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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18563/2026

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rrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 25, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 816/2022 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 7 luglio 2022;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 21aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con decreto monitorio, il Tribunale di Genova ingiunse aSamanta Cilio il pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio di viaTrento n. 25 in Rapallo della somma di euro 6.892,55, quali onericondominiali non corrisposti.Numero registro generale 4206/2023Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 18563/2026Data pubblicazione 08/06/2026Nel dispiegare opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., l’ingiuntaformulò domanda riconvenzionale di condanna dell’opposto ente alpagamento di somme di denaro a titolo di risarcimento danni, ovveroalla compensazione delle rispettive poste creditorie.Rappresentò, in punto di fatto, che dal lastrico solare comune sierano verificate infiltrazioni d’acqua nel sottostante appartamento disua proprietà, sicché ella opponente aveva dovuto effettuare interventidi ripristino dell’immobile (sopportando i relativi costi) e doveva altresìeseguire ulteriori opere di ripristino.2.

All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenzadel [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Genova rigettò l’opposizione a decretoingiuntivo e condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro21.425,57, oltre accessori, quale risarcimento danni.3.

La decisione in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dellaimpugnazione interposta dall’ente condominiale, ha rideterminato ineuro 7.500 l’importo spettante all’originaria opponente.Per quanto ancora d’interesse, la Corte ligure, accertato sulla basedel compendio istruttorio il verificarsi di pregressi fenomeni infiltratividal lastrico solare nell’immobile di proprietà Cilio, ha ritenuto tuttavia«non dimostrato se e quanto pagato» per l’esecuzione dei precedentilavori di riparazione del cespite, in particolare considerando le fattureprodotte inidonee a provare l’esborso; ha invece considerato congruala somma stimata dal consulente tecnico di ufficio come occorrente per«il ripristino attuale dell’immobile».4.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per cinque motivi.Resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] 25.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONEr.g. n. 4206/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 4206/2023Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 18563/2026Data pubblicazione 08/06/20261.

Con il primo motivo, per violazione dell’art. 1223 cod. civ., sisostiene che il risarcimento del danno emergente non esiga «la provadell’avvenuto esborso monetario essendo di contro sufficiente lasussistenza della nascita dell’obbligazione risarcitoria».Si censura, pertanto, la sentenza impugnata là dove, pur avendoaccertato l’avvenuta esecuzione di lavori di ripristino, ha negato ildiritto al risarcimento dei relativi danni.2.

La doglianza presenta evidenti ragioni di connessione con ilterzo, il quarto ed il quinto motivo.2.1.

Il terzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2247,2250 e 2462, 1655 e 2697 cod. civ., contesta alla Corte di appello diaver erroneamente: (i) «ritenuto che, se un parente del debitore èsocio della società di capitali creditrice, sia fatto notorio che il relativoprezzo non venga pagato o venga praticato un prezzo di favore»; (ii)«supposto la gratuità delle opere di ripristino eseguite a favore dellaricorrente, in contrasto con l’onerosità dell’appalto e comunque inviolazione dei principi sull’onus probandi».2.2.

Il quarto prospetta «violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda subordinatadi liquidazione del danno in via equitativa, nonché violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1226 cod. civ., in quanto la Corte di appello, puravendo ritenuto provati i danni da infiltrazione ed i plurimi interventi diripristino, e nonostante fosse stata richiesta in subordine la liquidazionedel danno in via equitativa, non si è pronunciata su tale domanda».2.3.

Il quinto ravvisa violazione e falsa applicazione dell’art. 1226cod. civ. nell’avere il giudice territoriale disatteso il principio per cui laliquidazione equitativa del danno è applicabile di ufficio, senzanecessità di espressa richiesta della parte.3.

Preliminare è lo scrutinio del terzo motivo.Esso è inammissibile, dacché attinge la valutazione di attendibilitàdella prova documentale, attività tipicamente rimessa al giudice dir.g. n. 4206/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 4206/2023Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 18563/2026Data pubblicazione 08/06/2026merito e sottratta al sindacato di legittimità, se non per le anomaliemotivazionali ancora rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 5, cod. proc. civ., nella specie nemmeno adombrate.Peraltro, l’apprezzamento di inattendibilità delle fatture espressonella sentenza gravata riposa su plurimi argomenti di valore indiziario,logici e coerenti: la generica descrizione nelle fatture degli interventipraticati; la mancanza di una modalità tracciata di pagamento dellesomme, pur a fronte della ingente entità delle stesse; la provenienzadei documenti da prossimi congiunti della opponente.4.

Le ulteriori doglianze sopra riassunte – congiuntamente vagliate– sono destituite di fondamento.Ritenendo inattendibili le fatture prodotte dall’odierna ricorrente, laCorte territoriale ha considerato non fornita la prova della entità deldanno subito per l’effettuazione di pregressi lavori di ripristino.È mancata, in altre parole, la dimostrazione dell’esborso monetarioo, comunque, della diminuzione patrimoniale sopportata per le operedi riparazione già effettuate (situazione diversa da quella esaminata daquesta Corte nel precedente richiamato da parte ricorrente: altro,infatti, è domandare il risarcimento d’un danno alle cose patito e nonriparato; ben altro è domandare il risarcimento consistito nella spesagià sostenuta per eliminare il danno causato dall’illecito).Si tratta di valutazione - basata, come detto, su un accertamentodi merito non sindacabile - che giustifica la reiezione in parte qua delladomanda di risarcimento, per difetto di uno dei suoi presupposti.D’altro canto, proprio la natura e le caratteristiche del dannolamentato (per un intervento di riparazione già praticato) e la agevoledimostrabilità del quantum di esso rendono legittimo il mancato ricorsoal criterio di liquidazione contemplato dall’art. 1226 cod. civ..Per radicato convincimento di nomofilachia, infatti, la liquidazioneequitativa del danno ha natura sussidiaria (e non sostitutiva), poichéad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenzer.g. n. 4206/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 4206/2023Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 18563/2026Data pubblicazione 08/06/2026istruttorie in cui le parti fossero incorse: indefettibile presupposto perl’applicazione dell’art. 1226 cod. civ. risiede nella impossibilità (o nellaestrema difficoltà) di una stima esatta del danno, dipendente da fattorioggettivi e non imputabile alla negligenza o inerzia della parte gravatadell’onere della prova (sul punto, tra le tantissime, Cass. 28/07/2025,n. 21607; Cass. 12/04/2023, n. 9744).5.

Resta da esaminare il secondo motivo, con cui si eccepisce«motivazione apparente e/o perplessa ed obiettivamenteincomprensibile se non addirittura carente» per avere la Corteterritoriale disatteso la valutazione di congruità delle fatture prodotteoperata dal c.t.u.

«senza motivare alcunché al riguardo».5.1.

Il motivo è inammissibile: confermato il giudizio sull’inidoneitàdelle fatture a provare gli esborsi, priva di decisività risulta qualsivogliaconsiderazione sulla congruità dei costi esposti da tali documenti.6.

Il ricorso è complessivamente rigettato.7.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.8.

Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di partecontroricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro2.410 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.r.g. n. 4206/2023Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 4206/2023Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 18563/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 21 aprile 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 4206/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 25, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 816/2022 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 7 luglio 2022;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 21aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto monitorio, il Tribunale di Genova ingiunse aSamanta Cilio il pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio di viaTrento n. 25 in Rapallo della somma di euro 6.892,55, quali onericondominiali non corrisposti.Numero registro generale 4206/2023Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 18563/2026Data pubblicazione 08/06/2026Nel dispiegare opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., l’ingiuntaformulò domanda riconvenzionale di condanna dell’opposto ente alpagamento di somme di denaro a titolo di risarcimento danni, ovveroalla compensazione delle rispettive poste creditorie.Rappresentò, in punto di fatto, che dal lastrico solare comune sierano verificate infiltrazioni d’acqua nel sottostante appartamento disua proprietà, sicché ella opponente aveva dovuto effettuare interventidi ripristino dell’immobile (sopportando i relativi costi) e doveva altresìeseguire ulteriori opere di ripristino.2. All’esito del giudizio di prime cure, svolto nell’attiva resistenzadel [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Genova rigettò l’opposizione a decretoingiuntivo e condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro21.425,57, oltre accessori, quale risarcimento danni.3. La decisione in epigrafe indicata, in parziale accoglimento dellaimpugnazione interposta dall’ente condominiale, ha rideterminato ineuro 7.500 l’importo spettante all’originaria opponente.Per quanto ancora d’interesse, la Corte ligure, accertato sulla basedel compendio istruttorio il verificarsi di pregressi fenomeni infiltratividal lastrico solare nell’immobile di proprietà Cilio, ha ritenuto tuttavia«non dimostrato se e quanto pagato» per l’esecuzione dei precedentilavori di riparazione del cespite, in particolare considerando le fattureprodotte inidonee a provare l’esborso; ha invece considerato congruala somma stimata dal consulente tecnico di ufficio come occorrente per«il ripristino attuale dell’immobile».4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per cinque motivi.Resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] 25.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONEr.g. n. 4206/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4206/2023Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 18563/2026Data pubblicazione 08/06/20261. Con il primo motivo, per violazione dell’art. 1223 cod. civ., sisostiene che il risarcimento del danno emergente non esiga «la provadell’avvenuto esborso monetario essendo di contro sufficiente lasussistenza della nascita dell’obbligazione risarcitoria».Si censura, pertanto, la sentenza impugnata là dove, pur avendoaccertato l’avvenuta esecuzione di lavori di ripristino, ha negato ildiritto al risarcimento dei relativi danni.2. La doglianza presenta evidenti ragioni di connessione con ilterzo, il quarto ed il quinto motivo.2.1. Il terzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2247,2250 e 2462, 1655 e 2697 cod. civ., contesta alla Corte di appello diaver erroneamente: (i) «ritenuto che, se un parente del debitore èsocio della società di capitali creditrice, sia fatto notorio che il relativoprezzo non venga pagato o venga praticato un prezzo di favore»; (ii)«supposto la gratuità delle opere di ripristino eseguite a favore dellaricorrente, in contrasto con l’onerosità dell’appalto e comunque inviolazione dei principi sull’onus probandi».2.2. Il quarto prospetta «violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda subordinatadi liquidazione del danno in via equitativa, nonché violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1226 cod. civ., in quanto la Corte di appello, puravendo ritenuto provati i danni da infiltrazione ed i plurimi interventi diripristino, e nonostante fosse stata richiesta in subordine la liquidazionedel danno in via equitativa, non si è pronunciata su tale domanda».2.3. Il quinto ravvisa violazione e falsa applicazione dell’art. 1226cod. civ. nell’avere il giudice territoriale disatteso il principio per cui laliquidazione equitativa del danno è applicabile di ufficio, senzanecessità di espressa richiesta della parte.3. Preliminare è lo scrutinio del terzo motivo.Esso è inammissibile, dacché attinge la valutazione di attendibilitàdella prova documentale, attività tipicamente rimessa al giudice dir.g. n. 4206/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4206/2023Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 18563/2026Data pubblicazione 08/06/2026merito e sottratta al sindacato di legittimità, se non per le anomaliemotivazionali ancora rilevanti ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 5, cod. proc. civ., nella specie nemmeno adombrate.Peraltro, l’apprezzamento di inattendibilità delle fatture espressonella sentenza gravata riposa su plurimi argomenti di valore indiziario,logici e coerenti: la generica descrizione nelle fatture degli interventipraticati; la mancanza di una modalità tracciata di pagamento dellesomme, pur a fronte della ingente entità delle stesse; la provenienzadei documenti da prossimi congiunti della opponente.4. Le ulteriori doglianze sopra riassunte – congiuntamente vagliate– sono destituite di fondamento.Ritenendo inattendibili le fatture prodotte dall’odierna ricorrente, laCorte territoriale ha considerato non fornita la prova della entità deldanno subito per l’effettuazione di pregressi lavori di ripristino.È mancata, in altre parole, la dimostrazione dell’esborso monetarioo, comunque, della diminuzione patrimoniale sopportata per le operedi riparazione già effettuate (situazione diversa da quella esaminata daquesta Corte nel precedente richiamato da parte ricorrente: altro,infatti, è domandare il risarcimento d’un danno alle cose patito e nonriparato; ben altro è domandare il risarcimento consistito nella spesagià sostenuta per eliminare il danno causato dall’illecito).Si tratta di valutazione - basata, come detto, su un accertamentodi merito non sindacabile - che giustifica la reiezione in parte qua delladomanda di risarcimento, per difetto di uno dei suoi presupposti.D’altro canto, proprio la natura e le caratteristiche del dannolamentato (per un intervento di riparazione già praticato) e la agevoledimostrabilità del quantum di esso rendono legittimo il mancato ricorsoal criterio di liquidazione contemplato dall’art. 1226 cod. civ..Per radicato convincimento di nomofilachia, infatti, la liquidazioneequitativa del danno ha natura sussidiaria (e non sostitutiva), poichéad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenzer.g. n. 4206/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4206/2023Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 18563/2026Data pubblicazione 08/06/2026istruttorie in cui le parti fossero incorse: indefettibile presupposto perl’applicazione dell’art. 1226 cod. civ. risiede nella impossibilità (o nellaestrema difficoltà) di una stima esatta del danno, dipendente da fattorioggettivi e non imputabile alla negligenza o inerzia della parte gravatadell’onere della prova (sul punto, tra le tantissime, Cass. 28/07/2025,n. 21607; Cass. 12/04/2023, n. 9744).5. Resta da esaminare il secondo motivo, con cui si eccepisce«motivazione apparente e/o perplessa ed obiettivamenteincomprensibile se non addirittura carente» per avere la Corteterritoriale disatteso la valutazione di congruità delle fatture prodotteoperata dal c.t.u. «senza motivare alcunché al riguardo».5.1. Il motivo è inammissibile: confermato il giudizio sull’inidoneitàdelle fatture a provare gli esborsi, priva di decisività risulta qualsivogliaconsiderazione sulla congruità dei costi esposti da tali documenti.6. Il ricorso è complessivamente rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.8. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente - exart. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura paria quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di partecontroricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro2.410 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agliaccessori, fiscali e previdenziali, di legge.r.g. n. 4206/2023Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 4206/2023Numero sezionale 1420/2026Numero di raccolta generale 18563/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 21 aprile 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 4206/2023Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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