di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; valutato che - a fronte della motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (v. f. 5 e 6) - i motivi del ricorso non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto, non indicando chiaramente né i capi né i punti ai quali si riferiscono e non essendo neppure connessi all'enunciazione di specifiche richieste, con indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 14 marzo 2022, ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona il 20 ottobre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56, 628, comma secondo, cod. pen. e ad altri reati. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto e il vizio della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha l'onere non soltanto di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; valutato che - a fronte della motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (v. f. 5 e 6) - i motivi del ricorso non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto, non indicando chiaramente né i capi né i punti ai quali si riferiscono e non essendo neppure connessi all'enunciazione di specifiche richieste, con indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore I
Sentenza Cassazione n. 09941/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris