CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32114/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] C-3r rn;tle [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e 14nna milanci; rilevato che l'unico motivo proposto dal) 6 ricorrente [OSCURATO:PERSONA] r -ìa e il primo e secondo motivo di impugnazione proposti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti in sede di legittimità, in quanto in quanto totalmente reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che i motivi predetti si caratterizzano per essere articolati esclusivamente in fatto al fine di introdurre una lettura alternativa del merito e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, con motivazione esente da manifesta illogicità o contraddittorietà, in assenza di qualsiasi violazione di legge, la Corte di appello ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 dove è stata valorizzata la particolare incisività della condotta posta in essere, ovvero la minaccia con pistola, la univoca portata della stessa e la rilevanza dei successivi accertamenti che riscontravano quanto direttamente osservato dagli agenti operanti, con ciò ricostruendo la assoluta univocità degli atti al fine di ritenere integrata la condotta tentata oggetto di imputazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così