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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15547/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 20 luglio 2017 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Aguanno per il reato di tentato furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, volto a lamentare la violazione dell'art. 49 cod. pen. sostenendo l'inidoneità e quindi la non punibilità del tentativo, è inammissibile in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto; - che il secondo motivo di ricorso appare generico, in quanto il ricorrente non si confronta con le argomentazioni esplicitate dalla Corte di appello al punto

3.2. della motivazione della sentenza qui impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 20 luglio 2017 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Aguanno per il reato di tentato furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante ed alla recidiva reiterata infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, volto a lamentare la violazione dell'art. 49 cod. pen. sostenendo l'inidoneità e quindi la non punibilità del tentativo, è inammissibile in quanto volto a sollevare censure in punto di fatto; - che il secondo motivo di ricorso appare generico, in quanto il ricorrente non si confronta con le argomentazioni esplicitate dalla Corte di appello al punto 3.2. della motivazione della sentenza qui impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 15547/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris