CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 24016/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA, nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi al ricorso e alla memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Perugia, in funzione di tribunale del riesame, ha accolto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza della Corte d'Assise di Perugia in data 28 ottobre 2021 con la quale veniva sostituita la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BOUSKOUR, rinviato a giudizio per il delitto di omicidio aggravato dai futili motivi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] nonché di violenza privata e lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il tribunale del riesame, investito dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice di merito che aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha ritenuto apodittica e comunque priva di una concreta motivazione, nonché contraddittoria, la decisione impugnata che si è limitata ad affermare che il fatto è stato «oggettivamente ridimensionato» dall'istruttoria dibattimentale, mentre la personalità dell'imputato, che ha dimostrato di essere incapace di autocontrollarsi e di essere incline a compiere atti impulsivi e gesti violenti soprattutto allorquando si trova in stato di ebrezza, come non infrequentemente accade, risulta particolarmente allarmante in ragione delle modalità particolarmente violente dell'omicidio. Del resto, ad avviso del tribunale del riesame, lo strumento del braccialetto elettronico non è idoneo ad evitare il pericolo di fuga da parte di un soggetto che versa in precarie condizioni di vita, privo di stabilì fonti di sostentamento e radicati contatti in Italia, ed è imputato di un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] BOUSKOUR, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione alle disposizioni incriminatrici dell'omicidio e degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento, con riferimento all'applicazione del braccialetto elettronico che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, era stata disposta tanto che l'imputato è stato avviato agli arresti domiciliari in data 15 novembre 2021 con applicazione dello strumento di controllo in data 18 novembre 2021. Il ricorso si duole, altresì, della valutazione in termini di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari poiché fondata su una parziale lettura delle risultanze probatorie che, invece, il giudice di merito ha avuto modo di apprezzare direttamente, dalle quali è emerso che l'imputato è stato aggredito ed ha agito per difendersi, sicché quanto meno sarà esclusa l'aggravante dei futili motivi. 2.1. Con memoria depositata in data 29 aprile 2022, il difensore insiste nel ricorso, evidenziando che, dopo la decisione impugnata, la Corte d'Assise ha pronunciato la sentenza in data 20 gennaio 2022 con la quale il ricorrente è stato riconosciuto responsabile del delitto di omicidio, esclusa la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili (art. 577, primo comma, n. 4, in relazione all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen.) e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, a dimostrazione della attenuazione di pericolosità. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come lo stesso ricorrente è costretto ad ammettere, l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Assise di Perugia in data 28 ottobre 2021 è del tutto priva di motivazione circa le ragioni della ritenuta attenuazione delle esigenze cautelari che il Giudice per le indagini preliminari aveva ravvisato con riguardo sia al pericolo di reiterazione del reato, sia al pericolo di fuga. 2.1. Il tribunale del riesanne, senza compiere alcuna valutazione di merito sul materiale probatorio in corso di acquisizione durante il giudizio di merito — valutazione che non poteva essere compiuta in mancanza di qualunque indicazione in proposito nell'ordinanza impugnata —, si è limitato a rilevare l'esistenza del denunciato assoluto vizio motivazionale e la sostanziale apoditticità del provvedimento. Il ricorso, forse nel tentativo di fornire un postumo substrato motivazionale all'ordinanza della Corte d'Assise, riporta alcuni stralci di dichiarazioni rese da taluni testimoni nel corso del giudizio, nonché il verbale dell'udienza 25 novembre 2021 (che è però successiva all'adozione del provvedimento), da cui dovrebbe inferirsi la possibilità di escludere la contestata aggravante dei futili motivi, poi effettivamente esclusa dal giudice di merito che ha condannato l'imputato per omicidio.Si tratta, all'evidenza, di deduzioni inammissibili perché de-assiali rispetto al provvedimento impugnato, che ha rilevato il vuoto motivazionale dell'ordinanza di sostituzione della misura cautelare, in quanto, essendo del tutto assente la motivazione, non è dato comprendere la rilevanza di tali argomentazioni indicate dalla difesa per supportare ex post il provvedimento de libertate. 3. Contrariamente a quanto riferisce il ricorrente, la Corte d'Assise aveva disposto l'applicazione degli arresti domiciliari senza subordinare l'esecuzione di tale provvedimento alla effettiva installazione degli strumenti di controllo elettronico, come invece giustamente rilevato dal Tribunale del riesame che da ciò ha desunto un grave difetto motivazionale sul pericolo di reiterazione e di fuga. Ad ulteriore conferma della apoditticità del provvedimento assunto dalla Corte d'Assise, va rilevato che esso aveva disposto gli arresti domiciliari presso un'abitazione risultata poi non disponibile, tanto è vero che la Corte di Assise ha successivamente emesso un distinto provvedimento in data 13 novembre 2021 con il quale ha modificato il luogo di esecuzione della misura, differendone pure l'esecuzione. 3.1. La circostanza che, alla fine, sia stato effettivamente installato il dispositivo di controllo remoto di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., nulla toglie alla valutazione nnotivatamente compiuta dal tribunale del riesame circa l'inidoneità di tale dispositivo a tutelare i rilevati pericula cautelari. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempime